Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo

comma, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa

legge, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93

("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di

abitazione"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1983 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Callegari Elisa ed altra e Lacchini

Roberto, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 22 marzo 1986 dal Pretore di Piazza

Armerina nel procedimento civile vertente tra Marino Angelo e Costa

Giuseppe, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 12

marzo 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,

primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma

settimo, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui impongono in ogni

caso il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento,

commisurando la stessa al canone corrente di mercato anziché a

quello ultimo corrisposto, a prescindere dall'effettiva esistenza di

un reale valore di avviamento, precludendo altresì al locatore la

possibilità di provare giudizialmente l'inesistenza di un nesso

causale tra locazione ed avviamento commerciale;

Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina, con ordinanza emessa

il 22 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,

settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione

all'art. 73 della stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo

1979, n. 93, nella parte in cui obbliga il locatore a corrispondere

l'indennità di avviamento anche nell'ipotesi in cui egli non tragga

vantaggio alcuno dalla perdita dell'avviamento commerciale del

conduttore;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni

richiamando la sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;

Considerato che le ordinanze denunciano le medesime norme nel

testo previgente alle modificazioni rispettivamente introdotte dalle

leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15, individuando

profili di illegittimità analoghi o coincidenti ed i relativi

giudizi possono perciò essere riuniti;

che la Corte ha già escluso che le norme denunziate violino gli

artt. 3 e 42 della Costituzione, in particolare rilevando come il

riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura

dell'indennità per l'avviamento, in caso di recesso da contratti in

regime transitorio motivato da necessità diverse da quella

abitativa, trovi la sua giustificazione nella conservazione delle

imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare

delle domande di rilascio (cfr. sent. 5 ottobre 1983, n. 300);

che, circa i citati punti di contrasto, non si rinvengono nelle

ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli

già esaminati;

che dall'affermata inerenza dell'avviamento all'immobile locato

(sent. 20 marzo 1980, n. 36) e dal contenuto riparatorio che

l'indennità in argomento riveste rispetto al danno subito dal

conduttore (sent. 21 aprile 1983, n. 128), consegue logicamente

l'ininfluenza di cause che, al di fuori del godimento dell'immobile,

abbiano concorso a determinare l'avviamento;

che pertanto risulta irrilevante la prova contraria circa il

nesso eziologico tra pregressa locazione ed avviamento, viceversa

collegati del tutto razionalmente dal sistema normativo;

che quindi anche la questione concernente l'asserita violazione

dell'art. 24, primo comma, della Costituzione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69,

comma settimo (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118,

e 6 febbraio 1987, n. 15) e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo

e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,

settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa

legge (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piazza

Armerina con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte