Ordinanza n. 584/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 118/1985
- art. 69Legge sull’equo canone
- art. 73Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 71Legge sull’equo canone
- art. 67Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo
comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente
tra Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10
gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71
della stessa legge, che l'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale sia commisurata al canone di mercato anziché all'ultimo
canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per
necessità abitativa;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla
sentenza 5 ottobre 1983, n. 300, che la questione venga dichiarata
inammissibile;
Ritenuto che la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle denunziate norme nella parte in cui prevedono la
determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone di
mercato anziché di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso
per necessità abitativa dai contratti soggetti a proroga di cui
all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983,
n. 300);
che il giudice a quo ben avrebbe potuto estendere per via
interpretativa tale conclusione anche ai contratti non soggetti a
proroga di cui all'art. 71 della legge citata sulla base
dell'evidente analogia, su tal punto, tra i due tipi di rapporti,
successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le
modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile
1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15;
che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può
essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente
alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte