Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di T. A. ed

altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che le indagini

suppletive compiute dal pubblico ministero successivamente alla

richiesta di rinvio a giudizio, in costanza dell'attività

istruttoria svolta durante l'udienza preliminare ai sensi dell'art.

422, comma 2, cod. proc. pen., siano sottoposte al limite imposto

dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per l'attività integrativa

di indagine del pubblico ministero successiva all'emissione del

decreto che dispone il giudizio (esclusione degli atti di indagine

per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo

difensore);

che il giudice rimettente premette che, nel corso dell'udienza

preliminare, articolatasi in più udienze, durante le quali erano

stati sentiti alcuni testimoni ex art. 422 cod. proc. pen., il

pubblico ministero aveva parallelamente proceduto ad assumere

informazioni ex art. 362 cod. proc. pen., ed aveva poi richiesto

l'allegazione del relativo verbale;

che tale situazione, ad avviso del giudice rimettente,

determinerebbe una disparità di trattamento tra pubblico ministero

ed imputato, con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia

consentito all'organo dell'accusa di assumere ex art. 362 cod. proc.

pen. dichiarazioni da persona informata sui fatti mentre per altro

teste si procede in udienza ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico

ministero, dopo aver conosciuto le tesi difensive e comunque

giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a sottrarre la

persona da lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori,

ai quali non è riconosciuto analogo potere di indagine;

che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione potrebbero essere superate ove le indagini

suppletive compiute dal pubblico ministero a norma dell'art. 419,

comma 3, cod. proc. pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a

quello dettato dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di

attività integrativa di indagine, dalla quale sono appunto esclusi

gli atti per cui è prevista la partecipazione dell'imputato o del

suo difensori;

Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte

riguarda la specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia

compiuto indagini suppletive consistenti nell'assunzione di

dichiarazioni da persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc.

pen. parallelamente all'attività istruttoria svolta dal giudice

dell'udienza preliminare ex art. 422 cod. proc. pen.;

che il rimettente non contesta la facoltà del pubblico ministero

di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione

della richiesta di rinvio a giudizio; facoltà su cui questa Corte è

già intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994;

che al fine di porre rimedio ai denunciati vizi di

incostituzionalità il rimettente chiede un intervento di questa

Corte volto ad introdurre nell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il

divieto, analogo a quello imposto al pubblico ministero dall'art.

430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di

indagine, di compiere atti di indagine per i quali è prevista la

partecipazione dell'imputato o del suo difensore;

che, entro i limiti prospettati dal rimettente, la questione si

presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, in quanto

nel caso di specie le indagini suppletive alle quali il giudice

rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico

ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite

nell'assunzione di informazioni da persona che può riferire

circostanze utili ai fini delle indagini, cioè in un atto per il

quale non è prevista la partecipazione né dell'imputato né del suo

difensore (v. artt. 360, 364, 365 cod. proc. pen.);

che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i quali è

prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore non

potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel

caso di specie dal pubblico ministero ex art. 362 cod. proc. pen.;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Lucera, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte