Corte costituzionale

Ordinanza n. 592/1987

Altra decisione · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo e

terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 30

novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 77 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30

novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,

primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte

in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza,

salve le ipotesi di cui all'art. 29 della legge citata;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la disposizione denunziata è stata sostituita

dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,

con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata

interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e

la prospettazione del giudice a quo, è comunque necessario che

questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della

citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la

rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel

giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6

febbraio 1987, n. 15.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte