Sentenza n. 57/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio
1961, n. 145, che ha reso obbligatori erga omnes gli accordi economici
20 giugno 1956 e 17 luglio 1957 concernenti rispettivamente la
disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e le
relative disposizioni regolamentari, promosso con ordinanza emessa il 4
luglio 1966 dal pretore di Bari nel procedimento penale a carico di
Tamma Nicola, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24
settembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In seguito a denuncia dell'Ispettorato del lavoro, il pretore di
Bari, in data 15 maggio 1966, emetteva decreto penale di condanna a
carico di Tamma Nicola, imputato di contravvenzione agli artt. 1 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non aver accantonato presso
l'E.N.A.S.A.R.C.O., relativamente a 24 agenti commerciali, le
indennità di cui agli artt. 9 e 12 dell'Accordo economico collettivo
20 giugno 1956, recepito nel D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145.
In sede di opposizione al decreto penale, la difesa del Tamma
sollevava le eccezioni di illegittimità costituzionale che il pretore
ha ritenuto non manifestamente infondate e ha rimesso a questa Corte,
con ordinanza 4 luglio 1966, letta nel pubblico dibattimento, e
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Presidenti delle Camere.
Le censure di incostituzionalità sono proposte nell'ordinanza nel
seguente ordine.
a) Incostituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica
che ha reso obbligatorio erga omnes il predetto Accordo economico
riguardante gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese
industriali, perché in contrasto con gli artt. 39 e 76 della
Costituzione, in riferimento agli artt. 1 e 2 della legge di delega n.
741 del 1959.
Secondo l'ordinanza, è dubbio che il rapporto di agenzia e di
rappresentanza commerciale, così come regolato dall'art. 1742 del
Codice civile, rientri tra quelli di "collaborazione che si concretino
in prestazione d'opera continuativa e coordinata", e di conseguenza che
possa essere compreso nei confini della legge di delega. Tuttavia la
stessa ordinanza soggiunge che i rapporti di agenzia non sembrano del
tutto dissimili da quelli di collaborazione ora indicati, ove si
tengano presenti lo spirito della legge n. 741 e le relazioni con cui
essa fu presentata al Parlamento.
b) Incostituzionalità del predetto decreto del Presidente della
Repubblica per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes il
disposto degli artt. 9 e 12 del predetto Accordo economico e degli
artt. 1, nn. 2 e 3, e 8, ultimo comma, dell'Accordo economico 17 luglio
1957, che pone l'indennità di risoluzione del rapporto a totale carico
delle aziende industriali e prevede l'istituzione di fondi di
"indennità" e di "assistenza" presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., perché in
contrasto con gli artt. 39 e 76 della Costituzione, in riferimento agli
artt. 1, 4 e 5 della legge n. 741.
L'ordinanza esamina lo svolgimento della disciplina normativa
dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, per rilevare
come gli artt. 9, 12 e 20 dell'Accordo collettivo 20 giugno 1956
avrebbero posto a esclusivo carico delle aziende la detta indennità,
che secondo il precedente Accordo collettivo del 1938 era a eguale
carico del preponente e dell'agente. Il decreto presidenziale, col
recepire le ricordate norme dell'Accordo 1956, che avevano spostato
l'onere e il soggetto passivo tenuto a versare l'indennità, avrebbe
oltrepassato i limiti della delega, regolando materia estranea alla
diretta disciplina del rapporto di lavoro, e avrebbe violato anche
l'art. 39 della Costituzione, non ravvisandosi caratteri di
eccezionalità e di temporaneità nel sistema così instaurato.
c) Incostituzionalità del decreto presidenziale per contrasto con
gli artt. 39, 76 e 41 della Costituzione e 1-4 della legge n. 741, per
la parte in cui rende obbligatorio erga omnes il disposto degli
articoli del predetti Accordi collettivi che impongono l'accantonamento
presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. dell'indennità di risoluzione del rapporto
e istituiscono un "Fondo indennità", il cui utile è devoluto a fini
assistenziali, dedotto l'interesse del 3 per cento.
Si assume nell'ordinanza che tali disposizioni non servono a
garantire minimi di trattamento economico e normativo e sono estranee
alla materia voluta tutelare dalla legge delegante. L'accantonamento da
esse previsto comporterebbe il venir meno dell'immediatezza del
rapporto aziende - agenti, con l'interposizione di un ente ad esso
estraneo, con gli oneri conseguenti alla istituzione e al funzionamento
del Fondo, e l'imposizione di una attività di carattere assistenziale
ai non iscritti alle associazioni sindacali. Anche sotto questo
riflesso, quindi, vi sarebbe stato, nel decreto impugnato, eccesso
della delega.
Inoltre l'obbligatorio accantonamento contrasterebbe con l'art. 41
della Costituzione, in quanto comprimerebbe l'iniziativa economica
privata.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 14 ottobre 1966.
a) In relazione alla prima censura, in esso si osserva che la legge
n. 741, col richiamo, oltre che ai contratti collettivi, agli accordi
economici ha manifestato l'intenzione che la disciplina non dovesse
limitarsi ai rapporti di lavoro subordinato, ma estendersi anche a
rapporti interaziendali e di lavoro non subordinato. La detta legge ha
disposto la recepibilità degli accordi economici con riferimento ai
lavoratori che fossero parti di "rapporti di collaborazione che si
concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata", e tra
questi rientra il rapporto di agenzia, com'è regolato dal Codice
civile. Gli elementi indicati nell'ordinanza, se escludono una
situazione di subordinazione, non escludono una situazione di
collaborazione e coordinazione.
b) In relazione alla seconda censura, si osserva che l'aver posto a
carico delle imprese l'indennità di risoluzione del rapporto e l'aver
istituito presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. un Fondo indennità appare aderente
ai principi ispiratori della delega contenuta nella legge n. 741, ove
si consideri che l'accordo economico non ha fatto che dare esatta
applicazione all'art. 1751 del Codice civile. E l'aver dato
applicazione al Codice civile' non urta contro le esigenze di
temporaneità ed eccezionalità a cui la legge n. 741 dovrebbe
assolvere, in attesa della situazione dell'art. 39.
Il richiamo, contenuto nell'ordinanza, all'art. 4 della legge di
delega non è pertinente, e nell'ordinanza non sono precisati i termini
dell'asserito contrasto. Né si ravvisa in che possa consistere il
contrasto con l'art. 5, considerato il carattere imperativo della norma
del Codice civile che stabilisce l'indennità di risoluzione del
rapporto. Comunque, l'accertamento del contrasto con l'art. 5 sarebbe
di competenza del giudice di merito.
c) In relazione alla terza censura, si osserva che la stessa
ordinanza ha individuata la ragione dell'accantonamento presso
l'apposito fondo gestito dall'E.N.A.S.A.R.C.O., nell'"assicurare agli
agenti l'effettiva esistenza e disponibilità delle somme loro
spettanti". Tale ragione rientra indubbiamente fra quelle dirette ad
assicurare minimi di trattamento economico e normativo, di fronte alle
possibilità di fallimento, dissesto, amministrazione non oculata delle
aziende. Sussiste perciò la correlazione tra mezzo e fine, indicata
dalla Corte come elemento atto a far rientrare il provvedimento
delegato nei limiti della delega.
Il provvedimento denunciato è anche legittimo nella parte in cui
dispone l'accantonamento presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., ente di diritto
pubblico preesistente agli accordi del 1956 e del 1957. La scelta di
tale ente non è in contrasto con i limiti fissati nella delega
legislativa, in quanto esso si presentava, alle Associazioni e al
legislatore delegante, come l'ente che poteva meglio assolvere alla
gestione del Fondo, essendo già istituzionalmente investito delle
funzioni di assistenza e di previdenza della categoria.
Né può effettuarsi un esame del merito circa la misura
dell'interesse corrisposto dall'E.N.A.S.A.R.C.O. alle imprese, la
quale per altro è prossima, se non uguale, a quella che corrispondono
le banche per i depositi vincolati. Se, dopo la corresponsione degli
interessi, vi è un residuo, non va a beneficio dell'ente, ma è
devoluto a fini di assistenza.
Infine, non sussiste contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
In udienza la difesa del Presidente del Consiglio ha confermato gli
esposti argomenti. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con
l'ordinanza del pretore di Bari investe il D.P.R. 16 gennaio 1961, n.
145, emanato in base alla legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto si
pone in dubbio, col primo motivo, che il rapporto di agenzia rientri
tra quelli a cui si riferisce la delega legislativa contenuta nella
detta legge.
Va premesso che la legge 14 luglio 1959 si riferisce, oltre che ai
rapporti di lavoro subordinato, anche ad altri rapporti che con questo
presentano analogie (in particolare, nel concretarsi in una prestazione
di lavoro retribuita e nell'aver dato luogo a una disciplina di
categoria, mediante accordo o contratto collettivo), ma che non sono
riducibili allo schema del contratto di lavoro subordinato.
L'art. 2 della legge enumera questi rapporti, comprendendo in essi
quelli "di collaborazione che si concretino in prestazioni d'opera
continuativa e coordinata", tra i quali rientra il contratto di
agenzia, così com'è regolato dagli artt. 1742 e seguenti del Codice
civile.
È noto che l'art. 1742 del Codice civile configura il contratto di
agenzia come contratto con cui una parte assume "stabilmente"
l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, la conclusione di
contratti. La stabilità dell'incarico, posta così dalla legge come
essenziale alla struttura del contratto, fa sì che il rapporto trovi
necessariamente attuazione nello svolgimento di una attività
continuativa.
Può soggiungersi che, nella pratica, l'attività dell'agente
assume di solito carattere professionale, il che ha consentito,
mediante gli accordi, una disciplina collettiva del rapporto, diretta
ad assicurare minimi di trattamento agli appartenenti alla categoria.
Inoltre, il rapporto di agenzia presenta il carattere di "rapporto
di collaborazione" che dà luogo a prestazioni d'opera "coordinata",
come richiesto dal citato art. 2 della legge n. 741. Il coordinamento
in cui si concreta la collaborazione tra preponente e agente è,
infatti, richiesto e disciplinato dalla norma di legge che fa obbligo
all'agente di agire in conformità delle istruzioni ricevute dal
preponente e di fornirgli le informazioni riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per
valutare la convenienza del singoli affari (art. 1746 Codice civile).
Tale norma, mentre limita l'autonomia funzionale dell'agente,
configura la sua opera come attività ausiliaria di quella del
preponente.
In tal senso giurisprudenza e dottrina sono concordi nel
considerare il rapporto di agenzia come caratterizzato dallo
svolgimento di una attività vincolata al preponente da uno stabile
rapporto di collaborazione.
Non valgono ad escludere il rapporto di agenzia dall'ambito della
legge n. 741 gli elementi a cui si richiama l'ordinanza, indottavi dal
considerare la legge stessa nella limitata prospettiva del rapporto di
lavoro subordinato.
La libertà di itinerario, che per altro è limitata alla zona
assegnata in esclusiva; la libertà di impiego del tempo; il compenso a
provvigione, sono elementi che dimostrano che il rapporto non è di
lavoro subordinato, non già che non rientri tra i rapporti di
collaborazione di cui all'art. 2 della legge.
Né vale, ad escludere il rapporto dalle previsioni della legge, la
considerazione che l'agenzia può essere, ed è di solito, organizzata
ad impresa, giacché è proprio degli accordi economici collettivi
poter avere per oggetto la disciplina di rapporti tra imprenditori. Lo
stesso art. 2, col comprendere gli accordi riguardanti rapporti di
associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto, conferma come
intento della legge fosse di assicurare i minimi di trattamento ai
lavoratori, anche se titolari di impresa; nei casi predetti, di impresa
agricola.
Del resto, che quella innanzi indicata fosse la portata della
delega legislativa risulta, oltre che dagli espressi termini di essa,
dai lavori preparatori, ricordati nella stessa ordinanza, nei quali è
fatta esplicita menzione del rapporto di agenzia.
2. - Con l'ordinanza si deduce, inoltre, l'illegittimità
costituzionale del decreto presidenziale 16 gennaio 1961 per la parte
in cui rende obbligatorio il disposto degli artt. 9 - 12 dell'Accordo
economico collettivo 20 giugno 1956 e degli artt. 1, nn. 2 e 3, e 8,
ultimo comma, dell'Accordo 17 luglio 1957, i quali pongono a totale
carico delle aziende industriali l'indennità di risoluzione del
rapporto e prevedono l'istituzione del fondi di "indennità per la
risoluzione del rapporto" e di "assistenza" presso l'E.N.A.S.A.R.C.O.,
perché in contrasto con gli artt. 39 e 76 della Costituzione, in
riferimento agli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 741 del 1959.
Anche tali motivi non possono essere accolti.
Non ha fondamento l'affermazione che il decreto presidenziale abbia
violato i limiti della delega, col rendere obbligatori i menzionati
articoli degli Accordi del 1956 e del 1957, i quali avrebbero spostato,
a carico delle imprese industriali, l'onere del pagamento
dell'indennità di risoluzione del rapporto.
Un accordo collettivo del 30 giugno 1938, ricordato nell'ordinanza,
aveva posto a carico del preponente (della "ditta", secondo il
linguaggio dell'accordo) l'indennità di risoluzione, nella misura del
3 per cento sulle provvigioni liquidate (art. 8-9); aveva inoltre
previsto un trattamento previdenziale, da attuarsi mediante il
versamento del contributo del 3 per cento da parte della ditta,
assorbente del trattamento dovuto per l'indennità di risoluzione, e di
un pari contributo da parte dell'agente.
L'Accordo del 1956, sostitutivo del precedente, e l'Accordo del
1957, contenente le disposizioni regolamentari previste dal primo,
regolarono separatamente l'indennità di risoluzione, dovuta
dall'impresa ai sensi dell'art. 1751 dell'intervenuto nuovo Codice
civile (art. 9 accordo 1956), e il trattamento di previdenza (art. 11),
da attuare mediante il versamento di contributi (del 3 per cento) a
carico rispettivamente dell'impresa e dell'agente.
L'art. 9 del detto accordo, pertanto, con lo stabilire la misura
dell'indennità, non fece che uniformarsi all'art. 1751 del Codice
civile, che aveva posto a carico del preponente tale indennità e aveva
rinviato alle norme corporative (o, in mancanza, agli usi o
all'equità) la determinazione della misura di essa.
La distinzione del due trattamenti (di risoluzione del rapporto e
previdenziale) non spostava l'onere del pagamento dell'indennità, che
era sempre stata a carico del preponente (art. 9 cit.), ma faceva solo
venir meno il sistema per cui l'adempimento di tale obbligo era
assorbito dal versamento del contributo per il trattamento
previdenziale.
Comunque, la modifica dell'accordo del 1938, quale che fosse stata,
non potrebbe dar luogo a vizio di legittimità costituzionale del
decreto di recezione, perché le norme dell'accordo del 1938 non
costituivano un limite della delega legislativa, e la previsione
dell'indennità a carico del preponente, a norma del Codice civile,
rientrava in quel minimo di trattamento economico, che la legge di
delega era diretta ad assicurare.
Né si vede in che cosa consista l'asserita violazione dell'art. 5
di tale legge, giacché la detta previsione, non soltanto non contrasta
con alcuna norma imperativa di legge, ma è rivolta all'attuazione di
una norma imperativa, qual'è quella dell'art. 1751 del Codice civile.
Fuori luogo è il richiamo all'art. 39 della Costituzione,
contenuto nell'ordinanza sotto il riflesso che nel sistema instaurato
dagli accordi collettivi non si ravvisano i caratteri della
eccezionalità e della transitorietà. Questa Corte ha avuto occasione
di affermare il carattere eccezionale e transitorio della legge n. 741,
nel senso che la delega legislativa non poteva essere rinnovata per
contratti e accordi collettivi successivamente stipulati (sentenza n.
106 del 1962), non già nel senso che dovesse essere dichiarata
l'obbligatorietà erga omnes solo di contratti ed accordi collettivi di
portata eccezionale e transitoria.
3. - La questione di illegittimità costituzionale del decreto
presidenziale viene, infine, proposta in relazione agli articoli degli
Accordi collettivi che impongono l'accantonamento presso
l'E.N.A.S.A.R.C.O. dell'indennità per la risoluzione del rapporto. Le
norme relative, secondo l'assunto fatto proprio dall'ordinanza,
sarebbero fuori del campo del minimi di trattamento economi e
normativo, che costituiscono il limite della delegazione legislativa.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 129
del 1963) che i detti minimi non sono soltanto quelli valutabili
quantitativamente e che è legittimo il sistema del preventivo
accantonamento di somme presso un soggetto estraneo al rapporto stesso,
come un istituto bancario, quando ciò corrisponde alle esigenze del
contratto. La ragione della legge n. 741 non era, infatti, soltanto
quella di garantire la imisura minima del trattamento, ma di assicurare
l'osservanza di esso.
La previsione dell'accantonamento, che è il mezzo per assicurare
la liquidazione dell'indennità, non è pertanto estranea alla
disciplina del rapporto e rientra nei limiti della delega, sussistendo
quella correlazione tra mezzo e fine che questa Corte, in precedenti
decisioni, ha indicato come condizione di legittimità dei decreti
previsti dalla legge n. 741.
Né è al di fuori dei limiti della delega la norma che affida
all'E.N.A.S.A.R.C.O. la gestione del Fondo indennità di risoluzione.
È da tener presente che l'E.N.A.S.A.R.C.O. non fu istituito con
gli accordi collettivi resi obbligatori dal decreto presidenziale, ma
preesisteva ad essi come ente di diritto pubblico, soggetto alla
vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza. Anche se
originariamente sorto con l'accordo del 1938, esso, come esattamente ha
rilevato la difesa del Presidente del Consiglio, si presentava alle
Associazioni stipulanti e conseguentemente al legislatore delegato,
come l'ente qualificato ad assolvere alla gestione del fondo.
Comunque, l'affidamento all'ente di tale gestione non implicava
l'assunzione di obblighi corrispettivi da parte delle associazioni
sindacali, né da esso derivava alcun obbligo, per i preponenti,
diverso da quello di versare l'indennità di risoluzione, obbligo
imperativamente posto dalla legge, e di anticipare tale versamento
rispetto al momento della risoluzione del rapporto, che, come si è
visto, è il mezzo, non estraneo alla disciplina del minimi garantiti,
per assicurare l'adempimento dell'obbligo.
A tale anticipazione corrisponde il diritto agli interessi sulle
somme versate. I rilievi dell'ordinanza sulla misura di essi, a parte
il loro dubbio fondamento nella realtà, implicano valutazioni di
merito estranee al presente giudizio.
Gli eventuali utili di gestione del fondo di risoluzione sono poi
destinati non alle spese per il funzionamento dell'ente, ma al fondo di
assistenza: destinazione anch'essa non estranea al trattamento che la
legge ha voluto garantire, in quanto diretta ad assicurare al
lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità della persona
umana.
Le esposte ragioni portano ad escludere che il decreto
presidenziale impugnato abbia violato i limiti della delega.
Inconferente è il richiamo agli artt. 39 e 41 della Costituzione.
A parte che non è dimostrato che l'art. 39 si riferisca
esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato, decisiva è la
considerazione che la legge n. 741 del 1959 non è una legge di
attuazione dell'art. 39 e l'ambito di essa è quello segnato dai
rapporti a cui esplicitamente si riferisce.
Quanto all'art. 41, è da rilevare che dal decreto presidenziale e
dagli Accordi con esso resi obbligatori erga omnes non deriva un limite
alla libertà di iniziativa economica, tale non potendosi considerare
l'obbligo dell'indennità per la risoluzione del rapporto: obbligo che
è posto dalla legge per fine di utilità sociale e di tutela del
lavoro, e di cui gli accordi collettivi disciplinano l'attuazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che ha reso
obbligatori gli Accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 17 luglio
1957, riguardanti la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale, proposta con l'ordinanza del pretore di
Bari indicata in epigrafe, in relazione all'intero contenuto
dell'Accordo del 1956 nonché alla parte dei due Accordi riguardanti
l'indennità di risoluzione del rapporto e l'accantonamento di essa
presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. (artt. 9 - 12 dell'Accordo 1956 e 1 - 10 e
norme transitorie dell'Accordo 1957), ed in riferimento agli artt. 39,
76 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte