Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13

febbraio 1976 dal pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra

la Società Acquaviva e Risoldi Aurelio, iscritta al n. 362 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Roma ha

inteso sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 659 del codice di procedura

civile (il quale prevede che se il godimento di un immobile costituisce

il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera, può

essere intimato lo sfratto o la licenza quando il contratto viene a

cessare per qualsiasi causa) e 665 stesso codice (il quale dispone, fra

l'altro, che se la opposizione dell'intimato non è fondata su prova

scritta e se non sussistono gravi motivi in contrario, il pretore

pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle

eccezioni del convenuto); deducendo che le disposizioni denunziate

determinerebbero una irrazionale disparità di trattamento (in

relazione al diritto di difesa e all'interesse primario a disporre di

una casa di abitazione) in danno dei conduttori-prestatori d'opera

(esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla

cessazione del rapporto di lavoro) rispetto alla generalità degli

altri conduttori, che possono beneficiare della disciplina vincolistica

per loro ben più favorevole;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte ha già escluso che le disposizioni

denunziate contrastino con gli artt. 2 e 3 della Costituzione (sentenza

n. 238 del 1975) ed ha altresì statuito, con reiterate pronunce

(sentenze nn. 89 del 1972, 94 del 1973 e 171 del 1974), che la

disciplina del procedimento per convalida di sfratto è razionalmente

giustificata dalle peculiarità della materia e non viola la garanzia

costituzionale del diritto di difesa;

che il giudice a quo non enuncia motivi che possano indurre la

Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte