Sentenza n. 59/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 15 aprile 1992 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento
penale a carico di Gentile Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In sede di atti preliminari al dibattimento da celebrarsi a
carico di Gentile Giuseppe per il reato di peculato militare
continuato (artt. 81 cpv. cod. pen. e 215 cod. pen. mil. di pace), il
Tribunale militare di Padova - rilevando che nei confronti
dell'imputato il giudice ordinario aveva pronunciato, per il medesimo
fatto (qualificato come peculato ex art. 314 cod. pen. ) sentenza di
applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non ancora passata
in giudicato e che il Giudice per le indagini preliminari presso lo
stesso Tribunale militare aveva, il 28 febbraio 1992, attivato la
procedura per la risoluzione del conflitto di giurisdizione - ha
sollevato, con ordinanza del 15 aprile 1992, una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del codice di
procedura penale, in quanto prevede che la denuncia del conflitto di
giurisdizione e la conseguente ordinanza "non hanno effetto
sospensivo sui procedimenti in corso".
Secondo il Tribunale rimettente, tale disposizione - a suo avviso
innovativa rispetto alla prevalente interpretazione dottrinale e
giurisprudenziale del corrispondente art. 53 del cod. proc. pen. del
1930 - contrasta con gli artt. 2 e 3 della Costituazione, perché
"costringe l'imputato a difendersi per un medesimo fatto dinanzi a
più giudici, con evidente compromissione dei suoi diritti
fondamentali e sostanziale, ingiustificato aggravio della sua
situazione nei confronti dell'Autorità".
Considerato, poi, che i procedimenti in conflitto, nelle more del
giudizio risolutivo, possono persino giungere, uno solo o anche tutti
e due, al giudicato, la disposizione impugnata confliggerebbe con gli
artt. 25, primo comma e 103, terzo comma, della Costituzione, in
quanto permette che l'imputato sia distolto dal giudice naturale e,
quando si tratti di conflitto tra giudice ordinario e giudice
militare, che quest'ultimo conosca di un reato estraneo alla sua
giurisdizione.
Sarebbero, infine, violati anche gli artt. 97, 76 e 77 della
Costituzione, in quanto la mancata sospensione sarebbe in contrasto
con l'esigenza del buon andamento dell'amministrazione della
giustizia e non troverebbe riscontro nella direttiva n. 15 dell'art.
2 della legge delega n. 81 del 1987.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Quanto alla prima censura, l'Avvocatura osserva la norma impugnata
è la conseguenza di una scelta ben ponderata basata sulla autonomia
dei procedimenti - i cui possibili contrasti vanno composti in sede
esecutiva (art. 669 cod. proc. pen.) - e sull'esigenza di pervenire
ad una loro definizione in tempi contenuti, non dilatabili
indeterminatamente ed oltre misura. Ed infondate sarebbero anche le
altre censure, dato che è rispettata tanto la precostituzione per
legge del giudice che la giurisdizione dei tribunali militari e che
nella direttiva n. 15 non vi è alcun riferimento che si ponga in
contrasto, sia pure potenziale, con la disposizione in esame. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare
di Padova dubita che l'art. 30, terzo comma, cod. proc. pen. , in
quanto dispone che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la
conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti
in corso, contrasti:
con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, per l'ingiustificato
aggravio della posizione dell'imputato, costretto a difendersi per un
medesimo fatto dinnanzi a più giudici.
con gli artt. 25 e 103, terzo comma, della Costituzione, perché
consentirebbe che l'imputato sia distolto dal giudice naturale e che
il Tribunale militare conosca di un reato estraneo alla sua
giurisdizione.
con gli artt. 97, 76 e 77 della Costituzione, perché la norma
sarebbe in contrasto con le esigenze di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia e non troverebbe riscontro nella
direttiva n. 15 della legge delega.
2. - La questione non è fondata.
Va preliminarmente precisato che l'assunto del giudice a quo
secondo cui la norma impugnata sarebbe innovativa rispetto alla
prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del
corrispondente art. 53 del codice di rito del 1930 non è esatto.
Tale disposizione non conteneva una regola espressa sul punto, ma
la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che in pendenza del
conflitto di giurisdizione potessero comunque compiersi gli atti
urgenti, e quella prevalente - contrastata solo da una parte della
dottrina - che fosse consentito espletare anche quelli non urgenti.
Nel nuovo codice, ispirato in via generale a criteri di autonomia
dei procedimenti (cfr., ad es., gli artt. 2, 3, 12, 18, 479) e di
"massima semplificazione nello svolgimento del processo" (art. 2,
punto 1 della legge delega), quest'ultimo obiettivo è stato
perseguito, da un lato delimitando l'area dei conflitti di
giurisdizione col porre a loro presupposto l'identità del fatto e
della persona imputata, dall'altro stabilendo espressamente che
l'ordinanza e la denuncia del conflitto non hanno effetto sospensivo
dei procedimenti in corso e, correlativamente, che alla Corte di
cassazione va rimessa (solo) copia degli atti necessari alla sua
risoluzione.
Considerando che la denuncia del conflitto fa sorgere in capo al
giudice l'obbligo di investirne la Corte di cassazione, senza che
egli possa rivalutarne l'ammissibilità (e salva solo la facoltà di
formulare le proprie osservazioni), è del tutto ragionevole che il
legislatore abbia escluso l'effetto sospensivo, per evitare che
denunce di conflitti manifestamente inesistenti o pretestuosi si
traducano in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti
del processo (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 18) e
possano incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione.
3. - Tanto premesso, deve innanzitutto escludersi che la norma che
impedisce l'effetto sospensivo violi la direttiva n. 15 della legge
delega, dato che questa non si occupa specificamente del punto e che,
anzi, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza
si è inteso lasciare al legislatore delegato "il massimo di
flessibilità" (cfr. il parere del relatore per la Commissione
Giustizia reso all'Assemblea della Camera nella seduta del 10 luglio
1984, n. 161, p. 15483).
Nemmeno possono dirsi violati gli artt. 25 e 103 della
Costituzione, dato che le norme sui conflitti servono proprio a
stabilire quale sia il giudice naturale e se, in particolare, vi sia
o meno giurisdizione dei tribunali militari, sicché nelle more della
loro risoluzione l'individuazione del giudice cui spetta procedere è
a priori incerta. Tanto meno, poi, può dirsi leso l'art. 97 della
Costituzione, giacché, come si è detto, la norma impugnata mira
proprio ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della
giustizia possa essere pregiudicato da denuncia di conflitti
inesistenti o pretestuosi.
Certo, la circostanza che nelle more della risoluzione del
conflitto l'imputato sia costretto a difendersi per lo stesso fatto
innanzi a più giudici è inconveniente non trascurabile. Ma, a parte
che la disciplina legislativa ha cercato di contenerlo in limiti
temporali ristretti, la già illustrata validità delle ragioni poste
a base della norma impugnata induce ad escludere che si tratti di
aggravio ingiustificato e perciò lesivo degli artt. 2 e 3 della
Costituzione. Il che non toglie che sia auspicabile un intervento
legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare
in modo diverso gli interessi in gioco.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma,
della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del
15 aprile 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte