Sentenza n. 6/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 583 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Corona Ivana,
iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 25 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento a carico di Corona Ivana, imputata del
reato di cui agli artt. 583 e 585 del codice penale per aver cagionato
al proprio padre, colpendolo col manico di una scopa, lesioni personali
gravi, consistenti nella perdita dell'occhio sinistro, il tribunale di
Milano, con ordinanza 3 dicembre 1969, sollevava di ufficio questione
incidentale di legittimità dell'art. 583 del codice penale in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, ponendo le
circostanze aggravanti del delitto di lesione personale a carico
dell'agente per il solo rapporto di causalità materiale, possa
contrastare con il principio secondo cui la responsabilità penale è
personale, dovendosi tale espressione interpretare come responsabilità
colpevole.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
mediante atto depositato il 7 marzo 1970, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura che l'art. 27, primo comma, della
Costituzione, mentre esclude la possibilità di configurare una
responsabilità penale per fatto altrui, non contiene "alcun
riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità oggettiva"
(sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1957).
Né rileverebbe in contrario la circostanza che in taluni casi la
Corte costituzionale abbia riscontrato nelle norme penali sottoposte al
suo esame la sussistenza di un particolare rapporto di causalità
psicologica, giacché in tali casi è stata sempre espressamente
confermata la precedente giurisprudenza.
La parte privata non si è costituita in questa in sede. Considerato in diritto :
Il tribunale di Milano si domanda se l'art. 583 del codice penale,
nella parte in cui dispone che le circostanze aggravanti del reato di
lesione personale sono a carico dell'agente sulla base del solo
rapporto di causalità materiale, contrasti o meno con l'art. 27, primo
comma, della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è
personale". L'ordinanza parte, quindi, dal presupposto che nell'art.
583 del codice penale sia configurata una fra le ipotesi della così
detta responsabilità penale obbiettiva.
Diverso è l'avviso della Corte e non occorre riprendere
l'amplissima discussione sulla legittimità costituzionale dell'art.
42, terzo comma, c.p. rispetto al principio sancito nell'art. 27 della
Costituzione. Non si tratta, nel caso dell'art. 583 del codice penale,
di vedere se la Costituzione escluda soltanto la responsabilità penale
per il fatto altrui, o non anche per ogni condotta al di fuori della
volontà, o della colpa. Per la sussistenza del delitto di lesione
(art. 582 c.p.), infatti, occorre, oltre il rapporto di causalità
materiale, voluto dall'art. 40 del codice penale, anche il rapporto di
causalità psicologica, e cioè la coscienza e la volontà di recare un
danno nel corpo alla persona offesa. Tale nesso psicologico non è
interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste
nell'articolo 583 del codice penale.
L'esatta previsione della "quantità" del danno, incerta in quasi
tutti i reati, è particolarmente difficile in quello di lesioni e non
rileva, ai fini dell'art. 27 della Costituzione, che il colpevole, nel
momento in cui ferisce, si rappresenti, o meno, tutti i possibili
effetti della sua violenza. Potrà, eventualmente, il legislatore, nel
suo discrezionale apprezzamento, ripristinare la norma del codice
Zanardelli, estendendo la preterintenzione al delitto di lesioni.
La questione sollevata dal tribunale di Milano è dunque infondata,
perché nel caso degli artt. 582 e 583 del codice penale l'agente
risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui
conseguenze, più o meno gravi, rientrano tuttavia nella
prevedibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 583 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,
primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza
del 3 dicembre 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
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