Sentenza n. 59/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. da 21 a 27
della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del
Consiglio regionale della Valle d'Aosta, promosso con ordinanza emessa
l'8 luglio 1966 dalla Corte d'appello di Torino su ricorso di Peaquin
Romano contro Personettaz Arlina e la Regione autonoma della Valle
d'Aosta, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Arlina Personettaz e della
Regione autonoma della Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in data 5
maggio 1966, l'elettore Romano Peaquin chiedeva che venisse dichiarata
la decadenza di Arlina Personettaz, dalla carica di consigliere
regionale, per sopravvenuta ineleggibilità, ai sensi degli artt. 25 e
26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257.
Poiché il Consiglio adito non provvedeva entro il termine
stabilito dal secondo comma del citato art. 26, il Peaquin, con atto 13
giugno 1966, proponeva ricorso alla Corte d'appello di Torino, ai sensi
dell'art. 27 di detta legge.
La Corte d'appello, con ordinanza in data 8 luglio 1966, ritenuta
la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza della
eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 21 a 27 della
legge 5 agosto 1962, n. 1257, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, sollevata dalla Personettaz e dalla Regione autonoma
della Valle d'Aosta, costituitesi parti resistenti, sospendeva il
giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte.
Più precisamente, la Corte d'appello, riteneva non manifestamente
infondata la questione, richiamando la sentenza di questa Corte, n. 93
del 27 dicembre 1965, che ha dichiarato illegittime, con riferimento
all'art. 108 della Costituzione, le norme che regolano il contenzioso
elettorale affidato alla competenza dei Consigli comunali e provinciali
e considerando, che in base ai criteri, che hanno informato tale
pronunzia, deve ritenersi, che anche le norme che regolano l'analoga
competenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in quanto
organo giurisdizionale, non possano sfuggire alla stessa censura di
illegittimità.
Motivata, poi, la rilevanza, osservando, che dalla accertata natura
giurisdizionale del Consiglio regionale, come giudice di prima istanza,
discendeva la impossibilità, per la Corte d'appello, giudice di
seconda istanza, di definire il giudizio in corso, indipendentemente
dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Eseguite le notificazioni e la pubblicazione di legge, la questione
viene ora alla cognizione di questa Corte.
In questa sede si sono costituiti la Personettaz e la Regione
autonoma della Valle d'Aosta, mentre il Peaquin è rimasto assente dal
giudizio.
Nell'interesse della Personettaz si richiamano, approvandole, le
argomentazioni della ordinanza di rinvio, in base alle quali, si
deduce, che non può non riconoscersi la piena fondatezza della
questione di legittimità costituzionale, con l'ordinanza stessa
sollevata.
Nell'interesse della Regione della Valle d'Aosta, oltre ad un
analogo richiamo adesivo alle argomentazioni della ordinanza di rinvio,
si deduce altresì:
a) una volta riconosciuto il carattere giurisdizionale delle
attribuzioni, conferite, con le norme impugnate, al Consiglio regionale
della Valle d'Aosta, in materia di contenzioso elettorale - e non si
può non riconoscerlo, in analogia, con quanto è stato ritenuto da
questa Corte con la sentenza n. 93 del 1965, per le identiche
attribuzioni, conferite, in materia, ai Consigli comunali e provinciali
- non si può sfuggire alla soluzione della illegittimità delle norme
stesse, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
b) comunque, alla stessa soluzione si dovrebbe pervenire, anche in
riferimento all'art. 102 della Costituzione, in quanto, con la legge n.
1257 del 1962, in contrasto con tale norma costituzionale, si sarebbe
creato un nuovo organo di giurisdizione speciale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rinvio è fondata sul presupposto che le
attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al
Consiglio regionale della Valle d'Aosta dagli artt. 21 e 26 della legge
5 agosto 1962, n. 1257, abbiano carattere giurisdizionale. L'esistenza
di tale presupposto non è stata, peraltro, autonomamente motivata, ma
è stata desunta dalle considerazioni, contenute nella sentenza di
questa Corte 27 dicembre 1965, n. 93, riguardante le analoghe
attribuzioni del Consigli comunali e provinciali.
2. - Essenziale, ai fini del giudizio, è, pertanto, l'accertamento
dell'esattezza di quel presupposto.
In effetti, per quanto riguarda le attribuzioni del Consigli
comunali e provinciali, in materia di contenzioso elettorale, la
giurisprudenza sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia degli
organi giurisdizionali amministrativi, anteriormente alla soppressione,
avvenuta nel 1925 - 26, del detti organi, si era orientata nel senso di
riconoscerne il carattere giurisdizionale.
Tale orientamento è stato, poi, confermato anche dopo il
ripristino degli ordinamenti democratici.
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi, non potendosi
disconoscere che, in quanto investiti di quelle attribuzioni, i
Consigli comunali e provinciali costituissero organi speciali di
giurisdizione, come tali non ammessi dall'art. 102 della Costituzione,
se ne è giustificata la persistenza in vita, in base alla VI
disposizione transitoria.
A tale giurisprudenza, in sostanza, ebbe ad aderire questa Corte,
non soltanto con la decisione n. 93 del 1965, richiamata con
l'ordinanza di rinvio, ma, soprattutto, con quella del 3 luglio 1961,
n. 42, che aveva affrontato espressamente il problema.
Ai fini del presente giudizio basta ricordare che la Corte pervenne
a tale soluzione, affermando che traesse conferma, oltre che dalla
tradizione quasi secolare, dal sistema adottato nelle varie
disposizioni legislative, che, fino a quelle vigenti, sono state
emanate per le elezioni comunali e provinciali.
Seguendo questo precedente, il giudice di rinvio, prima di
affermare, sic et simpliciter, l'estensione al Consiglio regionale
della Valle d'Aosta del principi elaborati dalla giurisprudenza, anche
costituzionale, con riferimento ai Consigli comunali e provinciali,
avrebbe dovuto accertare se vi fosse, se non proprio una identità,
almeno una stretta analogia di situazione.
A tale accertamento deve procedersi, dunque, in questa sede.
3. - Gli artt. da 21 a 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257,
disciplinano un sistema organico di impugnative, espressamente distinte
in due categorie: ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali, i
primi attribuiti alla competenza del Consiglio regionale, gli altri,
rispettivamente, alla Corte d'appello di Torino, se concernono la
materia di eleggibilità, al Consiglio di Stato, se concernono la
materia delle operazioni elettorali. Date che le singole norme
disciplinanti i ricorsi al Consiglio regionale, a parte la espressa
definizione di "ricorso amministrativo", sono redatte in termini presso
che identici a quelli delle norme relative ai ricorsi ai Consigli
comunali e provinciali, potrebbe sorgere il dubbio che la definizione
"amministrativo" non corrisponda alla sostanza, cosicché rimarrebbe
fermo il carattere giurisdizionale, riconosciuto tradizionalmente a
questa ultima categoria di ricorsi.
Ma un siffatto dubbio non risulta fondato.
Dai lavori preparatori della legge in questione (Relazione della I
Commissione permanente della Camera del Deputati dell'8 marzo 1961)
risulta chiaramente il proposito di tenere separata una fase meramente
amministrativa ed una fase giurisdizionale, nel contenzioso elettorale.
Non solo, ma a meglio dimostrare quale sia l'indirizzo del legislatore,
vale il fatto che anche la più recente legge 3 febbraio 1964, n. 3,
sulla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel
disciplinare il contenzioso, qualifica come "amministrativi" i ricorsi
in materia elettorale al Consiglio regionale (artt. 32, 37, 40).
Indirizzo reso necessario dalla considerazione che, come i Consigli
regionali sono organi nuovi rispetto all'ordinamento, vigente il quale
ed in riferimento al quale, si è formata e riaffermata la
giurisprudenza che ritiene la giurisdizionalità, nuovo sarebbe anche
il conferimento ad essi di attribuzioni giurisdizionali, con la
conseguenza che sarebbe stato violato l'art. 102 della Costituzione,
non essendo invocabile, data la novità, la VI disposizione
transitoria.
Obbiettivamente considerato, poi, la norma in questione non
presenta alcun aspetto, che contrasti con la definizione di
"amministrativo" data al ricorso al Consiglio regionale da esse
preveduto.
In particolare, per quanto riguarda il contraddittorio, tale
normativa non si discosta in nulla da quella instaurata, per il ricorso
gerarchico, dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3
marzo 1934, n. 383.
Ed altrettanto dicasi per le disposizioni (artt. 21, comma secondo,
e 26, comma secondo) che ammettono la immediata proponibilità del
ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provvede
entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto: anche se, con la
più autorevole dottrina, si escluda che ci si trovi in presenza di
casi di impugnativa di silenzio rifiuto o di silenzio rigetto, non può
negarsi, infatti, che, di fronte all'inerzia dell'organo tenuto a
pronunciarsi, si produce l'effetto dell'ammissione del ricorso in via
giurisdizionale.
4. - In base alle considerazioni che precedono si deve concludere,
che, in coincidenza con la definizione ad essi data dalla legge, i
ricorsi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preveduti dagli
artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere
amministrativo e non giurisdizionale.
In conseguenza la questione di legittimità costituzionale degli
artt. da 21 a 27 di detta legge, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, risulta non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257: "Norme per
l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", in riferimento
all'art. 108 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte