Sentenza n. 57/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell 'art. 290 cod.
pen. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e
delle Forze armate) promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal
giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento penale a
carico di Mola di Nomaglio Gustavo ed altri, iscritta al n. 386 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Gustavo Mola di Nomaglio
ed altri, imputati per aver distribuito un volantino vilipendioso nei
confronti del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione del
Capo dello Stato, il giudice istruttore del Tribunale di Torino - con
ordinanza del 18 marzo 1976 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e
21 Cost..
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nel sanzionare il
vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle
Forze armate, pur menzionando "le Assemblee legislative" non
includerebbe fra gli organi costituzionali meritevoli di tutela il
Parlamento in seduta comune, nella composizione prevista dall'art. 83
cpv. Cost. per eleggere il Presidente della Repubblica: "la tutela
penale" - osserva infatti l'ordinanza di rimessione - "esige
l'esistenza di una norma e non interpretazioni analogiche o estensive
senza pregiudizio per la posizione dell'imputato, incompatibile con il
principio posto dall'art 25, 2 comma, della Costituzione". Con ciò,
tuttavia, verrebbe messo "in discussione lo stesso fondamento dell'art.
290, quanto meno nella parte in cui, non prevedendo l'organo di cui
all'art. 83 della Costituzione, crea una disparità di trattamento fra
organi costituzionali, e soprattutto crea una disparità di trattamento
fra l'autore dell'offesa ad una sola o ad entrambe le Camere e l'autore
dell'offesa alle Camere riunite integrate dai delegati regionali".
L'elencazione dell'art. 290 risulterebbe, inoltre, carente per
l'omessa inclusione tra i soggetti tutelati di "un organo
costituzionale quale il popolo italiano, inteso come corpo elettorale,
come soggetto titolare dell'iniziativa legislativa, del potere
abrogativo delle leggi attraverso il referendum, come partecipe
dell'attività giurisdizionale, ecc.". Il che starebbe ulteriormente a
dimostrare "la fragilità e l'inconsistenza della previsione penale,
insufficiente" - si afferma - "per le finalità menzionate dalla Corte
nella sentenza n. 20 del 1974 e contrastante con lo spirito e la
lettera dell'art. 21 della Costituzione".
In punto di rilevanza - di fronte alla richiesta d'improcedibilità
dal P.M., per mancanza dell'autorizzazione a procedere prevista
dall'art. 313 cod. pen. (autorizzazione concessa nella specie dal solo
Senato e negata dalla Camera dei deputati) - il giudice a quo precisa
che l'impugnativa risponderebbe all'esigenza di stabilire
preliminarmente se l'improcedibilità sia dovuta "al dato della
mancanza di autorizzazione o non invece dalla insussistenza della
fattispecie criminosa": "insussistenza che potrebbe realizzarsi
attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma impugnata".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza. Per prima cosa, infatti, "la declaratoria
d'illegittimità costituzionale dell'impugnato articolo 290 non
potrebbe avere... alcuna incidenza sulla decisione riservata al giudice
a quo", non essendo comunque esercitabile l'azione penale di fronte al
diniego di autorizzazione a procedere da parte della Camera (né avendo
il giudice stesso ritenuto sufficiente, nella specie, l'autorizzazione
data dal solo Senato). Secondariamente, un'eventuale sentenza di
accoglimento non influirebbe mai sulla definizione del procedimento
penale pendente, per l'ulteriore ragione che "essa eliminerebbe fatti
diversi da quelli addebitati agli imputati"; e non potrebbe d'altronde,
neanche se estendesse l'ambito attuale dell'incriminazione, trovare
applicazione nel processo a quo, poiché osterebbe il disposto
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Nel merito, però, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma
denunziata si riferirebbe allo stesso Parlamento in seduta comune: il
che verrebbe ad escludere la pretesa violazione del principio
d'eguaglianza. Ed anche per ciò che riguarda il vilipendio del popolo
italiano, l'art. 3 Cost. non sarebbe contraddetto, nemmeno a voler
ritenere che un'offesa del genere non si risolva - secondo
l'interpretazione preferibile - nel già previsto vilipendio della
Repubblica
Quanto infine alla questione sollevata in riferimento all'art. 21
Cost., il precedente rappresentato dalla sentenza di rigetto n. 20 del
1974 imporrebbe di considerarla manifestamente infondata. Considerato in diritto :
In base alla premessa interpretativa che l'art. 290 cod. pen. non
preveda e non sanzioni il vilipendio del Parlamento in seduta comune,
nella particolare composizione prescritta dall'art. 83 cpv. Cost., il
giudice istruttore del Tribunale di Torino ha impugnato la norma
stessa, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Ma la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza,
in accoglimento dell'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato.
Effettivamente, il giudice a quo non ha contestato in nessun modo
la legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen.,
in forza del quale, "per il delitto preveduto dall'art. 290, quando è
commesso... contro le Assemblee legislative o una di queste, non si
può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il
vilipendio è diretto". Nella specie, su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, l'autorizzazione è stata per
altro concessa dal solo Senato della Repubblica, nella seduta del 14
dicembre 1972; mentre la Camera dei deputati l'ha invece negata,
mediante una deliberazione assembleare del 26 novembre 1974. Ed in
presenza d'una ipotesi di vilipendio riguardante il Parlamento in
seduta comune deve comunque ritenersi che l'autorizzazione del solo
Senato non basti allo scopo: come, del resto, hanno implicitamente
reputato le assemblee parlamentari e come, a sua volta, il giudice a
quo, non ha affatto messo in dubbio nella sua ordinanza.
In tali circostanze, la presente decisione della Corte non può non
ricalcare le conclusioni già raggiunte dalla sentenza n. 20 del 1974.
Anche in quell'occasione, il giudice a quo sosteneva - al pari del
giudice istruttore del Tribunale di Torino - che la mancanza
dell'autorizzazione non escludesse la rilevanza della questione di
legittimità della norma penale sostanziale denunziata, in quanto, in
caso di dichiarata incostituzionalità di essa, avrebbe dovuto
adottarsi "una diversa e più liberatoria formula di proscioglimento".
Ma la Corte replicò che la questione stessa appariva "manifestamente
irrilevante nel giudizio di merito in corso". E, nel medesimo senso, va
ora riaffermato che l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art.
313 cod. pen. rappresenta una condizione indispensabile, in difetto
della quale l'azione penale non può essere proseguita: con la
conseguenza che al giudice a quo resta preclusa (come la Corte ha
affermato già nella sentenza n. 17 del 1973) "qualsiasi indagine e
pronuncia di merito".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.,
sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte