Sentenza n. 6/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 4, commi 4 e 9, 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 3
febbraio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente
tra Cotardo Tiziana ed altre e la ditta LUEL ed altre, iscritta al n.
1203 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il pretore di Lecce - nel corso di un giudizio in cui i
lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale avevano
richiesto che venisse accertato il loro diritto ad essere collocati
in mobilità - sollevò, con ordinanza del 18 maggio 1994, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'indennità in
argomento possa spettare anche a soggetti non iscritti nelle liste di
mobilità che posseggano i relativi requisiti.
Con sentenza n. 413 del 1995, questa Corte dichiarò non fondata la
questione, osservando che il diritto all'indennità costituisce una
tra le molteplici conseguenze dell'iscrizione nelle liste, e
aggiungendo che non poteva esaminare, "in quanto eccedente rispetto
al thema decidendum devoluto alla Corte stessa", "la conformità, o
meno, a Costituzione della disciplina (non già del presupposto
dell'indennità di mobilità ma) della stessa iscrizione nelle liste
suddette (art. 4)".
1.2. - Lo stesso giudice, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996
nel corso del medesimo processo - dopo aver ricordato che il datore
di lavoro ha verbalmente proceduto al licenziamento di tutti i
dipendenti per cessazione di attività - ha sollevato, in relazione
agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale,
dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6,
comma 1, e 7, comma 1, della già citata legge n. 223 del 1991, nella
parte in cui riserva soltanto al datore di lavoro e non anche, in
alternativa, ai lavoratori licenziati per cessazione di attività
"l'iniziativa o il compimento degli atti indispensabili" per
l'iscrizione nelle liste di mobilità da compilarsi a cura
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Osserva il rimettente come, in caso di cessazione dell'attività
aziendale, la procedura di mobilità trovi applicazione soltanto per
la parte compatibile, in particolare quella che tende ad assicurare
ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale. In tale ipotesi i
motivi della decisione imprenditoriale di cessare l'attività
risultano insindacabili da parte del giudice, né sarebbe possibile
l'effettiva reintegrazione del lavoratore ove fosse accertata
l'invalidità o l'inefficacia del recesso. L'inesistenza o il mancato
perfezionamento degli adempimenti, sia pure soltanto formali, cui il
datore di lavoro è tenuto nella procedura in questione, determina la
mancata iscrizione dei lavoratori nelle liste e, quindi,
l'impossibilità di acquisire quello status che è condizione, tra
l'altro, della percezione dell'indennità, anche se gli stessi siano
in possesso dei requisiti di anzianità aziendale previsti dall'art.
16, comma 1, della legge.
D'altra parte - aggiunge il rimettente - non sarebbe possibile
alcuna indagine circa la legittimità del comportamento del soggetto
pubblico, al fine di richiedere al giudice ordinario l'accertamento
incidentale dell'illegittimità della mancata iscrizione, atteso che
quest'ultima è stata rifiutata per il difetto del presupposto, cioè
per le mancate comunicazioni facenti carico al soggetto privato.
Ma - sempre secondo il rimettente - non sembra ragionevole
condizionare l'iscrizione, produttiva di effetti previdenziali e
sociali, alla sola iniziativa del datore di lavoro, estraneo ai
rapporti che dall'iscrizione stessa conseguono e, in ipotesi,
indifferente ai riflessi economici negativi della propria condotta. E
ciò anche alla stregua dei princìpi generali, secondo cui un
diritto non può essere condizionato dal comportamento di altro
soggetto, che non sia giustificato da seri e apprezzabili motivi ma
sia invece solo conseguente a una scelta arbitraria.
La prospettazione, secondo quanto precisa il pretore di Lecce, non
riguarda più dunque la mancata corresponsione dell'indennità di
mobilità ai non iscritti alle liste che pure ne avrebbero avuto
diritto, bensì ("prendendo atto dei rilievi mossi dalla Corte
costituzionale") l'irragionevolezza e il contrasto con il principio
di eguaglianza, correlato con l'art. 38 della Costituzione, espresso
dall'impossibilità di essere iscritti nelle liste di mobilità per
lavoratori, i quali pur posseggono i relativi requisiti.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza, in
quanto le parti ricorrenti nel giudizio a quo si sarebbero limitate a
richiedere la condanna al pagamento dell'indennità di mobilità. Nel
merito, l'autorità intervenuta rileva come dal tenore dell'impugnato
art. 4 non sia ricavabile alcuno dei vizi di legittimità
costituzionale prospettati dal rimettente. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6,
comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. A parere
del rimettente, la denunciata normativa - che descrive gli
adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei
dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa
l'erogazione della relativa indennità - contrasta con gli artt. 3 e
38 della Costituzione, nella parte in cui condiziona la procedura
d'iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro
senza prevedere, in alternativa, che "l'iniziativa o il compimento"
degli atti necessari - nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi
- spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento
collettivo per cessazione dell'attività.
Secondo il rimettente, è irragionevole subordinare l'iscrizione (e
la prestazione conseguente) al comportamento (in ipotesi arbitrario)
di un terzo estraneo al rapporto previdenziale e sostanzialmente
indifferente agli effetti negativi dell'omessa iscrizione. Effetti,
che verrebbero a prodursi a carico dei lavoratori in conseguenza
della condotta omissiva del loro datore di lavoro, con disparità di
trattamento rispetto ai casi in cui quest'ultimo abbia invece
provveduto al compimento di una serie di atti formali, e con
violazione anche del diritto protetto dall'art. 38 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.
2.1. - Giova rammentare che nel corso del medesimo giudizio a quo
il pretore di Lecce ebbe già a sollevare questione di legittimità
costituzionale - parimenti in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione - dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del
1991, con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di
mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non
iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di
lavoro.
Con sentenza n. 413 del 1995 questa Corte dichiarò non fondata
tale questione, osservando come il diritto alla percezione
dell'indennità non rappresenti che una tra le molteplici conseguenze
di quello status che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle
liste di mobilità. In tale momento si radica, difatti, "un
complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad
oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il
principale ma non l'unico", che non è quindi possibile enucleare
prescindendo dall'iscrizione nelle liste stesse.
L'odierna prospettazione concerne appunto quest'ultimo aspetto,
nella centralità così posta in luce da quella sentenza rispetto al
complessivo impianto della denunciata legge. Le affermazioni allora
fatte vanno dunque assunte a premessa del presente scrutinio di
costituzionalità, particolarmente là dove si rileva l'inadeguatezza
della tutela risarcitoria, segnatamente nel caso di cessazione
dell'attività aziendale, e si sottolinea la dimensione
procedimentale in cui si colloca l'iscrizione nelle liste.
2.2. - Tanto precisato, osserva la Corte che, per effetto del
rinvio operato dall'art. 24, comma 2, della legge n. 223 del 1991, le
norme in materia di mobilità si applicano anche in caso di
licenziamento collettivo per cessazione di attività, avuto riguardo
al solo requisito dimensionale delle imprese (prescindendo, dunque,
dall'avvenuta ammissione delle stesse al trattamento straordinario
d'integrazione salariale). Come risulta evidente dal testo
normativo, l'estensione alle imprese che "intendono cessare
l'attività" è frutto di un'assimilazione logica alle ipotesi di
licenziamento collettivo per "riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro", contemplate nel precedente comma. Anche la cessazione
dell'attività, in altri termini, si vuole inserita in quella
complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità
tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione
dell'impresa sull'occupazione.
Con tale forma di tutela si comprende e si giustifica in quanto la
messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi
predisposti per la ricollocazione dei lavoratori. Ma essa assurge ad
espressione di un principio generale, che non può non valere anche
quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell'impresa
operata al di fuori d'ogni procedura: come appunto messo in risalto
dalla succitata sentenza, la sola sanzione dell'inefficacia del
recesso ex art. 5, comma 3 (con la tutela giurisdizionale che ne
consegue), non può considerarsi appagante ai fini della tutela dei
lavoratori.
2.3. - Per altro verso è evidente che la comunicazione di avvio
della procedura, così come regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, e
la trasmissione degli elenchi di cui al comma 9 - sanzionata,
quest'ultima, con l'inefficacia se eseguita senza l'osservanza dei
modi e termini stabiliti - costituiscono atti non surrogabili
dall'intervento dei lavoratori. La presenza di questi ultimi nella
complessa procedura - quale risulta dalle indicate norme,
coinvolgente una pluralità di soggetti, privati e pubblici - non
può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali,
portatrici della dimensione collettiva degl'interessi in gioco e di
una visione d'insieme del mercato del lavoro (cfr.: sentenza n. 268
del 1994).
Tuttavia va osservato che il legislatore, successivamente alla
legge n. 223 del 1991, ha previsto un'ipotesi d'iscrizione nelle
liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore
interessato. Infatti l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993,
n. 236, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non
rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati "per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro", di richiedere l'iscrizione alla
sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento.
La norma, in quanto dettata anche per i licenziamenti individuali,
conferisce a tale sezione il potere di verificare la corrispondenza
dei motivi del recesso a quelli dichiarati dal datore di lavoro, e
proprio in relazione al difetto dei requisiti di legittimità del
licenziamento esclude il diritto all'indennità di mobilità. Ma essa
- siccome espressiva, per le considerazioni sopra svolte, di un
ampliamento della tutela dei lavoratori - va letta nel senso,
costituzionalmente adeguato, di consentire a quanti siano rimasti
privi del posto di lavoro in conseguenza del mero comportamento
datoriale che ha posto fine all'attività, di inoltrare la richiesta
d'iscrizione nelle liste; restando poi a carico dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione l'ulteriore
controllo circa l'esistenza degli eventuali presupposti oggettivi e
soggettivi necessari per la corresponsione dell'indennità. Il
denunciato art. 6 della legge n. 223 del 1991 demanda infatti a tale
ufficio l'attività di raccolta delle informazioni concernenti la
specifica professionalità dei lavoratori, a seguito di un'analisi
tecnica compiuta dall'agenzia per l'impiego, al fine di un corretto
inserimento nella lista, tale da consentire un'appropriata
ricollocazione nel mercato del lavoro.
Poiché la natura collettiva del licenziamento è insita nel fatto
stesso della cessazione totale e definitiva dell'attività aziendale,
appare del tutto logico che l'ufficio regionale - non dovendo
verificare il carattere del licenziamento - debba estendere la sua
istruttoria al riscontro dei presupposti oggettivi e dei requisiti
soggettivi che danno titolo alla percezione dell'indennità
allorché, come nel caso di cui al giudizio a quo sia mancata la
disponibilità di questi dati quale esito della procedura tipica,
attivata e condotta dall'imprenditore (il quale, oltretutto, non ha
neppure formalizzato i licenziamenti).
2.4. - L'estensione - imposta dalla logica, prima ancora che
costituzionalmente necessaria - della possibilità offerta dall'art.
4 del decreto-legge n. 148 del 1993 a tutte le ipotesi di
licenziamento collettivo per cessazione di attività, consente così
di acquisire a posteriori gli elementi su cui si fonda il diritto
all'indennità, stante che, nel caso di accertamento positivo, la
commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi
vincolato del controllo che le è demandato - come esattamente
sottolinea il giudice a quo, e come risulta confermato dalla stessa
prassi amministrativa - è tenuta all'approvazione della lista.
D'altra parte, codesto meccanismo, introdotto come misura
temporanea, è stato prorogato prima dall'art. 4, comma 17, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
in legge 28 novembre 1996, n. 608; poi fino al 31 dicembre 1998
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 20 marzo 1998, n. 52; e da
ultimo "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali", con la
modifica apportata a tale norma dall'art. 81, comma 2, lettera b),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Col venir meno del suo
carattere transitorio, il meccanismo è dunque da considerarsi ormai
un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6
e 7 della legge n. 223 del 1991, là dove assicura ai lavoratori una
via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del
generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello
status derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del
collocamento nonché, se ne sussistano i requisiti, della percezione
di un'indennità.
2.5. - Accogliendo, fra le possibili interpretazioni del sistema
normativo in esame, quella adeguatrice alla Costituzione sopra
delineata, vengono meno i dubbi di costituzionalità prospettati dal
pretore di Lecce senza prendere in considerazione la succitata norma
della legge n. 236 del 1993, che del sistema stesso fa parte
integrante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), in combinato disposto con gli
artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge stessa, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte