Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 46

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1981

dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente

tra Colla Enrico e Basso Iris, iscritta al n. 3 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 109 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Bassano del Grappa, adito dal

conduttore di un immobile per il ripristino del rapporto locatizio,

dichiarato cessato in base alla necessità del locatore di destinarlo

ad uso proprio e viceversa successivamente locato a terzi, ha

rilevato l'inapplicabilità alla controversia del rito del lavoro;

che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 13 novembre 1981,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,

31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui

essi non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla legge n.

533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31 della legge 392 del

1978, rendendo meno celere il processo, col precludere la provvisoria

esecutività ex lege della sentenza resa in primo grado, e così

violando l'art. 3 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la Corte ha più volte affermato come al

legislatore sia consentito di differenziare i modi della tutela

giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare (sentt. 10

maggio 1972, n. 89, e 16 dicembre 1980, n. 185), escludendo altresì

che il rito speciale del lavoro e quello ordinario, in particolare

avanti gli uffici collegiali, possano essere assunti a modello di

perfezione, al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a

pena d'incostituzionalità (sent. 16 aprile 1980, n. 65);

che la domanda di ripristino del rapporto ovvero di risarcimento

del danno prevista dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

per l'ipotesi di omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato

onde ottenerne il rilascio, introduce una controversia del tutto

peculiare che implica la valutazione degli eventuali diritti

acquisiti da terzi e dove in via soltanto mediata viene in evidenza

la pregressa locazione;

che appare perciò del tutto razionale una disciplina

processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi

direttamente concernenti le vicende del rapporto;

che pertanto la questione proposta è manifestamente non

fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte