Sentenza n. 573/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, nono comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Pretore di Reggio Emilia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Gasparini Teresa ed altra e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Gasparini Teresa ed altra e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Gasparini Teresa ed altra,
Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Gasparini Teresa e Dughetti Elvina, braccianti agricole
avventizie, con separati ricorsi, poi riuniti, hanno convenuto
dinanzi al Pretore di Reggio Emilia l'I.N.P.S., chiedendo che fosse
accertato il loro diritto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato
i requisiti prescritti, anteriormente al 1984.
Hanno precisato che la sussistenza del requisito contributivo
utile doveva essere valutata in base al disposto dell'art. 9 della
legge n. 218 del 1952 e non, invece, come pretendeva l'I.N.P.S., in
base al sopravvenuto art. 7, nono comma, del decreto-legge n. 463 del
1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 dello stesso
anno, il quale aveva elevato il minimo contributivo da 1560
contributi giornalieri (media di 104 giornate lavorative annue) a
4050 (media di 270 giornate).
2. - Il giudice adito, ritenuto che la disposta elevazione del
minimo contributivo operava per tutte le pensioni da liquidare come
nella specie, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 e non per
quelle da liquidarsi dal quindicennio successivo all'entrata in
vigore della nuova legge, in accoglimento dell'eccezione sollevata
dalle ricorrenti, ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (conv. in legge n. 638 del 1983), considerata
rilevante e non manifestamente infondata.
A parere del giudice remittente risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento
che si verifica tra le braccianti agricole che entro il 31 dicembre
1983 abbiano perfezionato tutti i requisiti richiesti per la pensione
di vecchiaia (età e contribuzione) secondo la disciplina previgente
e quelle che abbiano perfezionato il requisito contributivo e non
anche quello dell'età per cui devono soggiacere alla nuova legge
anche per il requisito contributivo in quanto la liquidazione della
pensione avviene dopo il 31 dicembre 1983;
b) l'art. 38 della Costituzione perché la notevole elevazione
della contribuzione preclude di fatto, a persone prossime al
raggiungimento dell'età pensionabile, la possibilità di maturare in
futuro il diritto a pensione e ciò in palese contrasto con
l'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti in materia
previdenziale (sent. n. 822 del 1988).
3. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private e l'I.N.P.S.
Le prime hanno fatto proprie le considerazioni svolte dal giudice
a quo, insistendo per la declaratoria di fondatezza della questione.
L'Istituto ha rilevato che i commi dodicesimo e dodicesimo- bis
dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983 dettano una disciplina di
raccordo tra le vecchie e le nuove disposizioni in materia di minimo
contributivo, prevedendo che i contributi versati o accreditati
relativamente a periodi di lavoro agricolo anteriori al 1° gennaio
1984, per un minimo di giornate inferiori a 270 annue, debbano essere
rivalutati secondo un coefficiente idoneo a consentire la
riconduzione al nuovo e più elevato livello, sicché il minimo
contributivo conseguito in base alla previgente normativa è
egualmente utile ai fini pensionistici anche in base a quella
sopravvenuta; in tal modo è esclusa qualsiasi incidenza retroattiva
di quest'ultima, pregiudizievole delle posizioni assicurative
astratte, e la sua efficacia è circoscritta alla sola contribuzione
da versare per gli anni successivi al 1983.
5. - È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso per la infondatezza della questione, osservando che trattasi
di scelte di merito riservate al legislatore, nella specie, non
irrazionali e non arbitrarie.
6. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa delle parti private ha
depositato una memoria, con la quale ha ribadito le censure di
incostituzionalità già esposte.
Ha rilevato, in particolare, che la cosiddetta norma di raccordo
fra il previgente ed il nuovo regime contributivo, cioè il
dodicesimo comma dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, pur
prevedendo un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati
anteriormente all'entrata in vigore di tale legge in misura inferiore
a 270 giornate per anno, non elimina il pregiudizio in danno degli
assicurati che abbiano effettuato versamenti in conformità al
precedente regime.
Invero, mentre secondo tale regime era consentito conseguire il
requisito contributivo utile di 104 giornate annue operando la media
dei versamenti nell'ambito dei quindici anni o più corrispondenti
all'anzianità assicurativa, il suddetto meccanismo di rivalutazione
è limitato, ai sensi dell'art. 7, comma dodicesimo-bis, della citata
legge n. 638 del 1983 in guisa tale che, per effetto della
rivalutazione stessa, "non possono comunque essere computati più di
270 contributi giornalieri per anno"; in tal modo opera bensì la
rivalutazione, ma risulta impedita la compensazione di un anno con
l'altro e abolito il criterio della contribuzione media. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638, interpretato nel senso che la disposta
modificazione in aumento del requisito contributivo minimo e
complessivo delle braccianti agricole avventizie per il conseguimento
del diritto a pensione operi retroattivamente, in quanto violerebbe:
a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento
che determina fra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i
requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e le lavoratrici che,
successivamente a tale data, debbano perfezionare il solo requisito
dell'età e, ciò nonostante, soggiacciono alla nuova e meno
favorevole disciplina in ordine al regime contributivo;
b) l'art. 38 della Costituzione perché la notevole elevazione
del requisito contributivo preclude di fatto, a persone prossime al
raggiungimento dell'età pensionabile, al momento dell'entrata in
vigore della norma innovativa, la possibilità di maturare in futuro
il diritto a pensione.
2. - La questione non è fondata.
Il nono comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 463 del 1983,
convertito, con modificazioni, in legge n. 638 del 1983, per le
pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti
degli operai agricoli, da liquidarsi con decorrenza successiva al 31
dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
la invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
ha elevato il requisito minimo di contribuzione annua da 104 a 270
giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Ma il
dodicesimo comma dello stesso articolo (testo della legge di
conversione) ha previsto la contemporanea rivalutazione dei
contributi a suo tempo versati, rispettivamente per gli uomini del
2,60% e per le donne ed i ragazzi del 3,86%. In tal modo il loro
ammontare diventa di valore pari a quelli corrisposti per 270
giornate lavorative o, nella peggiore ipotesi, leggermente inferiore.
Ma in base al comma tredicesimo dello stesso articolo può ovviarsi a
tale situazione versando contributi volontari.
In tale situazione non risultano violati i richiamati precetti
costituzionali. Non sussiste, infatti, la lamentata discriminazione
tra lavoratrici che abbiano perfezionato il requisito contributivo
prima del 31 dicembre 1983 e lavoratrici che lo abbiano perfezionato
dopo.
Non viene nemmeno lesa la legittima aspettativa di lavoratrici
prossime al conseguimento della pensione, in quanto, per effetto
delle citate disposizioni, esse hanno ugualmente diritto alla
pensione.
Trovano, quindi, conferma i principi già affermati da questa
Corte (sentenza n. 349 del 1985) secondo cui le disposizioni
modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei
rapporti di durata, anche se incidenti su diritti soggettivi, emanate
dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un
regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni
sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare
l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica che è elemento
fondamentale dello Stato di diritto. In particolare, senza una
inderogabile esigenza, non può effettuarsi in una fase avanzata del
rapporto tra lavoratori ed I.N.P.S. una modifica legislativa che
alteri in senso sfavorevole, in misura notevole ed in maniera
definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con
la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative nutrite
dal lavoratore.
3. - Non può in questa sede prendersi in esame la censura,
dedotta nella memoria delle ricorrenti, dell'impossibilità della
utilizzazione della media contributiva annuale che deriva dal comma
dodicesimo- bis dell'articolo in esame, introdotto ex novo dalla
legge di conversione, secondo cui per effetto della rivalutazione non
possono comunque essere computati più di 270 contributi giornalieri
per anno. Invero, la citata norma avrebbe dovuto costituire oggetto
di una specifica denuncia di illegittimità costituzionale.
Peraltro, dagli atti non risulta nemmeno se per alcuni anni le
ricorrenti abbiano versato contributi per più di 104 giornate
lavorative e per altri anni in meno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte