Sentenza n. 57/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 1080/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 (Norme sulla nuova
disciplina del trattamento economico dei magistrati), promosso con
ordinanza emessa il 18 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione III
pensioni civili - sul ricorso di Della Corte Giuseppe, iscritta al n.
322 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Della Corte Giuseppe e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Gino Lanzara, per il Della Corte, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Al Presidente di sezione della Corte dei conti dott. Giuseppe
Della Corte, collocato a riposo per limiti di età con decorrenza 24
febbraio 1971, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 18 novembre 1970, veniva liquidata la pensione in base allo
stipendio goduto al 30 giugno 1970 e non in base a quello goduto dal 1
luglio 1970 ed alla data del collocamento a riposo, in applicazione
dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.
Avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
liquidazione della pensione il dott. Della Corte proponeva ricorso alla
Corte dei conti sostenendo essere principio generale, corrispondente
alla natura di retribuzione differita riconosciuta alla pensione dalla
giurisprudenza di questa Corte, quello, in base al quale la pensione
stessa deve essere liquidata sulla base dell'ultimo stipendio goduto
dall'interessato e che, in conseguenza, l'art. 4 del d.P.R. n. 1080 del
1970, in quanto deroga a tale principio, viola l'art. 36, comma primo,
e l'art. 3 della Costituzione.
Con ordinanza 18 aprile 1972, la Corte dei conti - sezione III
giurisdizionale - riconosceva la questione di legittimità
costituzionale, prospettata dal ricorrente, rilevante e non
manifestamente infondata e, sospeso il giudizio di sua competenza,
rimetteva gli atti a questa Corte.
Secondo l'ordinanza di rinvio:
1) la rilevanza della questione risulta evidente in quanto, solo
dichiarando illegittimo costituzionalmente il denunziato art. 4 del
d.P.R. n. 1080 del 1970 sarebbe possibile l'accoglimento della domanda
del ricorrente di aver liquidata la pensione, con decorrenza 24
febbraio 1971, in base allo stipendio in quella data ed a decorrere dal
1 luglio 1970 goduto;
2) la non manifesta infondatezza risulterebbe:
a) in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione
dalla considerazione che, in base al principio generale, riaffermato
anche dall'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081, la pensione
deve essere liquidata sulla base dello stipendio fruito nell'ultimo
giorno di servizio, il ricorrente aveva legittimamente acquisito il
diritto alla liquidazione su tale base e che, in conseguenza, l'art. 4
impugnato, disconoscendo tale diritto quesito, non solo si è posto,
senza razionale giustificazione, contro la legislazione ordinaria in
materia, ma, data la natura di retribuzione posticipata riconosciuta
alla pensione dalla giurisprudenza di questa Corte, ha palesemente
violato anche il principio di proporzionalità della retribuzione alla
qualità e quantità del servizio prestato, sancito dall'art. 36, primo
comma, della Costituzione;
b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe
evidente e non razionalmente giustificata la disparità di trattamento
tra personale che, pur godendo al 1 luglio 1970 lo stesso trattamento
economico, a seconda della data di collocamento a riposo, ha liquidata
una pensione maggiore o minore, con la conseguenza economica, non
riparata dalla riliquidazione a decorrere dal 1 settembre 1971,
disposta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1081 del 1970 (dato che la
riliquidazione non copre il periodo anteriore al 1 settembre 1971) che,
come nel caso del ricorrente, rimane fermo, fino al 1 settembre 1971 ed
a decorrere dal 24 febbraio 1971, ossia per circa sei mesi, il minore
importo della liquidazione della pensione sulla base dello stipendio
goduto al 30 giugno 1970.
Dopo gli adempimenti di legge, le questioni, così sollevate,
vengono ora alla cognizione della Corte.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che, con l'atto d'intervento, depositato il 19 novembre 1972, chiede
che le prospettate questioni vengano dichiarate non fondate, deducendo
al riguardo, in sostanza, quanto segue:
Il principio che la pensione debba essere liquidata sulla base
dell'ultima retribuzione è innegabile, ma risulta soltanto dalla
legislazione ordinaria, senza che vi sia alcun riconoscimento, sia pure
indiretto, nella Costituzione.
In particolare, come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 124
del 1968, l'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36
della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della
pensione, pone al legislatore due soli limiti: che al pensionato ed
alla sua famiglia sia assicurata una esistenza libera e dignitosa e che
sia, in ogni caso, applicato il criterio della proporzionalità
rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio prestato.
Da questi principi non può trarsi la conseguenza che al
legislatore ordinario sia inibita, nel disporre i mezzi e determinare i
modi di attuazione dell'ordinamento pensionistico, la valutazione
discrezionale della base sulla quale la pensione debba essere
liquidata.
Con la riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1 settembre
1971, disposta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1081 del 1970, nei confronti
di tutti coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1 luglio 1970
ed il 31 agosto 1971, viene, poi, sanata la disparità di trattamento
di tutto il personale, quale che sia la data di cessazione dal servizio
e quale che sia la categoria di appartenenza.
In considerazione che i miglioramenti del trattamento economico di
servizio, disposti con il decreto n. 1080, non si riflettono - per il
periodo 1 luglio 1970, 31 agosto 1971 - sul trattamento pensionistico
del personale cessato dal servizio nel medesimo periodo potrebbe,
quindi, fare ipotizzare una disparità di trattamento soltanto tra
personale in servizio e personale in pensione, ossia tra personale in
posizioni obbiettivamente diverse, cui corrisponda una diversa
disciplina giuridica del rispettivo trattamento.
Si è costituito il dott. Della Corte, il di cui patrocinio, con
memoria depositata il 29 novembre 1972, richiamati ed illustrati i vari
argomenti contenuti nell'ordinanza di rinvio, chiede che venga
dichiarata la fondatezza delle questioni, con l'ordinanza stessa
prospettate.
Con altra memoria depositata il 20 marzo 1973, il patrocinio della
parte privata insiste nel chiedere che la questione proposta con
l'ordinanza di rinvio venga accolta ed, a confutazione delle deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, oppone, in sostanza, quanto
segue:
1) già questa Corte, con numerose sentenze, nel riconoscere alla
pensione il carattere di retribuzione differita, ha affermata la
conseguente applicabilità, anche al trattamento di quiescenza, dei
principi sanciti dall'art. 36 della Costituzione. A tali principi,
pertanto, il legislatore deve attenersi pure allorquando, nella sua
discrezionale valutazione, determina i modi ed i mezzi di attuazione
dell'ordinamento pensionistico;
2) la stessa Corte dei conti ha più volte negato che vi sia
violazione del principio di eguaglianza quando, in fase di
riliquidazione di pensioni, non si tiene conto a vantaggio del
pensionato di benefici e miglioramenti accordati al personale rimasto
in servizio. Ma nella fattispecie non di riliquidazione si tratta,
bensì di liquidazione che si chiede venga effettuata, non sulla base
di miglioramenti sopravvenuti dopo la cessazione dal servizio, ma sulla
base del trattamento economico del quale l'interessato godeva alla data
del collocamento a riposo. Considerato in diritto :
1. - Come si è posto in rilievo in narrativa, viene contestata
davanti a questa Corte, in riferimento agli artt. 36 e 3 della
Costituzione, la legittimità dell'art. 4, comma secondo, del d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1080, in forza del quale, ai fini dei trattamenti
ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere
computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al
30 giugno 1970, fino al 31 agosto 1971.
2. - Le questioni così proposte risultano infondate sotto entrambi
i profili della violazione dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 3
della Costituzione.
Sotto il primo di tali profili deve rilevarsi:
Con le sentenze n. 105 del 1963, n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n.
112 del 1968, sia pure ad altri fini (conservazione del trattamento di
quiescenza ai pensionati colpiti da condanna penale implicante
interdizione dai pubblici uffici o da misure disciplinari), muovendo
dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in
conseguenza di un rapporto di lavoro e dalla articolata protezione di
cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul
piano morale e su quello patrimoniale la retribuzione dei prestatori
d'opera, questa Corte è pervenuta, in sostanza, all'affermazione
dell'applicabilità dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo,
della Costituzione non solo alla retribuzione spettante in attività di
servizio, ma anche a quella differita spettante dopo il collocamento in
quiescenza.
Con ciò, peraltro, anche se si è pervenuti all'affermazione della
intangibilità della pensione alla quale si sia acquisito il diritto ed
al riconoscimento che debba essere assicurato al pensionato ed alla sua
famiglia come all'impiegato in attività di servizio "un'esistenza
libera e dignitosa" non si è giunti fino a stabilire criteri e limiti
ai quali l'Amministrazione sia obbligata, in base alla Costituzione, ad
attenersi nello stabilire come a quella assicurazione debba
provvedersi.
Si è, anzi, riconosciuto che appartiene alle valutazioni del
legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale
principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità
rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il
servizio attivo.
Ed, infatti, il legislatore ordinario, pur avendo stabilito il
principio che la pensione debba essere liquidata sulla base dell'ultima
retribuzione conseguita in servizio attivo, ne stabilisce la misura in
rapporto alla durata di tale servizio con opportune graduazioni, a
seconda che gli anni di servizio attivo dal minimo necessario per
acquisire il diritto al trattamento di pensione giungano al massimo (di
regola 40 anni) nel qual caso, comunque, la pensione non può superare
l'80 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile conseguita.
Ma tutto questo implica, dal punto di vista della
costituzionalità, soltanto l'obbligo di tener presente il principio da
attuare, ma non preclude, nell'ambito di una razionale
discrezionalità, il potere del legislatore di stabilire le modalità
ed i criteri, anche quantitativi, della disciplina concernente la
materia.
Ne consegue che specie nella ipotesi di vaste ed onerose
innovazioni, come quella introdotta con i decreti nn. 1080 e 1081 del
1970, anche in relazione alle esigenze di bilancio, si adotti un
criterio di gradualità nello estendere al trattamento di quiescenza le
maggiorazioni accordate per quello di attività, tanto più quando
questa gradualità sia mantenuta, come nella specie, in un ristretto
limite di tempo.
3. - Questo criterio di gradualità, di per sé non illegittimo sul
piano costituzionale, concorre a dimostrare come la dedotta violazione
del principio di eguaglianza non sussista: ed infatti non è dubbio
che le situazioni dei collocati a riposo sono legittimamente
differenziate in riferimento alla data di cessazione dal servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1080: "Norme sulla nuova disciplina del
trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951,
n. 392", sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte