Sentenza n. 58/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 158/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme relative
all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona
industriale e nel porto fluviale di Padova), promosso con ordinanza
emessa il 15 gennaio 1970 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul
ricorso di Ferraresso Celestino e Giovanni contro il Consorzio per la
zona industriale ed il porto fluviale di Padova ed altri, iscritta al
n. 141 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Ferraresso Celestino e Giovanni e
del Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per i Ferraresso, l'avv. Antonio
Sorrentino, per il Consorzio, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreti in data 5 e 16 maggio 1962, rispettivamente nn. 14463 e
18231, il Prefetto di Padova autorizzava, procedendo in base alla
dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella legge 4 febbraio
1958, n. 158, l'occupazione d'urgenza, da parte del Consorzio per la
zona industriale ed il porto di Padova, di alcuni terreni di
proprietà dei fratelli Ferraresso Celestino e Giovanni, siti
nell'ambito del comprensorio delimitato dalla citata legge. Gli stessi
terreni erano successivamente espropriati con decreto prefettizio n.
40550 in data 9 dicembre 1963.
Avverso detti decreti i fratelli Ferraresso ricorrevano innanzi al
Consiglio di Stato, che con decisione 25 gennaio - 28 giugno 1967, n.
243, accoglieva il ricorso contro i decreti di occupazione e
respingeva il ricorso contro il decreto di espropriazione.
Contro tale decisione i Ferraresso proponevano ricorso in
revocazione sostenendo, tra l'altro, che il Consiglio di Stato era
incorso in errore di fatto per aver ritenuto corrisposta l'indennità
per un fabbricato esistente nel fondo espropriato, mentre in effetti
l'indennità riguardava il solo terreno.
Il Consiglio di Stato (sez. IV), ritenuta la sussistenza
dell'errore di fatto denunciato, ha sollevato, accogliendo la eccezione
proposta dai ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, per contrasto con
l'art. 42 della Costituzione.
Si ritiene nell'ordinanza di rimessione che la normativa impugnata,
non prevedendo alcuna indennità per i fabbricati insistenti sull'area
da espropriarsi, dovendo l'indennità di espropriazione essere
ragguagliata esclusivamente al valore agricolo del terreno, sarebbe in
contrasto con l'art. 42 della Costituzione, per il quale nessun bene
può essere espropriato se non dietro indennità.
Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,
i fratelli Ferraresso, che hanno chiesto l'accoglimento della
questione proposta, ed il Consorzio per la zona industriale ed il porto
di Padova, che ha affermato la necessità di restituzione degli atti
al giudice a quo per un riesame della rilevanza.
È altresì intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo
l'infondatezza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La legge 4 febbraio 1958, n. 158, che disciplina
l'espropriazione per pubblica utilità "delle aree edificabili e dei
fabbricati esistenti entro i confini della zona industriale e del
porto fluviale di Padova" (art. 2), stabilisce all'art. 4, primo
comma, che "l'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore
venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla
sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di
valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o
indirettamente in dipendenza di opere pubbliche o di ogni altra
operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla
sistemazione della zona industriale e del porto fluviale".
2. - L'ordinanza di rimessione, ritenuto in fatto che nel caso di
specie "nessuna indennità è stata stabilita per il fabbricato di
proprietà dei ricorrenti esistente sull'area espropriata", ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale della
disposizione dianzi riportata, giudicandola "rilevante e inoltre non
manifestamente infondata, con riferimento alla norma di cui all'art.
42 della Costituzione, in quanto la disposizione di cui all'art. 4
della legge n. 158 del 1958, attribuendo l'indennità di
espropriazione solo per il terreno e non anche per le costruzioni
eventualmente su di esso esistenti, si pone in contrasto con il citato
art. 42, per il quale l'espropriazione di qualsiasi bene, nei casi
preveduti dalla legge, non può essere disposta se non mediante
l'attribuzione di una indennità".
3. - La questione non è fondata. Non è possibile incertezza
sull'interpretazione della disposizione denunciata, la quale commisura
l'indennità al valore venale dei terreni considerati come agricoli,
ossia secondo la loro destinazione attuale, prescindendo dal maggior
valore che potrebbe esser loro attribuito considerandone la eventuale
edificabilità, e senza tener conto dell'eventuale incremento di
valore comunque connesso alla esecuzione delle opere pubbliche
relative all'impianto della zona industriale e del porto fluviale.
Chiarissima è la ratio della disposizione, che si ispira a principi
enunciati già nell'art. 42 della legge generale del 25 giugno 1865, n.
2359, nell'art. 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e
in numerose altre leggi concernenti piani regolatori, zone
industriali, programmi di sviluppo edilizio, ultima la legge 22
ottobre 1971, n. 865, che all'art. 16, sesto comma, conferma che "nella
determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto
dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché
dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di qualunque altra
opera o impianto pubblico".
È, d'altra parte, ovvio e incontestabile che il valore venale
attuale dei terreni agricoli debba comprendere anche la stima dei
fabbricati rurali che vi insistono, non come beni aventi un proprio
valore autonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono, ma come
elementi che, al pari delle altre pertinenze immobiliari, concorrono
ad accrescere il valore dei terreni stessi. Financo la legge
catastale, pur non attribuendo un reddito imponibile dominicale alle
particelle su cui insistono costruzioni pertinenziali, ne considera
tuttavia indirettamente la redditività, nella stima della maggiore
produttività dei fondi a cui servono. E certamente, qualunque possa
essere il criterio o metodo di estimo, diverso è il valore venale di
un terreno nudo, o considerato nella sola consistenza delle colture
agricole, rispetto a quello di un fondo istrutto, su cui siano stati
costruiti fabbricati rurali per uso di abitazione, magazzino, ricovero
di bestiame o di macchine, e via discorrendo.
4. - È appena il caso di aggiungere che qualora sui terreni
esistessero fabbricati con attuale destinazione urbana, una volta
provata tale effettiva destinazione, dovrebbero essere oggetto di
espropriazione con separato indennizzo, giusta i principi sanciti
dall'art. 39 della legge generale del 1865, a cui è fatto espresso
rinvio dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 158 del 1958.
Questa interpretazione è stata, del resto, confermata dalla legge
1 ottobre 1969, n. 739, che, apportando modifiche alla legge n. 158
del 1958, ha, tra l'altro, precisato, mediante integrazione
interpretativa dell'art. 4, che "l'indennità di espropriazione sarà
ragguagliata al valore venale degli immobili, e, in particolare, per i
terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di
valore, ecc.". Non sussiste, dunque, nella disposizione denunciata,
alcun contrasto con il principio sancito dall'art. 42 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme
relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella
zona industriale e nel porto fluviale di Padova), sollevata
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte