Corte costituzionale

Ordinanza n. 576/2000

Altra decisione · depositata il 21/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 7d.l. 341/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2,

del codice di procedura penale e dell'art. 72 del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 2000 dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta nel procedimento

penale a carico di M. G., iscritta al n. 413 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di M. G;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Caltanissetta, dopo aver premesso di esser chiamato a

decidere con le forme del giudizio abbreviato in ordine alla

posizione di due persone, una delle quali imputata di due omicidi

pluriaggravati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli articoli 442, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 72 cod. pen.

nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena

detentiva di anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della

pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro

i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal

giudice;

che a parere del giudice rimettente la normativa denunciata

si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

irragionevolmente determina l'applicazione del medesimo trattamento

sanzionatorio, tanto nei confronti dell'imputato condannato per un

solo delitto punito con la pena dell'ergastolo, che nei confronti

dell'imputato del quale venga invece affermata la penale

responsabilità per più delitti che comportino la condanna alla pena

perpetua;

che vulnerato risulterebbe anche l'art. 112 della Carta

fondamentale, in quanto, pur in presenza di un effettivo

riconoscimento della responsabilità dell'imputato per tutti i reati

punibili con l'ergastolo successivi al primo, sarebbe preclusa

l'applicazione di qualunque sanzione penale "e anche di quel minimum

di afflizione che conseguirebbe all'irrogazione dell'isolamento

diurno";

che nel giudizio si è costituita la parte privata, chiedendo

che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la sollevata

questione.

Considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di

rimessione, è stato emanato il d.l. 24 novembre 2000, n. 341

(Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza

dell'amministrazione della giustizia), il cui art. 7 ha, nel comma 1,

fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo

periodo, cod. proc. pen., affermando che l'espressione "pena

dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza

isolamento diurno; mentre il comma 2 del medesimo art. 7 ha novellato

l'art. 442, comma 2, del codice di rito, aggiungendo, in fine, il

periodo : "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi

di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella

dell'ergastolo";

che, alla luce di tali innovazioni, si impone, pertanto, la

restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi se

la proposta questione sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte