Sentenza n. 60/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 230/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952,
n. 618, e delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con
l'ordinanza 13 aprile 1956 della Corte di appello di Bologna
pronunciata nel procedimento civile vertente tra la Società anonima
immobiliare Veneto-emiliana (S.A.I.V.E.) e l'Ente per la colonizzazione
del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 159 del 27 giugno 1956, ed iscritta al n. 198 del Registro
ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi l'avv. Aldo Perissinotto per la Società anonima immobiliare
veneto-emiliana e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente
colonizzazione delta padano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618, venivano trasferiti all'Ente per
la colonizzazione del delta padano ha. 47.40.70 di terreni siti nel
Comune di Codigoro appartenenti alla Società anonima immobiliare
veneto-emiliana (S.A.I.V.E.).
Con atto notificato il 22 maggio 1953, la S.A.I.V.E. conveniva
l'Ente di riforma dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendo che
venisse dichiarato il suo diritto di proprietà sui terreni, e
l'obbligo del convenuto di rilasciarli, per i seguenti motivi:
a) incostituzionalità della norma, posta con l'art. 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, e richiamata dall'art. 1, primo comma, della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di
provvedere entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge
ordinaria all'approvazione dei piani particolareggiati di
espropriazione, alle occupazioni di urgenza dei terreni sottoposti ad
espropriazione e ai trasferimenti degli stessi terreni a favore degli
Enti di riforma; essendosi in tal modo autorizzato il Governo ad
emanare provvedimenti sostanzialmente amministrativi nella forma di
atti legislativi in violazione dell'art. 76 della Costituzione, che
consente la delegazione dell'esercizio della funzione legislativa per
la emanazione di atti normativi e non per il compimento di atti che
siano esplicazione di funzione puramente amministrativa; ed essendosi
violato pure l'art. 113 della Costituzione perché con l'attribuire
valore di legge ad atti aventi natura amministrativa veniva ad essere
escluso il controllo giurisdizionale garantito dalla norma suddetta;
conseguente incostituzionalità del D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618;
b) incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 1 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di
determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria i territori
suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, ai fini
dell'estensione della legge Sila, senza fissare criteri direttivi
specifici per la determinazione suddetta, bensì limitandosi a
stabilire genericamente che si dovesse trattare di terreni suscettibili
di trasformazione fondiaria od agraria e ciò in contrasto con l'art.
76 della Costituzione; conseguente incostituzionalità del decreto
legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, con cui era stato esteso a
territori dell'Emilia e del Veneto l'ambito di applicazione della legge
stralcio, nonché dell'impugnato decreto di esproprio;
c) incostituzionalità dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n.
841, che, prescrivendo doversi corrispondere agli espropriati il valore
dei beni accertato agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva
sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, avrebbe
autorizzato quasi una confisca nei casi di terreni bonificati negli
anni successivi, in violazione al disposto dell'art. 42 della
Costituzione, che consente l'espropriazione dei beni privati "salvo
indennizzo"; conseguente incostituzionalità del decreto di esproprio;
in via subordinata, incostituzionalità del decreto di esproprio,
essendosi determinata l'indennità in base all'art. 18 della legge
stralcio, laddove, trattandosi di beni non assoggettati alla imposta
sul patrimonio, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2 della legge 18
maggio 1951, n. 333, e tener conta dei miglioramenti apportati ai beni
dopo il 1947;
d) incostituzionalità per eccesso di delega del decreto di
scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per violazione dell'art. 1, primo
comma, della legge stralcio, per aver colpito terreni del Comune di
Codigoro di natura non latifondistica; motivo dedotto in via
alternativa rispetto a quello sub b) circa la insufficienza dei criteri
direttivi;
e) incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto di
esproprio 14 maggio 1952, n. 618, per avere approvato un piano inserito
per estratto nel Foglio annunzi legali della Provincia di Ferrara
stampato e pubblicato dopo il 31 dicembre 1951, cioè oltre il termine
stabilito dall'art. 4 della legge Sila e prorogato dall'art. 1 della
legge 18 maggio 1951, n. 333.
Costituitesi le parti, l'Ente convenuto eccepiva la
inammissibilità della domanda e subordinatamente ne chiedeva il
rigetto.
Il Tribunale, con sentenza 15 maggio-5 giugno 1954, riteneva
ammissibile la domanda, ma la respingeva nel merito.
A seguito di gravame interposto dalla S.A.I.V.E. contro questa
sentenza, la Corte di Appello di Bologna, con l'ordinanza emessa il 13
aprile 1956, sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli
atti a questa Corte per la soluzione delle questioni di legittimità
costituzionale già dedotte dalla S.A.I.V.E. in primo grado e sopra
elencate.
Eseguita l'ultima notificazione in data 29 maggio 1956 nonché le
comunicazioni prescritte, l'ordinanza è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1956.
La parte privata debitamente rappresentata, rinnovando le
impugnative già espresse, si è costituita nei termini; l'Ente di
riforma rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato ha
specificamente dedotto:
in linea preliminare, l'improponibilità di tutte le questioni
rimesse all'esame della Corte perché dedotte come "causa petendi"
della domanda dinanzi ai giudici di merito e l'irregolarità della
ordinanza della Corte di appello di Bologna: a) perché non
sufficientemente motivata sull'esclusione della manifesta infondatezza
della prima questione; b) perché il giudizio di merito, discutendosi
dei valori censuari dei terreni, si sarebbe dovuto svolgere anche nei
confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato;
nel merito, l'infondatezza delle dedotte questioni, in quanto:
a) il Parlamento può emettere atti che non abbiano contenuto
normativo e l'art. 76 della Costituzione non esclude che anche la
emanazione di tali atti possa essere delegata al Governo; b) lo oggetto
della delega, negli artt. 5 della legge Sila ed 1 della legge stralcio,
è ben circoscritto e determinato, con l'indicazione dello scopo da
raggiungere (riforma fondiaria ed agraria) e dello strumento giuridico
all'uopo adottato (esproprio ed assegnazione); c) ogni questione circa
la norma applicabile per la determinazione dell'indennizzo (art. 18
della legge stralcio o art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333)
sembra superata con l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1956, n.
156; d) il termine prescritto dall'art. 4 della legge Sila e prorogato
dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per la pubblicazione
dei piani di esproprio nel Foglio degli annunzi legali della Provincia
non è perentorio.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che ha
aderito a tutte le deduzioni svolte dall'Ente di riforma.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 1957 i difensori delle parti
hanno ulteriormente svolto i rispettivi assunti. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato perché si tratterebbe, sostanzialmente, di questioni proposte in
via principale e non incidentale, è stata esaminata e disattesa da
questa Corte nella sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 alla quale si
rinvia.
2. - Non sussistono i vizi denunciati relativamente all'ordinanza
della Corte di Bologna e alla costituzione del contraddittorio.
Sul preteso difetto di motivazione dell'ordinanza di rinvio si
osserva che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede
l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate
nonché l'esposizione dei "termini e motivi" dell'istanza con cui è
stata sollevata la questione; l'adeguata motivazione è prescritta solo
per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza nel successivo
art. 24, e ciò per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero
rinviare la questione alla Corte costituzionale.
I vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito
sono insindacabili dalla Corte, competente a decidere le controversie
di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.); il dibattimento
innanzi ad essa è limitato tra coloro ai quali, secondo l'art. 23 u.
p. della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza
di rinvio (cfr. Corte cost., ord. 5 dicembre 1956): cioè tra le parti
in causa nel giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il
rinvio.
3. - La prima questione di legittimità costituzionale dedotta
dalla Società immobiliare veneto-emiliana nel corso del giudizio di
merito e ritenuta non manifestamente infondata dall'ordinanza 13
aprile-3 maggio 1956 della Corte d'appello di Bologna riguarda l'art. 5
della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e correlativamente
l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio).
L'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) dispone
che: "Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e
secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima,
sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre
deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre
1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad
espropriazione;
c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore
dell'Opera".
Si assume che la disposizione dell'art. 5 della legge Sila è
viziata da illegittimità costituzionale in quanto essa ha delegato al
Governo l'esercizio di funzione non sostanzialmente legislativa,
violando gli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione. A sostegno di tale
tesi, si è rilevato che l'espressione "funzione legislativa", che è
contenuta nell'art. 70 della Costituzione ("La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle Camere"), si riferisce alla produzione
del diritto obiettivo e che, conseguentemente, ha lo stesso significato
nell'art. 76, che regola le condizioni alle quali l'esercizio della
funzione legislativa può essere delegato al Governo.
Gli artt. 70, 76, 77 della Costituzione, compresi nel gruppo delle
norme aventi per oggetto "la formazione delle leggi" (Parte II, Titolo
I, Sezione II), sono le norme che disciplinano i procedimenti di
formazione degli atti aventi efficacia di legge e cioè la funzione di
porre in essere quei tipi di atti statuali caratterizzati da tale
efficacia, ossia dai particolari effetti giuridici in cui questa si
concreta. Le dette norme costituzionali non definiscono la funzione
legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione
di norme giuridiche generali ed astratte.
Non è dubbio che la legge è l'atto col quale normalmente si
producono le norme che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato.
Ma la stessa Costituzione contempla, come leggi, taluni atti, che, pur
essendo posti in essere collettivamente dalle Camere, non hanno il
carattere di atti di produzione di norme giuridiche: tali sono le leggi
di approvazione del bilancio e del consuntivo, di concessione
dell'esercizio provvisorio del bilancio (Cost., art. 81), le leggi che
si limitano ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali (art.
80), la legge che approva lo Statuto di una Regione di diritto comune
(art. 123, secondo comma), la legge che risolva un conflitto di
interessi tra lo Stato ed una Regione (art. 127); l'art. 43 della
Costituzione prevede, poi, proprio nella materia che specificamente
interessa il presente giudizio, la possibilità che con legge si
proceda ad espropriazione di determinate imprese; inoltre, già l'art.
9 della legge 29 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di
pubblica utilità, disponeva che in determinati casi la dichiarazione
di pubblica utilità dovesse farsi con legge.
Secondo l'art. 77, primo comma, il Governo, quando ne sia delegato
dalle Camere, può emanare decreti aventi valore di legge ordinaria e
l'art. 76 limita tale facoltà delle Camere prescrivendo che
l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo
soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Altri limiti alla potestà di delega derivano da talune specifiche
norme della Costituzione che riservano al Parlamento la deliberazione
di leggi relative a determinate materie inerenti a rapporti tra organi
costituzionali, per le quali non è concepibile se non l'attività
diretta del Parlamento (leggi di approvazione del bilancio e di
autorizzazione alla ratifica dei trattati nelle ipotesi previste
dall'art. 80 della Costituzione). Per un'analoga esigenza l'art. 72,
ultimo comma, della Costituzione prescrive che la procedura normale
dell'esame e dell'approvazione diretta da parte di ciascuna Camera deve
sempre seguirsi per le leggi indicate nella detta disposizione,
restando esclusa la procedura di approvazione per mezzo delle
Commissioni.
Si tratta di riserve concernenti determinate leggi-provvedimento
dalle quali, peraltro, non può dedursi un divieto assoluto di
delegazione per leggi di questo tipo. Piuttosto, poiché dallo spirito
dell'ordinamento costituzionale si desume che la legge singolare ha
natura eccezionale, anche la delegazione di leggi-provvedimento
presuppone particolari situazioni di interesse generale che, da un
lato, sono suscettibili soltanto di valutazione politica e, dall'altro,
implicano un giudizio tale che, per ragioni specialmente tecniche, non
può essere formulato direttamente dal Parlamento.
Gli atti in cui si esplica la delegazione concessa al Governo
dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sono bensì
provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati ma,
sostanzialmente, sono di contenuto legislativo, come si desume anche
dal fatto che nell'art. 5 della legge Sila si usa l'espressione
"secondo i principi e i criteri direttivi seguiti dalla legge medesima
"che corrisponde all'altra" determinazione di principi e criteri
direttivi "con la quale l'art. 76 della Costituzione regola il
collegamento tra legge delegante e legge delegata, nonché dalla
disposizione per cui l'esercizio da parte del Governo della potestà
delegata col predetto articolo della legge Sila è stato condizionato
al parere obbligatorio, sebbene non vincolante, di una commissione
parlamentare emanazione diretta dell'organo legislativo. I decreti
emanati dal Governo non possono qualificarsi atti meramente esecutivi:
in essi si ha l'esercizio di poteri che esorbitano dai limiti della
normale attività amministrativa di espropriazione per pubblica
utilità attenendo la materia della riforma fondiaria diretta, mente
alla struttura sociale e non soltanto ad un interesse pubblico
specificamente determinato. Non ricorre l'ipotesi, cioè,
dell'attività c. d. di esecuzione della legge perché la libertà
nelle valutazioni connesse all'emanazione di detti decreti, anche se si
volesse limitarla alla facoltà di adottare o meno il provvedimento,
sarebbe, sia per gli scopi che si propongono quei provvedimenti, sia
per i motivi che ispirano quelle valutazioni, ben diversa dal margine
di discrezionalità lasciato ai competenti organi amministrativi dalla
legge sull'espropriazione per pubblica utilità.
Si è infatti nel campo delle scelte politiche che il Parlamento,
in parte ha eseguito direttamente, approvando le leggi di riforma e, in
parte, ha rimesso al Governo, delegandogli la necessaria potestà e,
cioè, la potestà legislativa, trattandosi di svolgere attività
politica di cui il Parlamento stesso ha voluto conservare la
responsabilità avvalendosi del Governo per l'attuazione della riforma
fondiaria secondo i principi indicati nelle leggi di delegazione. Gli
atti emanati dal Governo in virtù di tale delegazione sono poi
soggetti al controllo giurisdizionale della Corte costituzionale.
Deve ancora rilevarsi, contro la pretesa natura meramente esecutiva
dei decreti in questione, che non soltanto il Governo ha un margine di
discrezionalità nel momento in cui decide di provvedere positivamente,
ma anche quando approva i piani di esproprio o delibera l'occupazione
di urgenza. E se vi sono atti che appaiono interamente vincolati come
quelli che dispongono il trasferimento della proprietà, in effetti con
essi si eseguono precedenti atti già deliberati dal Governo con
notevole margine di discrezionalità.
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5
della legge Sila, che avrebbe attribuito artificiosamente carattere
legislativo ad atti sostanzialmente amministrativi allo scopo di
sottrarli ai normali controlli dei competenti organi giurisdizionali in
violazione dell'art. 113 della Costituzione, si osserva che
nell'ipotesi in esame non sorge il delicato problema di una eventuale
elusione dell'art. 113, perché, come si è sopra rilevato, l'attività
in cui si esplicano i poteri delegati al Governo, non si esaurisce in
attività amministrativa né si esplica in atti di autorità
amministrativa, in quanto il Governo agisce come legislatore delegato
adottando, per disposizione del Parlamento, atti aventi forza e
sostanza di legge.
Non è, perciò, fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
4. - L'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio),
ha autorizzato il Governo della Repubblica ad applicare, con talune
deroghe, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive
modificazioni," ai territori suscettibili di trasformazione fondiaria o
agraria", da determinarsi dal Governo entro il 30 giugno 1951 con
decreti aventi valore di legge ordinaria per delegazione concessa con
la stessa legge. In base a tale delegazione, con decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, sono state emanate le norme
per l'applicazione della legge stralcio a territori dell'Emilia e del
Veneto.
Si è dedotta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, rilevandosi che con tale disposizione l'oggetto
della delega per l'applicazione della legge Sila non è stato
determinato dal Parlamento, ma dal Governo attraverso l'esercizio della
delega relativa alla scelta dei territori da sottoporre
all'applicazione di detta legge e che il criterio di determinazione di
tali territori, indicato con la espressione "territori suscettibili di
trasformazione fondiaria o agraria", è del tutto generico, onde la
delega è in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
L'oggetto della delegazione contenuta nell'art. 1 della legge
stralcio è definito, in quanto consiste nell'estensione
dell'applicazione delle norme della legge Sila a territori diversi da
quelli a cui detta legge era limitata. I decreti aventi valore di legge
ordinaria coi quali il Governo, in virtù della delegazione, determina
i territori ai quali si estende l'applicazione delle norme della legge
Sila, hanno senza dubbio il carattere di decreti sostanzialmente
legislativi appunto perché sono diretti ad estendere l'ambito spaziale
di applicazione della legge precedente. Il criterio per la
determinazione dei territori ai quali può estendersi l'applicazione
delle norme della legge Sila, è indicato nell'art. 1 con l'espressione
"territori suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria". Tale
espressione implica un rinvio alle finalità economiche e sociali della
legge Sila ed ai criteri cui questa si ispira, onde la facoltà del
Governo di determinare i territori nei quali si estende l'applicazione
delle norme della legge Sila, è sufficientemente delimitata, pur
rientrando peraltro nella discrezionalità del Governo, nell'esercizio
della potestà delegatagli, l'apprezzamento in concreto della
suscettibilità di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato
territorio, quale presupposto per estendere ad esso l'applicazione
delle norme della legge Sila.
La questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge stralcio e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio
1951, n. 69, che ha emanato norme per l'applicazione della detta legge
a territori dell'Emilia e del Veneto, non è pertanto fondata.
5. - È stato dedotto che il decreto legislativo di scorporo 14
maggio 1952, n. 618, è viziato da eccesso di delega per violazione
dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio in quanto avrebbe
colpito terreni, come quelli del comune di Codigoro, di natura non
latifondistica.
Questo motivo è stato dedotto in via subordinata rispetto a quello
di incostituzionalità dell'art. 1, comma primo, della legge stralcio
per violazione dell'art. 76 della Costituzione, per il caso che si
ritenga che la dizione "territori suscettibili di trasformazione
fondiaria o agraria" possa costituire un concreto principio direttivo.
Avendo la Corte ritenuto che l'espressione "territori suscettibili
di trasformazione fondiaria o agraria", contenuta nella delega disposta
dall'art. 1 della legge stralcio, indica un criterio direttivo
sufficientemente concreto agli effetti dell'art. 76 della Costituzione,
il dedotto eccesso di delega da parte del decreto legislativo 14 maggio
1952, n. 618, non è fondato, in quanto dalla legge di delegazione non
può dedursi che la discrezionalità del Governo nel valutare se e
quali territori siano suscettibili di trasformazione fondiaria o
agraria sia stata limitata nel senso di non potersi comprendere, fra i
territori ai quali estendere l'applicazione della legge Sila, se non
quelli di natura latifondistica.
6. - La denuncia di illegittimità dell'art. 18 della legge
stralcio per quanto concerne la misura e le modalità di liquidazione
dell'indennizzo per i terreni espropriati è stata esaminata e
disattesa da questa Corte con la sentenza n. 61 in pari data, le cui
conclusioni sono da tener ferme anche nel caso in esame per le
argomentazioni ivi esposte.
È pertanto da disattendersi anche la denuncia di illegittimità
conseguenziale del decreto di scorporo.
La S.A.I.V.E. ha inoltre dedotto l'incostituzionalità del decreto
di scorporo per avere violato la legge di delega in quanto avrebbe
riferito l'accertamento dell'indennità all'articolo 18 della legge
stralcio anziché all'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in
base al quale l'indennità per i terreni non soggetti, come quelli
della S.A.I.V.E., a imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,
deve essere determinata mediante accertamento dell'ufficio delle
imposte, sia pure con criteri analoghi a quelli previsti per la detta
imposta ma in base alla effettiva consistenza al momento
dell'esproprio, in modo da tenersi conto dei miglioramenti successivi
al marzo 1947.
Secondo l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei
terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della
indennità di espropriazione, prevista dagli artt. 7 della legge 12
maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è
accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta
stessa, dal competente ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre
a questi soli effetti, davanti alle commissioni censuarie provinciali e
centrali ai sensi dei citati artt. 7 e 18. Pertanto la suddetta
disposizione dell'articolo 2 implica un rinvio all'art. 9 del T.U. 9
maggio 1950, n. 203, delle disposizioni riguardanti le imposte
straordinarie sul patrimonio, che, per la valutazione dei terreni, si
riferisce appunto ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 maggio
1947. Non è pertanto possibile, neppure alla stregua delle invocate
disposizioni, riferire la valutazione del fondo al momento
dell'esproprio.
7. - Si denuncia infine l'incostituzionalità, per eccesso di
delega, del decreto di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per avere
approvato un piano di espropriazione inserito per estratto nel Foglio
annunzi legali della provincia di Ferrara stampato e pubblicato dopo il
31 dicembre 1951, violando il disposto dell'art. 1 della legge 18
maggio 1951, n. 333.
Secondo l'art. 1 di questa legge, i piani di espropriazione
avrebbero dovuto essere pubblicati a cura degli Enti di riforma entro
il 31 dicembre 1951; ma la tardiva pubblicazione dei piani nel Foglio
annunzi legali non vizia il decreto delegato perché non concorre alla
sua formazione; infatti le leggi sulla riforma fondiaria non hanno
inciso sul procedimento formativo dei decreti delegati se non
prescrivendo l'audizione del parere della Commissione parlamentare.
La sola conseguenza del fatto che la pubblicazione dell'estratto
del piano nel Foglio degli annunzi legali sia avvenuta ad una data
posteriore a quella del deposito nella casa comunale di Codigoro
eseguito il 21 dicembre 1951, è che la decorrenza del termine di 25
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni, decorre dalla
data posteriore, come è espressamente stabilito dall'art. 23 del detto
decreto 7 febbraio 1951, n. 69.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello
Stato,
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 13
aprile-3 maggio 1956 della Corte di appello di Bologna sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n.
69, e 14 maggio 1952, n. 618, in riferimento alle norme contenute negli
artt. 42, 76, 77 e 113 della Costituzione e 1 e 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte