Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1986

Altra decisione · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 189Codice penale
  • art. 1legge 689/1985
  • art. 3legge 689/1985
  • art. 186legge 689/1985
  • art. 189legge 689/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

186, secondo comma (insubordinazione con violenza), e 189, primo comma

(insubordinazione con minaccia o ingiuria), cod. pen. mil. pace -

promossi con le ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1984 dal Tribunale

militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Dilengite

Michele e Grieco Claudio, iscritte ai nn. 1314 e 1337 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 113 bis e 125 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Dilengite Michele ed altro, imputati di insubordinazione con violenza,

il Tribunale militare di Padova con ordinanza del 24 ottobre 1984 (reg.

ord. n. 1314 del 1984) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., in riferimento

all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che il Tribunale osservava come, a seguito delle sentenze della

Corte n. 26 del 1979 e 103 del 1982, si era creata una situazione che

contrastava con il principio di tassatività e determinatezza della

fattispecie penale, di cui all'art. 25 Cost.;

che analoga questione - avente ad oggetto la configurazione del

reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria, di cui all'art. 189,

primo comma, c.p.m.p. - lo stesso Tribunale sollevava con ordinanza del

25 successivo (ord. n. 1337 del 1984), emessa nel procedimento a carico

di Grieco Claudio, imputato di insubordinazione con minaccia aggravata.

Considerato che i giudizi per la loro analogia debbono essere

riuniti;

che nelle more di essi è sopravvenuta la legge 26 novembre 1985 n.

689, contenente modifiche al codice penale militare di pace, la quale

negli artt. 1 e 3 sostituisce il testo, rispettivamente, degli artt.

186 e 189 del citato codice;

che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda ad un esame

delle questioni alla stregua delle citate, nuove disposizioni di legge,

onde valutare se persista la rilevanza delle questioni stesse nei

procedimenti in corso davanti a lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova

onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei

procedimenti in corso davanti a lui, secondo i sopravvenuti artt. 1 e 3

l. 26 novembre 1985 n. 689.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte