Sentenza n. 6/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo
comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, e dell'art.
570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal pretore di
Bordighera nel procedimento penale a carico di Pandolfi Francesco,
iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di querela proposta da Luigina Intonti a carico del
proprio marito Francesco Pandolfi per il delitto previsto dall'art. 570
del codice penale e precisamente "per averle fatto mancare i mezzi di
sussistenza" ed in particolare per non averle mai versato l'assegno
mensile di lire trentamila che il Presidente del tribunale di San Remo
le aveva concesso in via provvisoria in sede di giudizio di separazione
personale per colpa ed in attesa della sentenza definitiva, il pretore
di Bordighera emetteva decreto di citazione a giudizio a carico del
Pandolfi imputato "del reato p. e p. dall'art. 570, c.p., per essersi,
serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle
famiglie, sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua
qualità di coniuge" della querelante.
Nel dibattimento, mentre il P.M. concludeva chiedendo la condanna
dell'imputato, la difesa di questo domandava la sospensione del
procedimento per l'illegittimità costituzionale dell'art. 708, terzo
comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, ed in subordine l'assoluzione
dell'imputato.
2. - Il pretore, con ordinanza del 21 febbraio 1969, riteneva che
la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale non apparisse
manifestamente infondata: l'art. 707, primo comma, del codice di
procedura civile, prevedendo che nel procedimento di separazione
personale i coniugi davanti al Presidente debbano comparire
personalmente senza assistenza di difensore, violerebbe il disposto
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto che in
quella sede sono individuabili due fasi e la seconda (durante la quale
possono essere emessi provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse dei coniugi e della prole) è di carattere squisitamente
giurisdizionale e costituisce una fase senza dubbio importante del
procedimento di separazione.
Riteneva altresì il pretore, e d'ufficio, che l'art. 570 del
codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, fosse in
contrasto con l'art. 29 della Costituzione. E ciò perché l'art. 145
del codice civile tratta differentemente il marito e la moglie in
ordine all'obbligo di mantenimento e siffatto trattamento sarebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica tra i
coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Da codesta disparità
poi deriverebbe, in relazione all'art. 570 del codice penale, la
responsabilità penale del solo marito.
Riteneva infine il pretore che la decisione delle questioni così
sollevate influisse nel processo in corso, posto che l'imputato era
stato tratto a giudizio per non aver versato alla moglie la somma
fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'articolo 708, terzo
comma, del codice di procedura civile e posta la generica
incostituzionalità dell'art. 145 del codice civile.
3. - Nessuna delle parti si è costituita davanti a questa Corte
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
E pertanto il procedimento ha seguito le forme previste dall'art.
26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Bordighera
denuncia, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione la norma per la quale nel procedimento di separazione
personale dei coniugi il Presidente del tribunale può dare con
ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole (art. 708, terzo comma, del
codice di procedura civile) e nonostante che i coniugi debbano
comparire davanti a lui senza assistenza di difensore (art. 707, primo
comma, dello stesso codice).
La questione, così prospettata, appare alla Corte priva di
rilevanza.
Non è consentito infatti di ritenere, come fa il giudice a quo,
che la decisione di essa potesse e possa influire nel processo penale
nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di rimessione, "posto che
l'imputato è stato tratto a giudizio per non avere versato alla moglie
la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708,
terzo comma, c.p.c.".
Codesta valutazione della rilevanza risulta chiaramente viziata e
nell'impostazione e nel procedimento.
Il pretore, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ex art.
570 del codice penale di un marito che non aveva corrisposto alla
moglie l'assegno temporaneo concessole dal Presidente del tribunale a
sensi del citato art. 708, terzo comma, non avrebbe potuto, in funzione
dell'accertamento del reato, sindacare la validità e l'esecutività
dell'ordinanza presidenziale e tanto meno revocarla o modificarla, dato
che avrebbe dovuto assumere codesta ordinanza come puro e semplice
elemento di fatto e quindi non operare alcuna indagine circa la
legittimità costituzionale delle norme già applicate per la sua
emissione.
Della norma emergente dagli artt. 708, terzo comma, e 707, primo
comma, è infatti prevista l'applicazione da parte del Presidente del
tribunale; e quindi a questo, essendo la sua competenza di natura
giurisdizionale, e sempre che ritenga non soddisfatte le garanzie
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, spetta di sollevare la
relativa questione.
E per ciò la Corte (che alla conclusione ora indicata è pervenuta
anche in precedente occasione, con sentenza n. 70 del 1970) non può
non constatare l'evidente difetto di rilevanza per la questione come
sopra sollevata e dichiararne, conseguentemente e per tale ragione,
l'inammissibilità.
2. - Il pretore di Bordighera ha ritenuto inoltre che si potesse
dubitare circa la legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice
penale in relazione all'art. 145 del codice civile, sotto il profilo
che, disponendo quest'ultima norma che il marito ha un obbligo assoluto
di provvedere al mantenimento della moglie e che la moglie, invece, ha
soltanto l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito, se questi
non ha mezzi sufficienti, solo il marito - sotto il profilo della
violazione degli obblighi di assistenza economico-finanziaria -
potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto p. e p. dall'art.
570. E che per ciò si avrebbe una evidente ed ingiustificata
disparità di trattamento tra i coniugi a cagione della differente
condizione personale che violerebbe l'art. 29 della Costituzione.
La questione così posta deve dirsi infondata.
A parte il fatto che è difficile vedere come da quella premessa, e
cioè dall'essere entrambi i coniugi reciprocamente tenuti, sia pure a
condizioni differenti, al mantenimento, si potesse pervenire alla
indicata conclusione, è preclusiva di ogni discorso circa l'opinione
espressa dal giudice a quo, la circostanza che con sentenza n. 133 del
1970 di questa Corte, è stata dichiarata la parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 145 del codice civile e che conseguentemente
ogni coniuge è obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi
non ha mezzi sufficienti.
Risulta per ciò mancante la ragione che il pretore ha richiamato a
fondamento della sua denuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di
procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa
ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice
penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte