Sentenza n. 575/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 55/1958
applicata al caso
- art. 9legge 55/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del trattamento di riversibilità
ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti),
promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Udine
nel procedimento civile vertente tra Nigris Federico e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Paolo d'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 il Pretore di Udine ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 9 l. 20 febbraio 1958 n. 55 "nella parte in cui equipara al
periodo di servizio militare, considerato utile ai fini della
pensione e della misura di essa, quello della militarizzazione del
lavoratore dipendente dello Stato o da Ente pubblico e non quello del
dipendente (militarizzato) di un privato imprenditore", per contrasto
con l'art. 3 Cost.; nonché "quello di lavoro coatto o di cattività
degli ex internati civili in Germania e non altri periodi consimili
in Paesi diversi", in riferimento anche all'art. 35 Cost.
Il giudizio a quo risulta promosso, nei confronti dell'INPS, da
Nigris Federico per il riconoscimento, ai fini pensionistici, del
periodo trascorso quale dipendente privato militarizzato, nonché del
periodo di cattività trascorso in Albania.
Secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe "priva di qualsiasi
razionalità e quindi dispregiativa del principio di uguaglianza",
avendo previsto l'equiparazione al servizio militare soltanto dei
periodi trascorsi da militarizzati dipendenti dello Stato e di Enti
pubblici e non anche dei periodi relativi a militarizzati dipendenti
privati; così come risultano utili i periodi di lavoro coatto o di
cattività degli ex internati civili in Germania e non anche quelli
trascorsi in altri territori.
Tanto più - osserva il rimettente in ordine al secondo punto "che
l'art. 35 Cost. dichiara che la Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni compresa quindi quella cui un cittadino
sia costretto da forze occupanti una parte del territorio nazionale
qual'era in quel tempo l'Albania".
2. - Nel presente giudizio si è costituito l'INPS, secondo cui il
r.d.l. 30 marzo 1943 n. 123 (Disciplina della militarizzazione)
distinse i militarizzati "di diritto", cioè coloro facenti parte di
personale distaccato dalle mansioni normali e che in caso di
applicazione della legge di guerra venivano assegnati a comandi, o
reparti o servizi delle forze armate (art. 1), dai militarizzati su
ordine specifico della competente Autorità militare in costanza di
rapporto di lavoro soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali
(art. 2).
Infondata sarebbe quindi la prima questione di costituzionalità
dato che questi ultimi militarizzati non potrebbero in ogni caso
essere assimilati ai primi ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa.
Sul secondo profilo relativo ai periodi di cattività in Paesi
diversi dalla Germania, si deduce una "diversità obiettiva e
razionalmente apprezzabile tra la situazione degli internati in
Germania e quella degli internati in altri Paesi; ciò in
considerazione delle dimensioni storiche dell'evento e dei più gravi
disagi e maltrattamenti riservati ai prigionieri italiani dai
tedeschi, a seguito dei noti eventi bellici".
Permarrebbe, comunque, solo una "lievissima diversità di
trattamento", dal momento che la l. 21 dicembre 1974 n. 702 ha
riconosciuto agli internati in altri Paesi alleati, nemici o neutrali
la facoltà di riscattare i relativi periodi di prigionia con un
minimo onere economico (contributi base non integrati né
rivalutati).
3. - In giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato svolgendo
argomentazioni identiche a quelle rese dall'INPS. Considerato in diritto
1. - L'art. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del
trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei
pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti) accorda ai titolari di pensioni a carico
dell'assicurazione medesima, che abbiano prestato servizio militare
nel periodo bellico, "un supplemento di pensione", calcolato
figurativamente come se nel periodo alle armi fosse stato versato un
contributo corrispondente alla prima classe di contribuzioni indicate
nelle inerenti tabelle.
Il successivo art. 9 considera periodi di servizio militare, nei
sensi e per i fini anzidescritti, anche quelli - tra gli altri -
prestati in qualità di "militarizzati" da dipendenti di
Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, con esclusione così
- di quegli altri soggetti pure militarizzati ma quali prestatori di
lavoro alle dipendenze di privati.
2. - Il giudice rimettente (Pretore di Udine) ravvisa contrasto
dell'enunciata norma - ex art. 3 Cost. - per ingiustificata
disparità di trattamento - in ordine al beneficio del supplemento -
fra dipendenti pubblici e privati.
In adverso, oppongono l'INPS e l'Avvocatura dello Stato che le due
situazioni non sarebbero comparabili, mancando identità di
condizioni.
Per la legislazione del tempo (r.d.l. 30 marzo 1943, n. 123:
Disciplina della militarizzazione) lo status in esame sarebbe stato
assunto dal lavoratore privato solo per atto discrezionale
dell'autorità amministrativa militare (art. 2), mentre la
militarizzazione del personale civile della pubblica amministrazione
si sarebbe costituita di diritto, in base ai documenti di
mobilitazione e con distacco dalle mansioni normali: da qui la
diversità di posizione di stato e di conseguente attività in regime
di militarizzazione.
L'eccezione non ha pregio.
La disposizione inerente al beneficio pensionistico supplementare
non ha discriminato quanto alla fonte - di diritto ovvero per
specifico provvedimento - ai fini di acquisto della condizione di
militarizzato. Secondo, poi, la disciplina del tempo la posizione "di
diritto" (art. 1 del r.d.l. n. 123) concerneva non soltanto
"dipendenti delle amministrazioni dello Stato", ma, altresì,
"qualsiasi cittadino" assegnato alle forze armate operanti: ed è
solo così che vi si possono considerare ricompresi anche i
dipendenti da altri Enti pubblici, ma evidentemente non solo questi.
Ma anche da ciò prescindendo, la norma specifica per l'assunzione
della condizione di militarizzato su ordine dell'Autorità avvinceva
in identità di situazione e di soggezione alla legge penale e alla
disciplina militare tanto dipendenti da Amministrazioni dello Stato e
da altri Enti pubblici, quanto appartenenti a stabilimenti ausiliari
"ed altre aziende private" (art. 2, comma secondo, nn. 1 e 2).
E la sopravvenuta norma di legge (n. 55 del 1958) sui benefici in
discussione al fine di evitare indebiti cumuli pone, per suo conto,
su di un identico piano le due categorie (art. 10, primo comma,
lettere a e d).
Sicché, la disposizione comportante una discriminazione tra
soggetti in capo ai quali ricadeva, al tempo della loro
militarizzazione, l'identità di stato e di conseguenti doveri è
palesemente irrazionale, nella parte in cui non ammette al beneficio
di cui trattasi anche i dipendenti privati.
3. - Il Pretore rimettente dubita pure della legittimità
costituzionale del predetto art. 9 legge n. 55, nella parte in cui
l'attribuzione dei benefici supplementari spetta per i periodi di
lavoro coatto o di cattività ai soli ex internati civili in
Germania, con esclusione di quelli trascorsi in altri territori o
teatri di guerra.
Anche qui il rimettente ravvisa un contrasto con l'art. 3 ed anche
col successivo art. 35 Cost., apparendogli ingiustificata - a parità
di tutela - la discriminazione territoriale circa il luogo di
internamento.
È da considerare, tuttavia, che il legislatore ha limitato il
supplemento pensionistico ai deportati in Germania, avendo inteso
riconoscere i connotati della particolare afflittività della
detenzione in suolo tedesco. Peraltro, non ha inteso lasciare privo
di benefici ogni altro periodo di internamento nei territori alleati,
nemici o neutrali: ha concesso, infatti, a coloro che avessero
subìto cattività del genere la facoltà di riscatto dei
corrispondenti periodi con un onere contributivo minimo, ragguagliato
cioè alle norme e ai criteri in vigore all'epoca cui il riscatto
stesso va riferito (art. 2 legge 21 dicembre 1974, n. 702 in
relazione all'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341): trattasi di scelte
discrezionali, nell'area previdenziale, che al solo legislatore
competono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di
riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del
precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare
anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende
private;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, primo comma, predetto, nella parte concernente, agli
effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro
coatto o di cattività limitatamente agli ex internati civili in
Germania, sollevata dal Pretore di Udine - in riferimento agli artt.
3 e 35 Cost. - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte