Corte costituzionale

Ordinanza n. 596/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 del

codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9

dicembre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Piselli Claudio e il Centro Milanese per lo sport e la

ricreazione, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9

dicembre 1988 (R.O. n. 390 del 1989) nella causa tra Piselli Claudio

e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione, avente ad oggetto

impugnazione di sanzioni disciplinari, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura

civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo dell'ufficio

giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle

cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.

25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice

naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone

che il giudice è soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso preliminarmente per la inammissibilità della questione

perché è stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto

più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di

riassegnazione della causa, l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme censurate non eliminerebbe

il potere-dovere del giudice a quo di definire il giudizio; e, nel

merito, per la infondatezza della questione, dolendosi il giudice a

quo non della portata astratta delle norme ma della loro applicazione

in concreto, per cui non sarebbero violati i precetti costituzionali

invocati;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione

manifestamente infondata (ordinanza n. 508 del 1989);

che non sono stati addotti motivi nuovi o nuove prospettazioni

tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:596 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte