Sentenza n. 57/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350
n. 5 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1968
dal giudice tutelare presso la pretura di Milano sull'istanza di Di
Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona Prima, iscritta al
n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Prima Vincenzo e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il Di Prima, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 27 luglio 1968 il giudice tutelare presso la pretura
di Milano, in sede di esame della domanda avanzata da Di Prima Vincenzo
intesa ad ottenere l'affiliazione della figlia Bertozzi Simona Prima
natale da una relazione adulterina, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e
350 n. 5 del codice civile in riferimento all'art. 30, commi primo e
terzo, della Costituzione.
Ha osservato il giudice a quo che il divieto di affiliazione per il
fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, sancito
dalle norme impugnate, sebbene ispirato da apprezzabili ragioni di
opportunità, appare anzitutto in contrasto col primo comma del citato
precetto costituzionale che enuncia "il dovere e il diritto dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", anche se nati
fuori del matrimonio.
Poiché lo scopo dell'affiliazione è quello di garantire una
assistenza privata ai minori figli di ignoti, o in stato di abbandono
materiale e morale nonché, secondo una certa giurisprudenza, anche ai
figli adulterini dell'affiliante è evidente che l'istituto costituisce
uno dei modi con cui viene concretamente realizzato l'interesse
garantito dal citato precetto costituzionale. Il divieto previsto è
quindi lesivo del diritto costituzionale riconosciuto all'affiliante.
Del pari violato, ad avviso del giudice, è il diritto
dell'affiliato ad avere un'assistenza, diritto che risulterebbe
garantito dal terzo comma dell'art. 30 secondo il quale "la legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".
L'affiliazione, invero, non lede i diritti della famiglia legittima
perché non introduce l'affiliato in detto nucleo familiare, ma si
risolve soltanto in una forma di assistenza.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14 dicembre 1968.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con deposito di atto di intervento in cancelleria
in data 5 dicembre 1968.
Si è anche costituita la parte privata, rappresentata e difesa
degli avvocati Giovanni Urbani, Pietro D'Avack e Ugo Montella, con
deposito di deduzioni in data 2 gennaio 1969.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura si sofferma anzitutto sul
problema della possibilità o meno dell'affiliazione di un figlio
adulterino ricordando che mentre la Cassazione a sezioni unite ha
negato tale possibilità, i giudici di merito, invece, l'hanno ritenuta
ammissibile. Dopo avere indicato i principali argomenti addotti per la
soluzione affermativa e negativa del problema osserva che, qualora la
Corte ritenesse di aderire alla tesi della non affiliabilità dei figli
adulterini, il contrasto tra le norme impugnate e l'art. 30 della
Costituzione non potrebbe neppure ipotizzarsi.
Nell'ipotesi invece che fosse condivisa la tesi della
affiliabilità la questione proposta sarebbe da dichiararsi infondata.
Numerose sono le incapacità conseguenti all'iscrizione del fallito
nell'apposito registro e tra esse vi è quella della esclusione
dall'ufficio tutelare che la dottrina prevalente ritiene comporti una
diminuzione della capacità giuridica.
Ora, se è vero che nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione
è sancito il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed
educare la prole, è altrettanto vero che il secondo comma della stessa
norma fornisce l'interpretazione autentica della disposizione
precedente chiarendo che "nei casi di incapacità dei genitori la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti".
La difesa del Di Prima sostiene, per contro, che la questione di
legittimità costituzionale è pienamente fondata sotto entrambi i
profili prospettati.
Sotto il primo aspetto rileva che poiché non è dubbio che l'art.
30, comma primo, riconosce il diritto dei genitori di allevare la prole
anche se nata fuori del matrimonio e poiché questo diritto può essere
esercitato in modo migliore e più idoneo nella affiliazione, stante le
finalità ed il contenuto di questo istituto, si deve di necessità
concludere che vietare per un qualsiasi motivo al genitore naturale di
ottenere l'affiliazione, significa limitarlo ed ostacolarlo
nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
Quanto poi al secondo profilo d'incostituzionalità la difesa
ricorda che il terzo comma dell'art. 30 riconosce ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. Ora l'illegittimo, il
figlio naturale ha diritto ad essere allevato, istruito ed educato e
tutto ciò e realizzabile con l'affiliazione la quale non tocca la
sfera della famiglia legittima, ma si limita ad instaurare un rapporto
di natura assistenziale strettamente personale tra affiliante e
affiliato.
Il divieto di affiliazione da parte del fallito non riabilitato non
è posto a tutela né del minore né della famiglia legittima. Non del
primo perché l'esperienza insegna che è meglio avere un padre anche
se fallito piuttosto che restare nell'infelice situazione di figlio di
ignoto o d'illegittimo; né della seconda perché a nulla rileva nei
confronti della famiglia legittima che l'affiliante sia o non fallito. Considerato in diritto :
1. - Il giudice tutelare presso la pretura di Milano ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, concernente il divieto di
accoglimento dell'istanza di affiliazione del fallito che non sia stato
cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e
terzo dell'art. 30 della Costituzione, muovendo dal presupposto che
l'affiliazione sia ammissibile anche nei confronti dei figli adulterini
dell'affiliante.
Non è di competenza della Corte accertare se tale presupposto sia
o meno fondato. L'ammissibilità dell'affiliazione dei figli adulterini
attiene al giudizio di rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, giudizio che nella specie risulta pronunciato dal
giudice a quo.
2. - La questione, nei termini nei quali è stata proposta, non è
fondata.
L'istituto dell'affiliazione, così come regolato nel nostro
ordinamento, ha carattere prevalentemente assistenziale; con esso il
legislatore ha inteso mettere in moto quella attività privata capace,
per il suo apporto, oltre che materiale dell'allevamento, anche morale
dei legami affettivi, di alleviare la grave situazione di bisogno di un
considerevole numero di minori dei quali non si conoscono i genitori,
ovvero figli riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere
al loro allevamento, o in stato di abbandono, o ricoverati in un
istituto di pubblica assistenza (art. 401). Funzione primaria
dell'affiliazione è quindi il conseguimento di un fine assistenziale
nei confronti di minori, moralmente e materialmente abbandonati. Di
siffatto precipuo scopo dell'istituto in esame è dato trarre sicura
conferma dalle disposizioni relative alla revoca ed alla estinzione
dell'affiliazione. La prima infatti può aver luogo per sopravvenuta
impossibilità dell'affiliante "di continuare a provvedere
all'allevamento del minore" (art. 410, n. 2); mentre la seconda
consegue necessariamente alla reintegrazione nella patria potestà del
genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale potestà
o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).
La funzione esplicata dall'affiliazione è di interesse pubblico ed
è per tal motivo che questo istituto, che non dà luogo ad un rapporto
di natura familiare sebbene attribuisca allo affiliante i poteri
inerenti alla patria potestà (art. 409), si ricollega a quello della
tutela pur non rivestendo il carattere officioso proprio di questa. Si
giustificano così le limitazioni di capacità stabilite per
l'affiliante dall'art. 407 del codice civile. Tali limitazioni sono
state disposte a tutela degli interessi dei minori, e, per quanto
riguarda in particolare il fallito non cancellato dall'albo, il
legislatore ha evidentemente ritenuto che non ricorrano in tal caso
quei requisiti morali che sono necessari per poter essere affiliante.
Orbene è chiaro che, date le finalità in vista delle quali
l'istituto è sorto ed è stato disciplinato, non è possibile porre a
raffronto la disposizione impugnata con le norme di cui all'art. 30,
primo e terzo comma, della Costituzione le quali, basandosi su un
rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto -
dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se
nati fuori del matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi
assicurata legislativamente ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Né giova addurre che si possono affiliare i figli nati fuori del
matrimonio anche se adulterini. È agevole osservare che facendo ciò
si utilizza l'affiliazione per uno scopo che può essere realizzato
solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa quella che
sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle condizioni
di incapacità ad assumere l'ufficio tutelare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 407 e 350, n. 5, del codice civile proposta, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 30, commi primo
e terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte