Sentenza n. 57/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 281Codice di procedura penale
- art. 16legge 532/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 281,
secondo comma, del codice di procedura penale (Facoltà di impugnazione
delle ordinanze sulla libertà provvisoria), come sostituito dall'art.
16 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei
provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia
cautelare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale per i
minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Mazzanti Bruno
ed altro, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale per i
minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Pace Raffaele,
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il minore Mazzanti Bruno, in stato di custodia preventiva perché
imputato di rapina aggravata, presentava istanza diretta ad ottenere il
beneficio della libertà provvisoria sulla quale il Pubblico Ministero
presso il Tribunale per i minorenni di Napoli esprimeva parere
negativo, trasmettendo gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli
che concedeva il richiesto beneficio.
Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero proponeva appello
al "Tribunale della libertà", competente ai sensi dell'art. 16 della
legge 12 agosto 1982, n. 532, integralmente sostitutivo. oltre che
dell'art. 281 cod. proc. pen., dell'art. 5 del regio decreto-legge n.
1404 del 1934 e dell'art. 58 dell'Ordinamento giudiziario in relazione
all'art. 281, primo comma, cod. proc. pen..
Investito del gravame, il Tribunale per i minorenni di Napoli, con
ordinanza del 18 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 281,
secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che
sull'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà
provvisoria, emesse dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.
280, ultimo comma, cod. proc. pen. e 13 del regio decreto-legge n.
1404 del 1934, decide la Corte di appello sezione minorenni".
Rileva il giudice a quo che, mentre a decidere sull'appello avverso
le ordinanze emesse dal giudice istruttore in materia di libertà
personale è sempre un giudice "diverso", a decidere sull'appello
avverso le ordinanze emesse dal tribunale per i minorenni è sempre lo
stesso giudice che emise il provvedimento impugnato (essendo
giurisprudenza pacifica che "tribunale della libertà" per i
provvedimenti del pubblico ministero presso il tribunale per i
minorenni è il tribunale per i minorenni), il quale diviene
contemporaneamente giudice di primo e di secondo grado relativamente ai
provvedimenti istruttori sulla libertà provvisoria (oltre che ai
provvedimenti di scarcerazione, ai sensi degli artt. 270, secondo
comma, e 272-bis, terzo comma, cod. proc. pen.). Una simile
"concentrazione" di funzioni di primo e di secondo grado in uno stesso
"ufficio" e relativamente allo stesso oggetto sarebbe "del tutto
singolare ed anomala, oltre che immotivata"; ad essa non si potrebbe
ovviare nemmeno con una eventuale diversità delle persone fisiche dei
giudici, non essendo riscontrabile, nella specie, alcuna causa né di
"incompatibilità" (l'art. 61, primo comma, cod. proc. pen. - norma di
carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione
analogica - fa riferimento solo alle "sentenze"), né di ricusazione
(il parere sull'oggetto del procedimento da parte del giudice fu
manifestato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie), né di
astensione (non ricorrerebbe l'estremo della grave ragione di
convenienza, "né il sottoscritto Presidente comunque intende
astenersi").
Poiché peraltro, condizione essenziale per l'utilità dell'appello
è la "diversità del giudice che deve giudicare in sede d'impugnazione
da quello che pronunciò il provvedimento impugnato", ne deriverebbe
che una tale "utilità" - diversamente da quanto avviene per gli
"imputati maggiori degli anni 18" - non si realizza in sede di appello
avverso i provvedimenti istruttori sulla libertà personale emessi dal
tribunale per i minorenni, con conseguente "disparità di trattamento
tra maggiori e minori degli anni 18" e "contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione", contrasto superabile soltanto prevedendo che,
"sull'appello contro le ordinanze in materia di libertà provvisoria
emesse dal tribunale per i minorenni, decida la Corte d'appello sezione
per i minorenni".
Una identica questione il Tribunale per i minorenni di Napoli ha
sollevato nel corso del procedimento di appello promosso dal Pubblico
Ministero presso quel Tribunale a seguito di concessione del beneficio
della libertà provvisoria al minore Pace Raffaele, imputato di
concorso in ricettazione.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 13 maggio 1984 e n. 197
del 18 luglio 1984.
In entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle parti
private né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe, emanate con identica motivazione
dal Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di tribunale della
libertà, sottopongono alla Corte la medesima questione di legittimità
costituzionale: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto comune di censura è l'art. 281, secondo comma, cod.
proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n.
532, "nella parte in cui non prevede che sull'appello contro le
ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal Tribunale
per i minorenni ai sensi degli artt. 280, ultimo comma, cod. proc. pen.
e 13 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, decide la Corte di appello sezione
minorenni". Tale norma viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost. a causa della disparità di trattamento che essa comporterebbe
"tra i maggiori ed i minori degli anni diciotto nella disciplina
dell'appello avverso i provvedimenti sulla libertà provvisoria emessi
in istruzione" dall'organo giurisdizionale.
L'assunto muove dalla premessa, fuori discussione, che, per quanto
concerne i procedimenti relativi a reati commessi da maggiorenni,
l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., nel testo novellato
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, stabilisce che le
ordinanze sulla libertà provvisoria emesse dal giudice istruttore ai
sensi dell'art. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. sono appellabili
davanti al "tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter cod. proc.
pen." (cosiddetto tribunale della libertà) e, perciò, davanti ad un
giudice "diverso". Per quanto concerne, invece, i procedimenti relativi
a reati commessi da minorenni, lo stesso art. 281, secondo comma, non
prevedendo che siano appellabili alla sezione per i minorenni della
corte d'appello le ordinanze sulla libertà provvisoria emesse durante
l'istruzione dal tribunale minorile ai sensi degli artt. 280, ultimo
comma, cod. proc. pen. e 13, ultimo comma, del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, darebbe adito a due interpretazioni, così
sintetizzate dalle ordinanze di rimessione: o "nessun appello per i
minori", nel qual caso la disparità di trattamento con i maggiori non
avrebbe bisogno di alcun commento, tanto risulterebbe palese; oppure
"appello" al giudice indicato nell'art. 281, secondo comma, cod. proc.
pen., cioè appello al tribunale della libertà, giudice che,
trattandosi di procedimenti minorili, è lo "stesso" tribunale per i
minorenni (v. anche la sentenza di questa Corte n. 56 del 1985) da cui
il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso, nel qual caso
la "diversità" del giudice chiamato a decidere sull'appello rispetto
al giudice del provvedimento impugnato, assicurata dalla legge agli
imputati maggiorenni (al momento del fatto reato), verrebbe dalla legge
medesima negata agli imputati minorenni .
3. - Alla stregua della ricostruzione normativa effettuata dalle
due ordinanze di rimessione - comunque sintetizzabile, sotto il profilo
negativo, nel senso che il nuovo testo dell'art. 281, secondo comma,
cod. proc. pen. escluderebbe l'appellabilità davanti alla sezione per
i minorenni della corte di appello delle ordinanze sulla libertà
provvisoria emesse dal tribunale minorile nel corso dell'istruzione -
si deve riconoscere che la censura di illegittimità costituzionale
conseguentemente formulata sarebbe tutt'altro che priva di fondamento.
Anche a prescindere da ogni considerazione sui rapporti tra appello e
"diversità" del giudice di secondo grado rispetto al giudice
competente in primo grado, sarebbe sufficiente ad accreditare un
epilogo in termini di accoglimento il contrasto con l'art. 3 Cost.,
emergente da un trattamento troppo sensibilmente differenziato fra
maggiorenni e minorenni.
Ma, pur essendosi in presenza di una ricostruzione piuttosto
diffusa sia nell'ambito della giurisprudenza sia nell'ambito della
dottrina - e ciò non tanto con riguardo all'interpretazione che
conclude nel senso di "nessun appello per i minori", quanto con
riguardo all'interpretazione che conclude nel senso dell'"appello allo
stesso" tribunale per i minorenni in funzione di tribunale della
libertà - più di una circostanza permette di dubitare che, almeno per
il momento, si sia di fronte ad un sicuro "diritto vivente".
La prima circostanza si ricollega alla stessa alternativa
prospettata nelle ordinanze di rimessione, che toglie loro
perentorietà di scelta. La seconda trae spunto dalla costatazione
che, stando ai precedenti finora conosciuti, la Corte di cassazione si
è pronunciata per l'appellabilità al tribunale per i minorenni delle
ordinanze emesse dal medesimo tribunale ai sensi dell'art. 280, ultimo
comma, cod. proc. pen. soltanto attraverso obiter dicta, enunciati in
occasione di conflitti o di ricorsi nella materia, senza dubbio ben
diversa (v. sentenza n. 56 del 1985 di questa Corte), delle richieste
di riesame contro provvedimenti del pubblico ministero minorile. Non
va, infine, dimenticata la non unanimità delle voci riscontrabili in
dottrina.
4. - Proprio da una qualificata dottrina è stata sostenuta la tesi
che l'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, e l'art. 58, primo comma, parte prima, dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - cioè,
le disposizioni che, prima della riforma del 1982, avevano unanimemente
condotto, come ricordano anche le ordinanze di rimessione, ad
individuare nella sezione per i minorenni della corte d'appello il
giudice dell'appello contro le ordinanze sulla libertà provvisoria
emesse in istruzione dal tribunale minorile - conservano tuttora pieno
vigore.
La novellazione dell'art. 281 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16
della legge 12 agosto 1982, n. 532, allo stesso modo, del resto, della
precedente novellazione da parte dell'art. 13 della legge 18 giugno
1955, n. 517, non ha per nulla ridotto la forza espansiva del principio
generale sancito dal comma iniziale dell'art. 5 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404 ("Sull'appello alle decisioni del Tribunale per
i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una
sezione della Corte d'appello ..."), e dall'art. 58 dell'Ordinamento
giudiziario ("Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei
provvedimenti del tribunale per i minorenni") Se anteriormente alla
legge 12 agosto 1982, n. 532 - quando, cioè, l'art. 281 cod. proc.
pen. demandava alla sezione istruttoria l'appello contro le ordinanze
del giudice istruttore sulla libertà provvisoria - l'appello contro le
analoghe ordinanze del tribunale minorile si intendeva devoluto alla
sezione per i minorenni della corte d'appello, anche ora, che il nuovo
art. 281 cod. proc. pen. demanda al tribunale della libertà l'appello
contro le ordinanze sulla libertà provvisoria del giudice istruttore,
può ritenersi pur sempre operante il principio secondo cui qualunque
appello contro decisioni del tribunale minorile "ammesso dalle leggi"
si intende devoluto alla sezione della corte d'appello per i minorenni.
Nei riguardi del procedimento minorile l'art. 281 cod. proc. pen.
incide soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in combinato
disposto con gli artt. 13, ultimo comma, e 34 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404; all'individuazione del giudice ad quem
continua, invece, a provvedere unicamente l'art. 5, primo comma, del
regio decreto-legge n. 1404 del 1934, ribadito dall'art. 58, primo
comma, prima parte, dell'ordinamento giudiziario. La sua portata
generale - là dove individua come giudice ad quem dell'"appello sulle
decisioni del Tribunale per i minorenni" la sezione per i minorenni
della corte d'appello, essendo resa tassativa dal predetto art 34 (solo
"in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo" si
osservano le norme dei codici e delle altre leggi) - è rimasta intatta
proprio a causa del completo silenzio che la legge 12 agosto 1982, n.
532, fa riscontrare a proposito dei procedimenti minorili.
5. - La tesi ora esposta, pervenendo in via di interpretazione
della normativa vigente allo stesso risultato perseguito dalle
ordinanze di rimessione e, quindi, assicurando la "diversità"
dell'organo d'appello anche nei procedimenti relativi a reati commessi
da minorenni, ha, per ciò stesso, il pregio di evitare la lamentata
disparità di trattamento con i procedimenti relativi a reati commessi
da maggiorenni, senza, peraltro, sacrificare le esigenze, pur
rilevanti, della specializzazione. Con il che vengono, nel medesimo
tempo, contenuti gli inconvenienti, anch'essi lamentati dal giudice a
quo, che - nella mancanza, allo stato della legislazione, di apposite
previsioni in tema di incompatibilità, ricusazione ed astensione -
discenderebbero da una eccessiva reiterazione di interventi del
tribunale per i minorenni nel corso di un medesimo procedimento. È
pur vero che anche per la sezione minorile della corte d'appello non
possono essere esclusi inconvenienti dello stesso genere, ma, a parte
la piena corrispondenza di tale situazione a quella in atto prima della
riforma del 1982, si tratterebbe di una reiterazione di interventi
suscettibile di verificarsi in misura assai minore che per il tribunale
minorile e, per giunta, in momenti ben più lontani nel tempo.
Comunque, pure qui (v. già sentenze n. 50 e n. 56 del 1985), i rimedi
sono da ricercare in adeguate misure d'ordine organizzativo ed in
opportuni aggiornamenti della disciplina delle cause
d'incompatibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, cod.
proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n.
532, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte