Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 106

del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promossi con le ordinanze emesse il 27 novembre, il

17 e il 28 dicembre 1974 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Forlì sui ricorsi proposti dall'Ente ospedaliero G.B. Morgagni,

dall'Ente Morale Istituto Datalizio, dall'Ente Comunale di Assistenza

di Forlì e dall'Ente Morale "Casa di Riposo" di Forlì, iscritte ai

nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo

1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 27

novembre e il 17 dicembre 1974 (pervenute nella Cancelleria di questa

Corte il 17 dicembre 1977) la Commissione tributaria di 2 grado di

Forlì ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645), nella parte in cui prevede la tassabilità delle

plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a

bilancio ma non esercenti attività commerciale;

considerato che il predetto art. 106 è stato, limitatamente alla

parte denunziata, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa

Corte con la sentenza n. 32 del 1975;

che, pertanto, tale disposizione ha cessato di avere efficacia e

non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost. e 30,

terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 106 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata

con le ordinanze in epigrafe dalla Commissione di 2 grado di Forlì.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROHERSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte