Ordinanza n. 590/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 151Codice penale
- art. 1Codice penale
- art. 26legge 87/1953
- art. 104d.P.R. 237/1964
- art. 543r.d. 329/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del
codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dal Tribunale
militare di Padova, nel procedimento penale a carico di De Felip
Fabio, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 20 giugno 1989, il Tribunale militare
di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione
all'art. 5 codice penale ordinario, e con riferimento agli artt. 2,
3, 13, 25 comma secondo, 27, comma primo, e 52 comma terzo, della
Costituzione;
che dalla narrativa dell'ordinanza si rileva che tale De Felip
Fabio, della classe 1963, è imputato del delitto di mancanza alla
chiamata aggravata, di cui agli artt. 151, comma primo, e 154 n. 1,
del codice penale militare di pace, perché, essendosi trasferito con
il padre a Berlino-ovest nel 1979 per svolgervi attività di
gelataio, ma essendo poi rimpatriato definitivamente il 5 febbraio
del 1983, aveva omesso di rispondere alla prima chiamata alle armi
successiva al suo rientro, disposta con pubblico manifesto, non
presentandosi - come avrebbe dovuto - il 12 settembre 1983 al
Distretto militare di appartenenza, ma soltanto cinque anni dopo;
che il De Felip si era discolpato assumendo che, avendo
occasione di accedere al Consolato d'Italia in Berlino-ovest per
ottenere permessi di temporaneo rimpatrio in occasione del periodo
annuale di ferie (art. 104 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), aveva
attinto informazioni circa il suo obbligo militare quando fosse
cessata la residenza all'estero, apprendendo dal funzionario preposto
che, al suo definitivo rimpatrio, l'autorità militare, informata del
suo rientro, avrebbe provveduto a chiamarlo alle armi mediante
cartolina precetto;
che, a seguito di tale informazione, egli aveva, perciò,
ritenuto di non avere alcun obbligo fino a quando non fosse stato
individualmente chiamato, essendo del tutto ignaro dell'esistenza di
pubblici manifesti di chiamata alle armi;
che, ad avviso del Tribunale, è, questa, situazione che
rispecchia l'ignoranza della norma contenuta nell'art. 543 del Reg.
Es. (regio decreto 24 febbraio 1938 n. 329) che fa obbligo alle
reclute, che non ricevessero la cartolina precetto, di presentarsi al
Distretto militare nei giorni stabiliti dal manifesto, rispecchiando
conseguentemente l'ignoranza del precetto, contenuto nel manifesto,
di presentarsi alle armi entro un certo termine;
che - prosegue il Tribunale - la detta norma regolamentare
essendo integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 151 del
codice penale militare di pace, all'ignoranza di essa dovrebbe essere
riconosciuto rilievo scusante ex art. 5 codice penale comune, così
come modificato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte
Costituzionale, se l'applicabilità dell'art. 5 codice penale
ordinario non fosse esclusa dalla speciale disposizione ex art. 39
codice penale militare di pace che nega l'ingresso dell'errore
scusante dovuto a ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare;
che, peraltro - ad avviso del Tribunale - le discolpe presentate
dall'imputato "potrebbero effettivamente presentarsi con i tratti
della non evitabilità incolpevole secondo i parametri costituzionali
individuati con la citata sentenza n. 364", nel qual caso sarebbe
rilevante conoscere se l'art. 39 del codice penale militare di pace
conservi ancora legittimità costituzionale una volta intervenuta
così importante modifica dell'art. 5 codice penale: di qui la
riproposizione della questione in riferimento ai numerosi parametri
indicati;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha, fra l'altro, negato che il tipo di informazioni generiche
assunte dal militare costituisca, nella sua fragile
caratterizzazione, schermo alla inescusabilità di un errore,
agevolmente prevenibile ove si fosse correttamente e adeguatamente
adempiuto ai doveri strumentali di informazione e conoscenza sicché,
anche sulla base di altre considerazioni in ordine al più alto grado
di ineludibilità dei doveri attinenti allo stato militare,
concludeva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile
o, in subordine, infondata;
Considerato che, anche prescindendo dagli apprezzamenti
dell'Avvocatura Generale sul merito delle informazioni che il
militare avrebbe - a suo dire - assunte, resta però evidente
comunque che né l'ufficio del pubblico ministero né, allo stato, il
Tribunale militare, hanno condotto alcuna indagine sulle allegazioni
dell'imputato, né questi ha offerto di esse la minima prova, né ha
spiegato perché mai abbia visto andare alle armi per cinque anni
consecutivi numerosi scaglioni di giovani senza tentare nemmeno un
chiarimento presso il Distretto di appartenenza, sicché la questione
viene allo stato proposta in forma ipotetica ed eventuale senza che
possa esservi ancora alcuna certezza della sua rilevanza;
che, pertanto, in tali condizioni la proposta questione appare
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale
comune, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27,
comma primo, e 52, comma terzo, della Costituzione, sollevata dal
Tribunale militare di Padova con ordinanza 20 giugno 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte