Sentenza n. 577/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 740/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo
comma, della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie
di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena
non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione
penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal
T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso
proposto da Guarnera Francesco contro il Ministero di Grazia e
Giustizia, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione
staccata di Catania, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9
ottobre 1970, n. 740, che, in caso di sospensione cautelare dal
servizio, rende obbligatoria, per i medici incaricati che prestano
servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, la mancata
corresponsione degli assegni alimentari, senza alcuna valutazione del
caso concreto, e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36
della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che nella specie vi sarebbe disparità di
trattamento tra gli impiegati civili dello Stato, cui spetta la
corresponsione, in caso di sospensione, di un assegno alimentare in
misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni
per carichi di famiglia (art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e
i medici incaricati, ai quali si applica l'art. 27 sopra richiamato.
Il T.A.R. per la Sicilia ritiene che la disciplina concernente i
medici incaricati abbia notevoli analogie con quella propria del
pubblico impiego, come evidenzia attraverso il richiamo alle sezioni
II e III della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sicché verrebbe in luce
una posizione di subordinazione, caratterizzata anche dal fatto che
la retribuzione prevista è strutturata secondo schemi simili a
quelli del pubblico impiego in senso stretto. Ad avviso del giudice
remittente la legge avrebbe voluto assicurare al medico incaricato
una retribuzione, anche se proporzionata alla qualità e quantità
del suo lavoro, comunque sufficiente ad assicurare a sé ed alla
famiglia una esistenza libera e dignitosa, come può evincersi dalle
componenti (in specie, indennità integrativa speciale, aggiunta di
famiglia e tredicesima mensilità) della retribuzione stessa. Sarebbe
perciò irrazionale, ed anche lesiva dell'art. 36 della Costituzione,
la disposizione portata dall'impugnato art. 27.
Ha spiegato intervento, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata.
Ritiene l'Avvocatura che, trattandosi di una convenzione tra
pubbliche Amministrazioni ed operatori professionali, deve escludersi
che sussista un rapporto d'impiego e mancherebbe perciò l'identità
delle situazioni poste a raffronto; sarebbe perciò insussistente la
lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in quanto
gli specifici obblighi cui il medico incaricato è soggetto si
giustificherebbero in ragione della peculiarità della situazione in
cui viene effettuata la prestazione.
Quanto poi all'art. 36 della Costituzione, si assume che
l'interessato svolgeva altra attività e che pertanto il detto
parametro costituzionale non troverebbe applicazione. Considerato in diritto 1. Il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della
legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale
sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non
appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria).
Tale disposizione prevede che "durante il periodo della sospensione
cautelare" - regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27 - "al
medico incaricato non compete alcun assegno". Essa sarebbe perciò in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati
civili dello Stato, cui l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
concede in caso di sospensione un assegno alimentare, nonché con
l'art. 36 della Costituzione.
2. La questione non è fondata.
A prescindere da ogni valutazione sul complesso della normativa
che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di
prevenzione e pena, è decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n.
740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente come
"professionali" le prestazioni rese in seguito al conferimento
dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che i
medici incaricati non sono assoggettati alle norme relative alla
incompatibilità ed al cumulo di impieghi, e che ad essi non si
applica alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello
Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato dal legislatore in
modo specifico ed autonomo e tale scelta non può essere ritenuta
irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto
stesso. È sufficiente infatti la considerazione della disciplina
diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilità ed al cumulo
degli impieghi per rendere le due situazioni assolutamente non
comparabili.
In particolare, proprio tenendo conto che i medici incaricati
possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri
impieghi o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che
esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione
cautelare, non appare né iniqua né irragionevole.
Le suesposte considerazioni valgono ad escludere parimenti la
sussistenza di un contrasto con l'art. 36 della Costituzione in
ordine al quale, peraltro, il giudice a quo non ha fornito
motivazione autonoma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740
(Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli
istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici
dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione
staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte