Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 557 e 558 del

codice di procedura penale e dell'art. 141 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di

Taranto nel procedimento penale a carico di Greco Domenico ed altro,

iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, prima dell'apertura del

dibattimento a carico di due persone imputate di reati in ordine ai

quali è ammessa l'oblazione a norma dell'art. 162- bis del codice

penale, premesso che gli imputati, tratti a giudizio, avevano

presentato domanda di oblazione oltre il termine di quindici giorni

dalla notifica del decreto di citazione e che, per tale motivo, il

Pubblico ministero aveva disatteso come inammissibile la detta

domanda, ha, con ordinanza del 27 maggio 1991, sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, due questioni di

legittimità coinvolgenti gli artt. 557 e 558 del codice di procedura

penale e l'art. 141 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con

il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), denunciati nella

parte in cui, per un verso, "subordinano al consenso vincolante del

P.M., la decisione sulla istanza di oblazione nella fase successiva

all'emissione del decreto di citazione a giudizio", e, per un altro

verso, "non consentono la proposizione della medesima istanza anche

al Pretore in epoca successiva alla scadenza del termine" di giorni

quindici dalla notifica del decreto di citazione "e sino a quando non

sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°

grado";

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che se

fossero accolte le dedotte censure "gli imputati sarebbero ancora

legittimati a proporre istanza di oblazione anche in presenza della

scadenza del termine" di cui all'art. 555, primo comma, lettera e),

del codice di procedura penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate in

quanto basate sull'erroneo presupposto che dall'art. 557 del codice

di procedura penale si ricavi un precetto che richiede il consenso

del pubblico ministero non soltanto "nelle ipotesi del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta" ma anche con

riferimento alla domanda di oblazione, un'interpretazione da ritenere

erronea sia sulla base di una considerazione sistematica di tale

istituto, "che in nessun caso e in nessun modo è subordinato al

consenso del p.m.", sia alla stregua del "tenore non equivoco

dell'art. 141 comma 1 norme attuazione c.p.p." che prescrive al

pubblico ministero, nel caso di domanda di oblazione proposta a norma

dell'art. 557 del codice di procedura penale, di trasmetterla

senz'altro assieme agli atti del procedimento, "con ciò

implicitamente ma chiaramente escludendo che la trasmissione possa

essere condizionata al parere dello stesso p.m.";

considerato che - a parte il rilievo che nel caso di specie, il

pubblico ministero non ha negato il proprio consenso alla procedura

di oblazione, limitandosi a dedurre l'effetto preclusivo derivante

per la detta domanda dalla decorrenza dei termini - entrambe le

questioni muovono da un presupposto da ritenere erroneo alla stregua

di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina denunciata;

che, più in particolare, l'art. 557 del codice di procedura

penale, interpretato nell'integrale contesto delle regole che

disciplinano la procedura dell'oblazione, non richiede, perché

l'imputato vi possa essere ammesso, il consenso del pubblico

ministero, una regola quella assunta a base dell'ordinanza di

rimessione che comporterebbe uno stravolgimento dell'istituto quale

disciplinato dagli artt. 162 e 162- bis del codice penale;

e che, quindi, come è stato subito posto in luce dalla quasi

unanime dottrina, il riferimento della prima delle norme censurate al

consenso del pubblico ministero deve essere collegato unicamente agli

istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del

giudizio abbreviato, il che risulta dimostrato dall'intrinseco

collegamento di tale precetto con il precedente art. 556 che richiede

il consenso anticipato del pubblico ministero solo in relazione alle

ora ricordate procedure di deflazione del dibattimento;

che, pertanto, anche il richiamo all'art. 555, primo comma,

lettera e), a cui fa riferimento l'art. 558 del codice di procedura

penale, si rivela superfluo perché conseguenza di una erronea

verifica ermeneutica del complessivo assetto delle norme processuali

regolatrici dell'istituto dell'oblazione;

che una tale interpretazione del sistema censurato proviene,

oltre che dalle regole di diritto sostanziale che disciplinano

l'oblazione (fra l'altro, significativamente mai menzionata nella

legge-delega 18 febbraio 1987, n. 81), dall'art. 141 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), norma pur essa denunciata dal giudice a quo,

dalla quale non deriva alcuna preclusione cronologica (oltre quella

indicata dagli artt. 162 e 162- bis del codice penale) alla

proponibilità della domanda di oblazione;

e che dalla detta disciplina si desume anche che la valutazione

del pubblico ministero non può travalicare, con riguardo

all'istituto in esame, l'ambito dell'espressione di un parere che, in

quanto titolare dell'esercizio dell'azione penale è tenuto ad

esternare di fronte alla richiesta dell'imputato;

che una simile interpretazione delle norme denunciate si impone

sulla base, non soltanto dell'utilizzazione del criterio logico-sistematico, ma anche alla stregua di una verifica ermeneutica

secundum Constitutionem dei precetti denunciati, alla stregua del

disposto degli artt. 162 e 162- bis del codice penale dai quali si

ricava che solo il giudice, nell'esercizio del suo potere

discrezionale, può - pur in presenza delle condizioni richieste

dalla legge - non ammettere l'interessato alla detta procedura (v.,

in particolare, l'art. 162-bis, quarto comma);

e che, quindi, mentre per un verso, la decisione sulla domanda

di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni

del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante

quanto alla decisione sulla domanda di oblazione nella fase

successiva alla pronuncia del decreto di citazione a giudizio, per un

altro verso, è consentito proporre domanda di oblazione anche in un

momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica

del decreto di citazione e fino a quando non interviene la

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che una simile interpretazione delle norme denunciate, oltre

tutto conforme ai princi'pi e ai criteri direttivi indicati dalla

legge-delega, fa ritenere erroneo il presupposto a fondamento

dell'ordinanza di rimessione;

e che, quindi, proprio sulla base di tale evidente erronea

interpretazione delle norme denunciate, la questione proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 557 e 558 del codice di procedura penale,

141 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Taranto,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte