Sentenza n. 6/1956
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1956 · relatore Ernesto Battaglini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni
della legge della Provincia di Bolzano sulla disciplina
dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, approvata
dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 29 luglio 1952 e
riapprovata nella seduta del 30 ottobre 1952:
Visto l'atto di costituzione in data 23 febbraio 1956 della
Provincia di Bolzano in persona del Vice Presidente della Giunta
provinciale, rappresentato dall'avv. Giorgio Balladore Pallieri e dallo
avv. Raffaele Resta;
Udita all'udienza pubblica del 7 maggio 1956 la relazione del
Giudice dott. Ernesto Battaglini;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il ricorrente e gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri e Raffaele
Resta nell'interesse della Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
In data 29 luglio 1952 il Consiglio provinciale di Bolzano approvava
un disegno di legge, formato di 22 articoli, e diviso in 5 capi, sulla
disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 settembre 1952,
comunicava al Commissario del Governo della Regione del Trentino-Alto
Adige che il Governo intendeva rinviare la legge stessa al Consiglio
provinciale in base a rilievi che venivano specificati in relazione ad
alcuni articoli di detto disegno di legge.
Il Commissario del Governo dava di ciò comunicazione al Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano.
In data 30 ottobre 1952 il Consiglio provinciale di Bolzano
procedeva alla riapprovazione, nelle forme volute, dello stesso disegno
di legge con testo invariato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 6 dicembre
1952, invitava il Commissario del Governo di Trento a comunicare al
Presidente del Consiglio provinciale che il Governo intendeva impugnare
davanti alla Corte costituzionale la suddetta legge riapprovata. Con
nota del 9 dicembre 1952 il Commissario del Governo faceva la suddetta
comunicazione, indicando sommariamente i motivi della impugnazione.
In seguito alla costituzione e all'inizio di funzionamento della
Corte costituzionale, il Consiglio dei Ministri, nella tornata del 1
febbraio 1956, deliberava di proporre ricorso per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge in
questione e ne dava autorizzazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
In data 13 febbraio 1956 veniva depositato nella cancelleria di
questa Corte il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri in conformità alla deliberazione sopra menzionata. Di tale
deposito veniva dato avviso, per ordine del Presidente di questa Corte,
nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 marzo
1956, n. 6.
Nel ricorso si specificava che si intendevano impugnare le
disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 del capo I
(relativo all'esercizio delle attività artigiane); 8, 9, 10 del capo
II (relativo al maestro artigiano); 11, 12, 13, 14, 16 del capo III
(relativo alla formazione professionale artigiana); 19 del capo VI
(relativo alle sanzioni).
A sostegno del ricorso venivano dedotti sei motivi:
1) Violazione dei limiti della potestà legislativa della Provincia
di Bolzano (artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) in
relazione all'art. 117 della Costituzione, per contrasto delle norme
impugnate con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni.
2) Violazione dei limiti della potestà legislativa della Provincia
di Bolzano in relazione all'art. 120 della Costituzione, in quanto con
le norme impugnate si viene a limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego e lavoro.
3) Violazione dei limiti della potestà legislativa della Provincia
di Bolzano per essere le norme impugnate in contrasto con i principii
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato per quanto riflette
il principio della piena libertà dell'esercizio dell'artigianato senza
l'iscrizione obbligatoria in albi e registri; e nello stesso tempo
violazione dell'art. 33 della Costituzione.
4) Violazione dei limiti della potestà legislativa della Provincia
di Bolzano in quanto l'art. 4 dello Statuto regionale esclude che la
Regione o la Provincia possano emanare norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica.
5) Violazione dell'art. 54 dello Statuto regionale in relazione
all'art. 5 della legge impugnata per quanto concerne la formazione
della Commissione provinciale dello artigianato.
6) Violazione dei limiti della suddetta potestà legislativa in
quanto l'art. 19 della legge impugnata contiene una norma penale,
mentre lo stabilire norme penali è compito esclusivo dello Stato.
In data 23 febbraio 1956 il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, rappresentato dall'avv. Giorgio Balladore Pallieri, si
costituiva in giudizio presentando le proprie deduzioni.
In tali deduzioni la Provincia di Bolzano oltre a contrastare la
pretesa illegittimità costituzionale delle norme impugnate eccepiva
pregiudizialmente la irricevibilità del ricorso in quanto la
comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri al
Presidente del Consiglio provinciale di intendere di proporre
impugnazione contro la legge provinciale più volte menzionata, non era
stata preceduta da deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 4 del decreto presidenziale 30 giugno 1951 n. 574, contenente
norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
A tali deduzioni replicava l'Avvocatura generale dello Stato con
memoria del 24 aprile 1956 sostenendo l'infondatezza dell'eccezione
pregiudiziale e insistendo nel chiedere l'accoglimento del ricorso, con
la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme
impugnate.Considerato, in diritto:
Destituita di ogni fondamento è la eccezione pregiudiziale di
irricevibilità del ricorso, proposta dalla resistente Provincia di
Bolzano. Questa sostiene la carenza di legittimazione processuale del
ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri perché la
comunicazione fatta al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano,
della riserva di impugnativa ai sensi dell'art. 4 del decreto
presidenziale 30 giugno 1951, n. 574 avrebbe dovuto essere preceduta da
deliberazione del Consiglio dei Ministri, facendo riferimento lo stesso
art. 4, a intendimento del Governo, ed essendo la comunicazione stessa
intimamente legata alla successiva impugnazione, di guisa che la
mancanza di detta deliberazione costituisce mancanza di un presupposto
essenziale alla validità della impugnazione.
In ordine a questa argomentazione va rilevato anzitutto che, quando
negli statuti speciali regionali e nelle relative norme di attuazione
si richiede come requisito della manifestazione della volontà
governativa la deliberazione del Consiglio dei Ministri, tale requisito
è enunciato sempre in modo espresso, ed anzi nel decreto del
Presidente della Repubblica del 19 maggio 1950, n. 327 (norme di
attuazione per lo Statuto speciale della Regione Sarda) è contenuta
una norma transitoria analoga a quella in esame, con cui per la riserva
di impugnativa è prescritta una comunicazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Presidente della Giunta regionale sarda,
senza alcun richiamo ad un intendimento sia pur generico del Governo.
D'altra parte devesi tener presente che la riserva di cui trattasi non
è una riserva processuale nella quale la manifestazione della volontà
del soggetto, per gli effetti che vi si riconnettono, debba avere gli
stessi requisiti dell'atto successivo a cui la riserva si riferisce; e
tanto meno essa può considerarsi, come pretende la difesa della
Provincia resistente, una impugnazione preventiva. Si tratta invece di
una riserva extra processuale che inerisce a una fase anteriore
all'impugnazione. Essa consiste in una semplice comunicazione
dell'intendimento o proposito di proporre impugnativa contro la legge
regionale o provinciale, quando tale impugnativa sarà possibile col
funzionamento della Corte costituzionale ed ha soltanto lo scopo di
arrestare l'iter formativo della legge, impedendone la promulgazione.
Tale scopo nella specie fu pienamente raggiunto senza che la Provincia
interessata muovesse qualsiasi obiezione.
Successivamente, con l'inizio del funzionamento della Corte
costituzionale, l'impugnativa fu regolarmente proposta, previa regolare
e tempestiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, cosicché la
legittimazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a proporre la
detta impugnazione e a stare in giudizio non può essere posta in
dubbio e la eccezione deve essere respinta.
Venendo al merito del ricorso sembra opportuno seguire, nell'esame
dei dedotti motivi di impugnazione, un ordine logico secondo che si
riferiscano genericamente a tutte le norme impugnate o a singoli gruppi
di esse o a singole norme specificamente individuate.
Sembra perciò opportuno prendere le mosse dal motivo con cui si
denuncia la violazione dei limiti della potestà legislativa della
Provincia di Bolzano in relazione all'art. 120 della Costituzione.
Più propriamente questo motivo riflette il contrasto tra alcune norme
impugnate e la norma costituzionale che fa divieto alle Regioni "di
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualsiasi parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro". Evidente
è la fondatezza di questo motivo: basta riflettere che la legge
impugnata della Provincia di Bolzano, nel disciplinare l'esercizio
dell'attività artigiana, non si limita a porre una serie di regole
sull'apprendistato, sul funzionamento delle botteghe-scuola, sui
maestri artigiani, sugli esperimenti della capacità tecnica degli
apprendisti, ma pone nell'art. 1 il principio che l'esercizio
professionale di una impresa artigiana è subordinato all'iscrizione in
apposito registro. E poiché le condizioni e le limitazioni, prevedute
nella legge in esame per la iscrizione nel registro delle imprese
artigiane, non hanno riscontro nella legislazione vigente nel resto del
territorio dello Stato, il lavoratore che da altra Provincia si volesse
trasferire in quella di Bolzano per esercitarvi l'impresa artigiana,
troverebbe nella disposizione ricordata un ostacolo insuperabile
contrastante con il principio sancito nell'articolo 120 della
Costituzione. Né il contrasto è attenuato da quanto dispone il 4
comma dell'art. 3 della legge stessa secondo cui "per coloro che avendo
raggiunto il 21 anno di età, trasferiscono la propria residenza in un
Comune della Provincia di Bolzano, la dimostrazione dei requisiti di
cui al comma precedente (per la iscrizione nel registro), può essere
sostituita dalla documentazione della iscrizione nell'albo delle
imprese artigiane della provincia di provenienza".
Questa norma non può trovare applicazione, allo stato attuale
della legislazione, dal momento che nel resto d'Italia non sono
preveduti e funzionanti albi d'imprese artigiane. L'inconveniente non
è eliminato neppure dalla disposizione transitoria della legge in
esame, in virtù della quale (art. 21) "fino a quando nelle altre
provincie della Repubblica non sarà istituito l'albo delle imprese
artigiane, coloro che avendo raggiunto il 21 anno di età trasferiscono
la propria residenza in uno dei Comuni della Provincia di Bolzano,
possono essere iscritti nel Registro delle imprese artigiane della
Provincia, anche se non siano in possesso dell'attestato di idoneità,
purché esibiscano l'attestato di tirocinio e dimostrino l'effettivo
esercizio per tre anni dell'attività artigiana di cui si tratta,
oppure lo esercizio effettivo per cinque anni della attività
medesima".
È evidente che le condizioni richieste in questa disposizione
transitoria costituiscono un vincolo per il libero esercizio del
l'attività artigiana, contrastante con il principio di libertà
sancito dall'art. 120 della Costituzione, sia per quanto riguarda
l'attestato di tirocinio nell'apprendistato (che, anche secondo la
recente legge statale 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina
dell'apprendistato, non ha mai carattere obbligatorio), sia per quanto
riguarda il requisito di un periodo di precedente esercizio effettivo
di attività artigiana.
Anche le norme transitorie contenute nell'art, 20 della legge
pongono in una condizione di inferiorità i lavoratori che si
trasferiscono nella Provincia di Bolzano per esercitarvi l'artigianato,
in confronto di coloro che già vi risiedono.
Questo inconciliabile contrasto tra le ricordate norme della legge
impugnata relative ai lavoratori che intendano trasferirsi nella
Provincia di Bolzano da altre Provincie e il principio costituzionale
che vieta alle Regioni ogni provvedimento che porti un limite o un
vincolo al libero esercizio della loro professione, impiego o lavoro,
conduce necessariamente alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle ricordate disposizioni contenute nell'art. 3
penultimo comma, in relazione agli artt. 1 e 21 della legge in esame,
in quanto le norme stesse riflettono l'obbligo della iscrizione in
apposito albo per l'esercizio dell'attività della impresa artigiana o,
in sostituzione della iscrizione, richiedono altre condizioni per
l'esercizio stesso, poiché da quelle norme derivano limiti
anticostituzionali posti alla libera esplicazione dell'attività
lavorativa di cui si è fatto cenno.
Ma la illegittimità costituzionale della norma contenuta nello
art. 1 non può non essere considerata anche sotto altro profilo in
relazione ad altro dei motivi dedotti dal ricorrente, in quanto la
norma stessa esorbita dai limiti posti dallo Statuto regionale alla
potestà legislativa della Provincia di Bolzano, la quale potestà è
subordinata alla condizione che essa sia in armonia con i principii
dell'ordinamento giuridico dello Stato (artt. 4 e 11 dello Statuto
regionale). Fa d'uopo rilevare che si debbono considerare come
principii dell'ordinamento giuridico quegli orientamenti e quelle
direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere
dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima
razionalità delle norme che concorrono a formare, in un dato momento
storico, il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente.
I principii generali che scaturiscono da questa coerente e vivente
unità logica e sostanziale del diritto positivo possono riflettere
anche determinati settori per convergere poi in sempre più elevate
direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto
l'ordinamento.
Ora non v'ha dubbio che l'attività lavorativa manuale, quale è
regolata attualmente nel nostro diritto positivo, anche nei riguardi
dell'apprendistato e della formazione di lavoratori forniti di speciali
attitudini tecniche o comunque qualificati, non è vincolata da
pastoie, limitazioni o controlli derivanti da obblighi di iscrizione in
registri o albi o comunque subordinata ad altre condizioni cogenti; la
regolamentazione del lavoro è, sotto questo rispetto, permeata da un
indirizzo fondamentale di libera concorrenza che può ben essere
ritenuto uno dei principii del nostro ordinamento giuridico. Verso
questo indirizzo è nettamente orientata anche la recente legge sopra
ricordata del 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina
dell'apprendistato. Anche per questo rispetto perciò la norma
contenuta nell'art. 1 della legge in esame non può non essere
considerata costituzionalmente illegittima.
È appena necessario accennare che ben diversi dallo scopo e dal
valore dell'obbligo della iscrizione nell'albo per l'esercizio della
attività artigiana sono lo scopo e il valore della iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 Cod. civ., richiamato
dalla difesa della Provincia di Bolzano. D'altra parte l'obbligo della
iscrizione nell'albo delle imprese artigiane più che a promuovere una
maggiore capacità professionale è ispirato a una concezione della
ingerenza dei pubblici poteri nella esplicazione dell'attività
lavorativa che è in aperto contrasto con la concezione liberale del
nostro ordinamento.
Non altrettanto può dirsi delle altre norme di cui pur si chiede
la dichiarazione di illegittimità costituzionale e che riguardano la
disciplina dell'apprendistato, il modo di controllare la capacità
tecnica degli apprendisti e in generale la formazione professionale
artigiana. Eliminata la norma relativa alla obbligatorietà della
iscrizione nell'albo, le altre disposizioni (di ciascuna delle quali è
inutile indugiarsi ad analizzare criticamente il contenuto) perdono il
carattere cogente vincolistico, rilevato nella norma dell'art. 1 e sono
in perfetta armonia con i principii ispiratori della vigente
legislazione italiana, quali si possono desumere anche dalla menzionata
legge 19 gennaio 1955, n. 25, sia in ordine all'apprendistato in
genere, sia in ordine, più specialmente, all'apprendistato artigiano,
quale è regolato dal titolo ottavo di detta legge. Così pure le
norme che riguardano i maestri artigiani e le botteghe-scuola rientrano
nel programma di incrementare la preparazione professionale artigiana
senza instaurare quel regime vincolistico che si è già rilevato
contrario ai principii del nostro ordinamento giuridico. Né ha
maggior fondamento l'invocato contrasto con l'art. 33 della
Costituzione perché la disciplina delle botteghe-scuola e delle scuole
professionali integra ma non ostacola l'attuazione del nostro
ordinamento scolastico e rientra fra le materie nelle quali le
provincie del Trentino-Alto Adige hanno potestà di legiferare (art. 11
n. 2 dello Statuto regionale).
Per sostenere l'illegittimità costituzionale delle norme di cui
trattasi è stato fatto riferimento anche agli artt. 4 e 11 dello
Statuto regionale che subordinano la potestà legislativa delle
Provincie della Regione Trentino-Alto Adige al rispetto degli interessi
nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
della Repubblica. Per quanto riguarda il rispetto degli interessi
nazionali si è già rilevato che le norme stesse sono conformi
all'orientamento del nostro ordinamento e non possono perciò essere in
contrasto con l'interesse nazionale o di altre Regioni.
Per quanto riguarda il divieto di porsi in contrasto con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, anche se
la disciplina dell'artigianato si volesse considerare di tale
importanza da potere essere inclusa tra le riforme economico-sociali,
non vi sarebbe nelle norme di cui trattasi la infrazione del detto
divieto per quanto già è stato osservato. Non v'ha dubbio che la
eliminazione dell'art. 1 della legge renderà necessari alcuni ritocchi
e renderà opportuno un coordinamento delle altre norme, ma senza che
si possa giungere alla dichiarazione della loro incostituzionalità.
Debbono poi essere presi partitamente in esame i motivi V e VI che
riguardano in modo specifico le disposizioni contenute negli artt. 5 e
19 della legge impugnata.
In relazione all'art. 5 viene dedotta la violazione dell'art. 54
dello Statuto regionale, perché nella formazione della Commissione
provinciale dell'artigianato (che, secondo la legge stessa ha molti e
importanti compiti consultivi e deliberativi) non si è tenuto conto
dell'obbligo di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici della Provincia.
Il contrasto tra la norma dello Statuto e la norma della legge non
può dar luogo a dubbi e la stessa Provincia di Bolzano lo riconosce
espressamente nelle sue deduzioni difensive, soggiungendo che la norma
stessa sarà in tal senso quanto prima riformata. Ma questo proposito
non esime naturalmente la Corte dal doverne dichiarare intanto la
illegittimità costituzionale.
In relazione all'art. 19 della legge, la illegittimità
costituzionale viene dedotta come conseguenza della violazione del
principio che riserva esclusivamente allo Stato la emanazione di norme
di carattere penale.
La Provincia di Bolzano riconosce come ineccepibile il principio
per cui è riservata soltanto allo Stato la emanazione di norme
relative all'esercizio del magistero punitivo come una delle
espressioni più alte della sovranità statale unitaria.
Sostiene tuttavia la detta Provincia che, nella specie, l'art. 19
non contiene una norma penale; trattandosi invece di una norma che
stabilisce una sanzione meramente amministrativa, in quanto fondata su
potestà amministrativa. Ma l'assunto non può essere accolto. La
distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative
va riportata non tanto al carattere della materia a cui la norma si
riferisce nel comminare una determinata sanzione, ma va piuttosto
riferita al carattere intrinseco della sanzione stessa, all'organo che
è chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi
nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. Ora nella
specie non solo è comminata come sanzione l'ammenda, che è compresa
fra le pene prevedute nel Codice penale, ma viene nettamente distinta
la fase della contestazione e della eventuale definizione in via
amministrativa dalla fase giudiziaria in cui la sanzione viene
applicata e che è devoluta al giudice ordinario, con la conseguente
convertibilità della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di
insolvibilità del condannato.
Nessun dubbio pertanto che si tratta di una sanzione di carattere
penale che rientra nel magistero punitivo la cui regolamentazione è
riservata esclusivamente allo Stato.
Ne consegue che anche questa norma deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Respinge l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità del
ricorso;
2) In parziale accoglimento del ricorso stesso specificato in
epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei
confronti della Provincia di Bolzano, dichiara la illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 comma quarto, 5, 19 e 21 della legge 30
ottobre 1952 della Provincia di Bolzano, relativa alla disciplina dello
artigianato e alla formazione professionale artigiana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
ECLI:IT:COST:1956:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte