Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo

comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.

44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza

emessa il 20 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici

Salvatore, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20 giugno 1991, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 458, primo

comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art.

44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non

prevedono i mezzi con i quali l'imputato detenuto possa provvedere

alla notifica al pubblico ministero della propria richiesta di

giudizio abbreviato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, a norma dell'art. 123, primo comma, del codice di

procedura penale, le richieste formulate dall'imputato detenuto e

ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di

effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità

giudiziaria", espressione, quest'ultima, che il legislatore del

codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in

cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico

ministero;

che, di conseguenza, la richiesta di giudizio abbreviato che

l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del

codice di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al

pubblico ministero attraverso la semplice traditio al direttore

dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato

"indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria

della relativa consegna da effettuare con le modalità previste

dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

che, alla stregua delle riferite considerazioni e contrariamente

a quanto mostra di ritenere il rimettente, il sistema delineato dal

complesso delle norme oggetto di denuncia, non solo non rende

"impossibile all'imputato detenuto l'esercizio efficace della

facoltà di chiedere il giudizio abbreviato", ma ne permette, anzi,

un più agevole e solerte esercizio rispetto all'imputato libero,

chiamato invece ad osservare le più onerose formalità previste per

l'ordinario procedimento di notificazione dall'art. 153, primo comma,

del codice di procedura penale;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del

codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma,

e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte