Sentenza n. 60/1959
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto
comma, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29
luglio 1957, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1958 dal
Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Antonetti Elviro,
iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 10 marzo 1958 e nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 28
febbraio 1958.
Udita la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio nella
camera di consiglio del giorno 10 novembre 1959.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con verbale del 7 ottobre 1957 agenti del Nucleo di polizia
venatoria di Sassari denunziarono Antonetti Elviro per infrazione
all'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta
regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, che, disciplinando, fra l'altro,
l'esportazione dal territorio della Regione "della selvaggina morta e
comunque confezionata", pone il divieto di "introdurre negli spazi
destinati ai servizi dei porti marittimi o aerei un numero di capi
della predetta selvaggina maggiore di quello di cui è consentita
l'esportazione".
Con detto verbale gli agenti riferirono che l'Antonetti, il 1
ottobre precedente, si era introdotto, per imbarcarsi sulla motonave in
partenza per Civitavecchia, negli spazi destinati ai servizi marittimi
del porto di Olbia, con due pernici morte, in più del numero
consentito dal citato decreto del Presidente della Giunta regionale
sarda.
Il Pretore di Olbia, con ordinanza pronunciata d'ufficio il 9
gennaio 1958, osservò, innanzi tutto, che la detta disposizione
dell'art. 11, ispirata dalla volontà di apprestare un rimedio alla non
prevista punibilità del tentativo di esportazione illegale di
selvaggina, è però un precetto sprovvisto di sanzione, non potendosi
questa desumere dal T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia, né
dall'art. 650 Cod. pen., e mancando nel decreto stesso qual siasi
menzione di una sanzione specifica al riguardo. Perciò, sempre secondo
l'ordinanza, la punibilità del fatto contravvenzionale non avrebbe
potuto in ogni caso pretendersi.
2. - Ritenne, tuttavia, il Pretore di dover sottoporre alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale della
ripetuta disposizione dell'art. 11 in questione, in base alle seguenti
considerazioni:
1) Anche ammesso che fosse prevista una sanzione penale nel decreto
in esame, essa sarebbe stata disposta fuori dei poteri legislativi
attribuiti alla Regione, che non comprendono la materia penale,
riservata allo Stato.
2) La disposizione in questione, comunque, oltrepasserebbe i limiti
entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale che, secondo
l'ordinanza, "deve ispirarsi alle leggi fondamentali dello Stato".
Infatti l'art. 41 del T. U. delle leggi sulla caccia contemplerebbe
soltanto il divieto di esportazione dalla Sardegna della pernice sarda
e non pure la proibizione di qualunque altro fatto o atto
apparentemente inteso all'esportazione, come quello in esame. E ciò,
sempre a tenore dell'ordinanza, anche se l'art. 3 dello Statuto sardo,
nel fissare i limiti della potestà legislativa esclusiva della
Regione, stabilisce che essa deve esplicarsi "in armonia con i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato" e non delle leggi dello Stato.
A rafforzare tale conclusione varrebbe la considerazione che, se la
ratio ispiratrice dell'art. 41 è la protezione del patrimonio
faunistico regionale, con essa sarebbe incompatibile il divieto di
introdurre selvaggina negli spazi destinati ai servizi marittimi o
aerei, che potrebbe colpire anche atti non diretti all'esportazione (ad
es. casuale introduzione negli spazi suddetti del portatore di
selvaggina, non diretto alla partenza).
3) Sempre in relazione alla asserita necessità, per la Regione, di
uniformare l'esercizio del proprio potere normativo alla osservanza dei
principi della legislazione statale, l'ordinanza pone poi in dubbio: a)
che la Regione sarda potesse estendere il divieto di esportazione alla
selvaggina morta e comunque confezionata (primo comma dell'art. 11),
mentre l'art. 41 del T. U. delle leggi sulla caccia contempla simile
divieto solo per la pernice sarda; b) ché potesse la Regione sarda
limitare la generica facoltà di esportazione dalla Regione ai soli
cacciatori muniti di porto d'arma (così come appunto dispone il
secondo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Giunta regionale), mentre il menzionato art. 41 non prevede alcuna
discriminazione circa le categorie per le persone cui è consentita,
entro certi limiti, l'esportazione; c) che la Regione potesse vietare,
come ha fatto col terzo comma del ripetuto art. 11, di portare a bordo
di natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto diretti fuori della
Sardegna pernici e lepri in più del numero consentito, quando nel T.
U. delle leggi sulla caccia nessun divieto del genere è previsto.
3. - L'ordinanza è stata comunicata il 6 gennaio 1958 al
Presidente del Consiglio regionale sardo e notificata all'imputato l'8
febbraio 1958, ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1
marzo 1958.
Non vi è stata costituzione di parti davanti alla Corte
costituzionale, e perciò la causa è stata trattata in camera di
Consiglio. Considerato in diritto :
1. - Non sembra che il Pretore di Olbia, nel definire a questa
Corte il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale, si
sia posto il quesito se, data la natura della norma in controversia,
contenuta in un decreto del Presidente della Giunta regionale, quella
questione fosse o meno proponibile. Qualora, infatti, un tal quesito
si fosse posto, egli certamente l'avrebbe risoluto nel senso della
improponibilità, potendo, come noto, essere rimesse alla Corte
costituzionale soltanto le questioni di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Costituzione e
art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).
Natura di legge o di atto avente forza di legge indubbiamente non
ha il decreto del Presidente della Giunta regionale sarda del 29 luglio
1957, n. 37, contenente il "calendario venatorio per l'annata
1957-1958", nel quale è inserito l'art. 11, il cui comma quarto ha
dato luogo alla questione sollevata.
2. - Prima che entrasse in vigore la legge regionale 30 marzo 1957,
n. 30, recante "disposizioni relative all'esercizio della caccia", -
testo che fu pubblicato, con modifiche, oltre due anni dopo, solo il 6
giugno 1959, perché pendeva il giudizio circa la sua legittimità
costituzionale davanti a questa Corte, deciso con Sentenza del 3 marzo
1959, n. 11 - vigeva in Sardegna, in materia di caccia, il T. U. 5
giugno 1930, n. 1016. Difatti, pur avendo la Regione, in materia,
competenza legislativa esclusiva (lett. i dell'art. 3 dello Statuto
speciale), fino a quando non fosse stato diversamente disposto con
legge speciale, doveva applicarsi la legge dello Stato (art. 57 dello
Statuto). È da notare ancora che il fatto contravvenzionale che, nel
giudizio seguitone, diede poi luogo alla rilevata questione di
legittimità costituzionale, fu commesso il 1 ottobre 1957, e cioè
quando la legge regionale Sulla caccia non ancora era stata pubblicata
e quindi non era entrata in vigore. Ora l'art. 13 del T. U., che
perciò nel caso si applicava, dispone:
"I Presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15
luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il
calendario venatorio delle rispettive provincie. Il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte
delle provincie, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale" Per la Regione sarda, alla competenza del Ministro
per l'agricoltura veniva sostituita quella dell'Amministrazione
regionale, in virtù dell'art. 6 delle norme di attuazione di cui al D.
P. R. 19 maggio 1950, n. 327, che stabiliva che le attribuzioni del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel territorio della
Regione, erano esercitate dall'Amministrazione regionale ai Sensi
dell'art. 6 dello Statuto speciale. Quest'articolo, com'è noto,
attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative
nelle materie nelle quali la medesima ha potestà legislativa. Risulta
perciò chiaro che, in base a queste disposizioni, il Presidente della
Giunta regionale, col suo decreto 29 luglio 1957, n. 37, contenente il
calendario venatorio, intese emanare, come difatti emanò, un
provvedimento di carattere amministrativo.
3. - Se, dunque, il decreto in questione non ha natura di legge o
di atto avente forza di legge, si deve dichiarare la inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale deferita al giudizio di
questa Corte.
Eppertanto, visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Olbia
con ordinanza del 9 gennaio 1958 sulla legittimità Costituzionale
dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta
regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte