Sentenza n. 577/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 903/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
9 dicembre 1977, n.903 (Parità di trattamento tra uomini e donne),
promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 dal pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l'I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'avv. Franco Agostini per Neri
Aldo e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Enrico Ruffini e Antonino Catania per
l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile
vertente tra Neri Aldo e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di
Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente
all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3
e 29 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena
eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso
di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in
cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.
Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli
avvocati Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani ed Antonino Catania per
sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma
impugnata.
Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost.
- dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi
imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti,
solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di
entrata in vigore della legge.
Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni
spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della
moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità
costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole
"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge (sentenza n. 117 del 1986).
La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto
normativo a va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra
uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge",
sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29
Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte