Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 8legge 87/1953
  • art. 8d.P.R. 1842/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

1751, primo comma, del codice civile e 8 dell'accordo economico

collettivo del 30 giugno 1938, per la disciplina del rapporto di

agenzia e rappresentanza commerciale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 novembre 1969 dalla Corte d'appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra Randone Mario e la s.r.l.

"Alce", iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 5 aprile 1970 dal tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Di Giorgi Antonino e Dagnino Guido e

l'ENASARCO, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che la prima delle due ordinanze indicate in epigrafe

solleva in riferimento all'art. 36 della Costituzione la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1751 ; comma primo, del codice

civile e 8 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938

"convalidato con decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842",

nella parte in cui codesti articoli dispongono che non è dovuta

l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato

da fatto imputabile all'agente;

che la seconda ordinanza solleva la questione limitatamente

all'art. 1751 ; comma primo, e però in riferimento anche all'art. 5

della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che nei due giudizi nessuna delle parti si è costituita e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 75 del 1970 questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1751 ; comma primo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36

della Costituzione;

che relativamente a detta questione non sono stati addotti motivi

nuovi o tali che possano indurre a modificare la precedente decisione;

che, avendo il d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842, attribuito

efficacia erga omnes solo all'accordo economico collettivo del 13

ottobre 1958, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 è inammissibile

perché sollevata a proposito di una norma facente parte di un atto che

non ha forza di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 dell'accordo

economico collettivo 30 giugno 1938 (per la disciplina del rapporto di

agenzia e rappresentanza commerciale), sollevata, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, dalla Corte d'appello di Cagliari, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1751 ; comma primo, del codice civile,

sollevata con l'anzidetta ordinanza nonché con quella, del pari

indicata in epigrafe, del tribunale di Palermo, in riferimento agli

artt. 5 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 75 del 20 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte