Sentenza n. 58/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del
codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio
1972 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di
Panati Silvano ed altro, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6
settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvano Panati ed
altro, il pretore di Viareggio, con ordinanza 27 maggio 1972, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della
navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata costituirebbe
un'ipotesi di conferimento di potestà normativa ad un organo diverso
da quello legislativo, in base ad una delega priva di limiti di
contenuto ed in violazione del principio della riserva di legge penale.
Sotto il primo profilo, la questione s'inquadrerebbe negli
orientamenti già espressi con sentenza n. 26 del 1966 della Corte.
In questa sede non vi è stata costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è ritualmente intervenuto,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Premesso che la censurata disposizione punisce, a titolo
contravvenzionale, "chiunque non osservi una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità
competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico
ovvero delle zone portuali di navigazione interna", l'Avvocatura deduce
che il principio di legalità della pena sarebbe salvo nel caso di
inosservanza non solo di leggi formali, ma pure di provvedimenti di
un'autorità non legislativa. Al riguardo, richiama la sentenza n. 168
del 1971 di questa Corte sull'art. 650 del codice penale, nonché le
posizioni dottrinarie in tema di norme penali in bianco. Considerato in diritto :
1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 1164 del codice
della navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della
Costituzione: si assume che detta norma, prevedendo una sanzione penale
non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti o
provvedimenti amministrativi, violerebbe il principio della riserva di
legge in materia penale e conferirebbe una potestà legislativa a un
organo diverso da quello costituzionalmente competente.
2. - A prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica
della norma penale in bianco, è sufficiente richiamare l'indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte. Con sentenza n. 26 del 1966 è stato
affermato che il principio di legalità è violato solo quando "non sia
una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se proprio
la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a
indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il
contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa,
alla trasgressione dei quali deve seguire la pena" (vedasi in
conformità la sentenza n. 61 del 1969). La successiva sentenza n. 168
del 1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen. - il
cui precetto è analogo a quello della norma denunziata - ha statuito
che "la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente
in tutti i suoi elementi costitutivi" e, coerentemente con la sentenza
n. 8 del 1956, secondo cui la norma in bianco (in quella specie: l'art.
650 cod. pen.) "presuppone ed espressamente richiede la legittimità
dei provvedimenti dati dall'autorità competente", precisa che "spetta
al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato
emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge".
Nella specie, l'art. 1164 del codice della navigazione deve essere
interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti
amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni
sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.
Pertanto, la questione è infondata.
3. - Per le stesse ragioni, la questione è infondata anche in
riferimento all'art. 70 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento
agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte