Corte costituzionale

Ordinanza n. 591/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27

marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 304 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del

canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25

della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad

auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i

Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;

Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva,

di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la

questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie,

possibili valutazioni;

che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22

aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte