Art. 106
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1975, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dell'art. 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevede la tassabilita' delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attivita' commerciali, questione proposta dal tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe."
Corte Costituzionale
46La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di societa' tassabili in base a bilancio non esercenti attivita' commerciali."
Testo vigente dal 4 giugno 1987, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva