Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1968 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa

in giudizio dello Stato, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dal Tribunale di Salerno

nel procedimento civile vertente tra Fabbricatore Giuseppe ed altri

contro Carrozzi Raffaela, la Gestione case per lavoratori ed altri,

iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1967 dal Tribunale di Campobasso

nel procedimento civile vertente tra Capra Antonio ed altri contro la

Cassa per il Mezzogiorno ed altri, iscritta al n. 117 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 del 15 luglio 1967;

3) ordinanza emessa il 17 giugno 1967 dal Tribunale di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Bersani Mario e l'Ufficio del Registro

di Fiorenzuola d'Arda, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11

novembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che con le sopra menzionate ordinanze emesse nel corso di

procedimenti civili pendenti avanti ai Tribunali di Salerno, Campobasso

e Piacenza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in

quanto commina la nullità delle notificazioni degli atti giudiziali

alle Amministrazioni statali non eseguite presso la competente

Avvocatura dello Stato senza possibilità di sanatoria, neppure a

seguito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

che con l'ordinanza del Tribunale di Salerno la censura è stata

sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e con le

altre ordinanze in relazione al solo art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Salerno si sono

costituiti la "Gestione case per lavoratori" (G.E.S.C.A.L.) ed il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato; che nel giudizio promosso con

l'ordinanza del Tribunale di Campobasso si è costituita la Cassa per

opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale

(Cassa per il Mezzogiorno) in persona del Presidente pro-tempore prof.

Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Piacenza si è

costituito il Ministero delle finanze, in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 97 del 26

giugno 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo

comma dell'art. 11 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sopra

impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della

notificazione; che pertanto la questione sollevata con le ordinanze di

cui sopra deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma

impugnata ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 136 della

Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno

successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della

illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e

Piacenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

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