Sentenza n. 60/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1969 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 4/1929
- art. 36legge 4/1929
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 14legge 4/1929
- art. 51legge 87/1953
- art. 9r.d. 1473/1931
- art. 10r.d. 1473/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo
comma, n. 1, e 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenenti norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie,
promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal tribunale di Salerno
sull'opposizione di Amato Giuseppe avverso un decreto penale
dell'Intendente di finanza di Salerno, iscritta al n. 98 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 157 del 24 maggio 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il signor Giuseppe Amato, condannato con decreto penale
dell'Intendente di finanza di Salerno al pagamento dell'ammenda di lire
5.000 per la contravvenzione preveduta dagli artt. 43 e 44 del R.D.L.
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modifiche nella legge 5
giugno 1939, n. 973, propose opposizione davanti al tribunale di
Salerno. Ma nel corso degli atti preliminari al dibattimento veniva
eccepita l'illegittimità costituzionale degli artt. 21, n. 1, e 36
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti l'attribuzione
all'Intendente di finanza della potestà giurisdizionale penale,
esercitabile con la pronuncia di decreto penale di condanna, in materia
di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione dell'ammenda.
In accoglimento di tale eccezione, il tribunale di Salerno, con
ordinanza 3 marzo 1967, ha ritenuto rilevante e ha sollevato la
questione di costituzionalità delle norme predette in relazione agli
artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione.
Ha espresso quindi l'avviso che non sia manifestamente infondato
l'assunto della violazione del precetto costituzionale della
indipendenza del giudice nell'ipotesi di attribuzione di potestà
giurisdizionale ad un organo amministrativo, in posizione di dipendenza
gerarchica dal potere esecutivo, e privo delle garanzie che la
Costituzione estende ai giudici speciali.
Nella specie, ha osservato il tribunale, per escludere
l'indipendenza dell'Intendente di finanza nell'esercizio della funzione
giurisdizionale deve essere ricordato altresì il potere dovere che
allo stesso è affidato di intervenire, quale rappresentante
dell'amministrazione finanziaria, parte offesa dal reato, nel
successivo eventuale giudizio di opposizione davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria. Né potrebbe obiettarsi, ha aggiunto il
Collegio, che la successiva fase di cognizione devoluta al giudice
ordinario assicura all'imputato le garanzie volute dalla Costituzione,
giacché tale fase è soltanto eventuale e l'imputato può incorrere
nella dichiarazione di esecutività del decreto penale.
L'ordinanza, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze del 1967, è
stata ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno
1967.
2. - L'Avvocatura generale chiede che la questione sia dichiarata
non fondata per le considerazioni seguenti.
L'affidamento all'Intendente di finanza di funzioni
giurisdizionali, nella materia dei reati contravvenzionali, preveduti
da leggi finanziarie e punibili con la sola ammenda, sarebbe
giustificato dalla speciale natura della materia suddetta e dalla
esigenza che il giudice possegga particolari nozioni ed esperienze
tecnico giuridiche nel campo della pubblica finanza.
Il necessario requisito dell'indipendenza, non configurabile
peraltro in termini precisi ed uniformi nei riguardi di ciascun giudice
speciale, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 108
del 1962, sarebbe garantito dalla estensione all'Intendente della
stessa disciplina che il codice di diritto processuale penale detta per
il pretore. Il che sarebbe sufficiente per escludere qualunque vincolo
di subordinazione gerarchica del detto funzionario nei confronti di
altri uffici nell'esercizio della giurisdizione penale, mentre il
carattere della imparzialità troverebbe, anche nei di lui riguardi,
espressione nel principio generale della soggezione soltanto alla
legge.
Secondo questi principi, osserva l'Avvocatura dello Stato, da parte
dell'autorità ministeriale superiore non sarebbe lecita alcuna
ingerenza nell'attività dell'Intendente, quale giudice penale, posto
che i provvedimenti pronunziati in tale veste non sono suscettibili di
alcun controllo o sindacato gerarchico, con la conseguenza della
esclusione del potere di annullamento, che del principio gerarchico
costituisce una rilevante emanazione. Ed invero tutte le norme, che
prima della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del decreto 24 settembre 1931,
n. 1473 (concernente disposizioni di coordinamento della legge
ricordata con le singole leggi finanziarie), prevedevano interferenze
dell'Amministrazione finanziaria nella competenza penale
dell'Intendente, sarebbero state tacitamente o espressamente abrogate,
nell'intento di realizzare, anche per il caso in esame, quella
indipendenza funzionale riconosciuta da questa Corte nei confronti di
altri giudici speciali (sent. n. 132 del 1963).
D'altra parte, la disciplina del procedimento penale intendentizio,
risultante dalla citata legge n. 4 del 1929, garentirebbe la tutela del
diritto di difesa dell'individuo, in particolare mediante lo strumento
della opposizione al decreto di condanna, con il conseguente
deferimento della cognizione del reato contestato dall'Intendente alla
autorità giudiziaria ordinaria.
Non avrebbe quindi rilievo, ai fini della questione di
costituzionalità, la considerazione che l'opposizione è mezzo
eventuale di difesa, il cui esercizio costituisce onere a carico di
coloro che subiscono la condanna da parte dell'Intendente, dovendosi
ritenere valide, anche nei riguardi dello speciale procedimento in
oggetto, le ragioni addotte da questa Corte, nella sentenza n. 27 del
1966, per legittimare sul piano delle guarentizie di cui all'art. 24
della Costituzione, la disciplina processuale del decreto pretorile.
Oltre il particolare, rilevantissimo, che il giudizio in primo
grado, sul fondamento della opposizione ed anche sulla ammissibilità
di essa, è affidato a giudice diverso da quello che ha emanato il
decreto, e ciò a differenza di quanto è previsto nel procedimento
ordinario, il giudizio di opposizione di cui alla legge n. 4 del 1929
offre per gli interessati ulteriori vantaggi rispetto al primo, quali
il termine di proposizione triplo rispetto a quello per l'opposizione
al decreto del pretore, la sufficienza di una procura generale anziché
speciale, l'effetto estensivo incondizionato della opposizione anche ai
non opponenti.
Circa poi la possibilità, affermata dal tribunale, che
l'Intendente intervenga quale rappresentante della parte offesa
(Amministrazione finanziaria) nella fase dibattimentale, l'Avvocatura
rileva che l'affermazione non è esatta, se riferita al disposto
dell'art. 41, terzo comma, della legge n. 4 del 1929, perché il
funzionario eventualmente delegato dall'Intendente, per essere sentito
nel dibattimento, lo è unicamente per fornire chiarimenti e
delucidazioni di natura essenzialmente tecnico-tributaria, senza
peraltro assumere la veste né di testimone né di perito.
E l'affermazione sarebbe inesatta anche se volesse alludere ad una
eventuale costituzione dell'Intendente quale parte civile, giacché la
valutazione della legittimità e della convenienza di tale costituzione
viene effettuata, in piena indipendenza, dall'Avvocatura dello Stato,
unico organo abilitato dalla legge alla costituzione di parte civile
anche per conto dell'Amministrazione finanziaria e, rispetto a questa,
autonomo.
La stessa Avvocatura non manca di far rilevare le conseguenze
pratiche di una eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale.
Col deferimento della materia delle contravvenzioni tributarie
punibili con la sola ammenda all'autorità giudiziaria ordinaria,
sarebbero annullati i vantaggi di ordine generale e tecnico che
consigliarono a suo tempo di attribuirla all'Intendente di finanza; e,
se si volesse conservare l'applicabilità del decreto penale, essa
andrebbe deferita al pretore, unico organo giudiziario che nel sistema
processuale vigente decide per decreto penale e conosce in primo grado
dell'opposizione, laddove la competenza in primo grado, in materia
tributaria, è per tradizione legislativa costante attribuita al
tribunale: art. 6, terzo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
artt. 21, n. 2 e secondo comma e art. 22 della stessa legge in
contestazione n. 4 del 1929.
3. - Con memoria depositata il 7 novembre 1968, la Avvocatura si è
richiamata agli argomenti già addotti.
Ma riportandosi alla precedente sentenza n. 58 del 1965, con la
quale questa Corte ha ritenuto applicabile all'Intendente il principio
della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali di cui all'art. 102
della Costituzione, fin quando non siano sottoposte a revisione da
parte del Parlamento (VI disp. trans.), ha sostenuto che gli artt. 21 e
36 della legge n. 4 del 1929, ora impugnati, come non furono dichiarati
incompatibili con il citato art. 102 della Costituzione, così non lo
sono in rapporto agli artt. 101 e 108 della Costituzione, giacché il
secondo comma di quest'ultimo articolo: "la legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", va
considerato una norma di massima contenente una affermazione di
principio, destinata a trovare concreta attuazione mediante i
provvedimenti legislativi da adottarsi ai sensi della citata VI
disposizione transitoria.
Ne discenderebbe che anche l'esame dell'art. 108 sarebbe precluso
dalla temporanea sopravvivenza, secondo tale disposizione, della
disciplina vigente.
Nella stessa memoria, per suffragare l'assunto che l'Intendente di
finanza nelle attribuzioni giurisdizionali è organo sostanzialmente
imparziale e rappresenta anzi una spiccata garanzia per lo stesso
contribuente, l'Avvocatura ha ricordato che l'Intendente, dal punto di
vista amministrativo, non è mai organo accertatore di tributi, ma
organo gerarchicamente preposto per la revisione dell'operato degli
organi accertatori ed è quindi, per la sua speciale competenza
tecnica, in grado di assicurare al contribuente una adeguata tutela
contro eventuali atti arbitrari.
Ha concluso, quindi, per la non fondatezza della questione.
Nella discussione orale l'Avvocatura si è riportata alle
conclusioni scritte. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale della legge 7
gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie, nelle parti in cui si attribuiscono
all'Intendente di finanza le funzioni di giudice speciale per le
contravvenzioni finanziarie punibili con la sola ammenda, è stata
dichiarata infondata da questa Corte, con la sentenza n. 58 del 1965,
unicamente sotto il profilo della compatibilità con l'art. 102 della
Costituzione e con la disposizione VI transitoria, in ordine al regime
di sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, fintanto che alla
revisione di esse non proceda il Parlamento in sede legislativa
ordinaria.
Il tribunale di Salerno, solleva ora dubbi sulla costituzionalità
degli artt. 21, n. 1, e 36 della predetta legge n. 4 del 1929,
concernenti rispettivamente la sopra richiamata competenza penale
dell'Intendente e la potestà a questo attribuita di pronunziare
decreto penale di condanna, suscettibile di opposizione avanti al
tribunale ordinario.
Ciò sotto il ben diverso profilo del precetto costituzionale di
cui all'art. 101, secondo comma: "I giudici sono soggetti soltanto alla
legge", e di quello di cui all'art. 108, secondo comma: "La legge
assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali".
Va subito rilevato che non si tratta della enunciazione, in queste
norme, di principi di massima, destinati a trovare concreta
applicazione in sede della futura revisione delle giurisdizioni
speciali, come ha sostenuto l'Avvocatura nelle sue ultime difese, ma di
precetti di immediata attuazione: il che è stato costantemente
ritenuto da questa Corte tutte le volte che ha esaminato la sussistenza
dei requisiti della indipendenza e della imparzialità in rapporto a
giurisdizioni speciali, anche alla stregua della disciplina risultante
da norme già esistenti prima dell'entrata in vigore della Carta
costituzionale.
Occorre quindi procedere all'esame della questione. Il tribunale
l'ha ritenuta non manifestamente infondata assumendo, con argomenti
vivamente contrastati dall'Avvocatura dello Stato, essere incompatibile
con i citati articoli della Costituzione l'attribuzione di potestà
giurisdizionale ad un organo della pubblica Amministrazione, in
posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, amovibile e
investito della rappresentanza dell'Amministrazione stessa, quale parte
offesa dal reato, nell'eventuale giudizio di cognizione.
La questione è fondata.
2. - L'indipendenza è dal legislatore costituente voluta anche per
i giudici speciali in vista della completa attuazione del richiamato
precetto, comune ad essi ed ai magistrati ordinari, che li vuole
soggetti soltanto alla legge.
Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare la
imparzialità del giudice o meglio, come è stato osservato, la
esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al
giudice una posizione assolutamente super partes.
Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla
causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di
qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio,
preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della
decisione.
Con particolare riferimento ai giudici speciali, nella
giurisprudenza di questa Corte sono già stati messi in evidenza i
requisiti essenziali di una effettiva indipendenza, almeno per tutto il
periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con
riguardo a tutte le attività che concorrono alla retta applicazione di
esse.
La sentenza n. 92 del 1962, ha affermato la necessità che
nell'organo giudicante non sussistano vincoli di soggezione formale o
sostanziale ad altri organi.
Con la sentenza n. 103 del 1964 si è richiamata l'esigenza
dell'inamovibilità, non gia in stretta analogia con quella che copre
il giudice ordinario, ma quale risulta dalla predeterminazione
legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle
cause obiettive di incompatibilità o di decadenza, non subordinate a
valutazioni discrezionali compiute nell'esercizio di poteri
disciplinari ed organizzativi di superiori gerarchici.
Le sentenze nn. 132 del 1963 e 103 del 1964 hanno riconosciuta, nei
casi di incompatibilità, la necessità che l'ordinamento consenta
l'astensione o la ricusazione con la possibilità di reintegrare
l'organo giudicante.
Né va omesso che anche nella sentenza n. 133 del 1963, che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale della configurazione del
Ministro per la marina mercantile come giudice speciale in materia di
indennità di requisizioni di navi, questa Corte affermò che il
Ministro, al vertice del dicastero, pur avendo piena libertà di
decidere secondo scienza e coscienza, non avrebbe potuto sottrarsi alle
risultanze degli atti provenienti da quegli stessi uffici che avevano
predisposto il provvedimento.
3. - Orbene, nel complesso sistema legislativo finanziario,
all'Intendente di finanza spetta, fuor d'ogni dubbio, la qualificazione
di organo periferico dell'Amministrazione. Fondamentale, fra le molte
che sono stabilite dalle numerose disposizioni legislative concernenti
i tributi e le altre entrate finanziarie dello Stato (trovando
minuziosa disciplina nelle circolari ed istruzioni delle autorità
centrali), è la competenza, che all'Intendente è data (art. 2 del
R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), di vigilare sulle pubbliche entrate,
riferendo al Ministero delle finanze sull'andamento dell'attività
tributaria che si esplica nell'ambito della provincia. Tale competenza,
oltre a riguardare le varie attribuzioni previste dalle leggi e dai
regolamenti, importa la vigilanza su tutti gli uffici finanziari, che
hanno sede nella provincia, e la suprema direzione di tutti gli uffici
esecutivi dipendenti (art. 77 Reg. appr. con R.D. n. 185 del 23 marzo
1933).
A detta competenza ineriscono i poteri di disporre verifiche,
revisioni, inchieste ed ispezioni presso gli uffici provinciali
dipendenti, onde assicurarne la funzionalità e la rispondenza alle
esigenze di una retta amministrazione. E vi risponde anche la
responsabilità di cui l'Intendente è investito (e per la quale è
soggetto egli stesso alle verifiche e controlli, che le competenti
direzioni generali del Ministero esercitano per il tramite di ispettori
generali), in ordine alla sicurezza del denaro pubblico, alla esattezza
e puntualità delle riscossioni e alle persecuzione giudiziale dei
crediti erariali.
L'adempimento di quest'ultima specie di compiti importa, fra
l'altro, che egli possa chiedere (art. 41, comma terzo, legge n. 4 del
1929) che un funzionario da lui delegato venga sentito, circa i fatti
in contesto, nel dibattimento che segue all'opposizione al decreto
penale. Ed esige, altresì, che egli non debba disinteressarsi della
eventuale costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel
giudizio suddetto, come in qualunque altro per reati finanziari.
Da quanto sopra esposto risulta che la speciale competenza in
materia di trasgressioni, colpite da sanzioni penali pecuniarie, di
indubbia natura giurisdizionale (come affermato nella già citata
sentenza n. 58 del 1965 di questa Corte e come, del resto, risulta
senza possibilità di equivoco dal complesso della legge in esame, e, a
chiare note, dagli artt. 36 e 46 di essa), è regolata, nel sistema,
con carattere non di autonomia, ma di complementarietà rispetto ai
compiti amministrativi istituzionali.
E viene ad inserirsi, con nesso di inscindibile coordinazione, in
un complesso organico di tipici atti di amministrazione attiva, con il
relativo normale sistema di subordinazioni, di controlli e di
responsabilità.
4. - Altre considerazioni offrono conferma dell'esistenza di una
doppia e inscindibile configurazione dell'Intendente quale
amministratore e quale giudice, con ovvio sacrificio dei requisiti di
indipendenza e di imparzialità che la Costituzione esige per i giudici
speciali.
Mancano anzitutto, e non sembrano mutuabili da altri settori
dell'ordinamento, gli strumenti legislativi che valgano a garantire
l'imparzialità del giudice e siano di contenuto almeno analogo a
quello vigente per il giudice ordinario.
All'Intendente, infatti, organo investito di funzioni di giudice
monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario e da ogni apparato che
non sia propriamente amministrativo, appaiono inapplicabili, nonostante
il generico richiamo contenuto nell'art. 44 della legge n. 4 del 1929,
le norme del Codice di procedura penale concernenti l'astensione e la
ricusazione del giudice.
A questo fine non avrebbe rilievo la stessa possibilità, prevista
dal successivo art. 45, che l'Intendente deleghi la sua giurisdizione
(anche per singole categorie di tributi) ad altro funzionario od avochi
a sé l'esercizio della giurisdizione già delegata, nel caso che la
incompatibilità colpisca il detto funzionario. Invero la persistenza
del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude
egualmente la garanzia di obiettività che la legge persegue.
Per considerazioni analoghe è da ritenere che non trovi rimedio lo
stato di incompatibilità in cui, sotto l'aspetto della necessaria
superiorità del giudice rispetto agli interessi in contestazione,
versa l'Intendente, che esplichi la sua potestà giurisdizionale sulla
base di accertamenti e di valutazioni compiute da organi alle sue
dipendenze, i quali abbiano agito in conformità di istruzioni da lui
emanate nell'esercizio di funzioni amministrative o di istruzioni
superiori ricevute per suo tramite.
Né, per sostenere la legittimità dell'eventuale decreto di
condanna, vale richiamarsi ai caratteri del processo monitorio penale,
il quale consente, mediante l'opposizione dell'interessato, la
devoluzione del giudizio sul reato agli organi della giurisdizione
ordinaria, nei diversi gradi preveduti dalla legge processuale. E
nemmeno vale argomentare dalla natura di statuizione preliminare, che
il decreto dell'Intendente avrebbe in quanto suscettibile di
opposizione e caducazione.
La speciale configurazione del provvedimento monitorio
intendentizio (peraltro dalla stessa legge equiparato a quello che il
Codice di procedura penale affida al pretore), non esclude che esso sia
espressione potenzialmente definitiva della potestà giurisdizionale,
demandata ad un organo dello Stato, nel quale debbono esistere ab
initio, come per il pretore esistono, i requisiti che la Costituzione
prevede per l'esercizio di detta potestà.
Contro poi il rilievo, negativo sul piano costituzionale, delle
già ricordate attribuzioni dell'Intendente in materia di persecuzione
in giudizio di crediti erariali, non valgono gli argomenti
dell'Avvocatura, giacché è inammissibile che un giudice anche se,
come nel caso dell'Intendente, è ispirato a finalità pienamente
lecite, spieghi o rappresenti un qualsiasi interesse nel corso del
giudizio, che segue alla impugnativa di una sua decisione.
D'altro canto non può negarsi che, in forza di istruzioni emanate
con circolari, spetta all'Intendente prendere delle iniziative e
segnalare i casi di maggiore gravità alle competenti Direzioni
generali, perché queste provochino l'intervento dell'Avvocatura e
quindi la costituzione di parte civile.
Sotto il profilo della indipendenza va ancora rilevato (né in
questa sede di controllo di legittimità costituzionale può valere in
contrario il riconoscimento, che pur si ritiene doveroso enunciare,
della correttezza e dello scrupolo cui, anche nella soggetta materia,
si ispira l'azione degli Intendenti e degli altri organi finanziari
sopra e sotto ordinati) come nel corpo delle leggi in esame sia
pretermessa del tutto la previsione della garanzia della inamovibilità
a favore dell'Intendente, pur nei più limitati sensi in cui il
suddetto principio è stato ritenuto applicabile da questa Corte ai
giudici speciali. In difetto di esplicite norme non può non ritenersi
che la posizione di questo funzionario rimanga regolata, senza
eccezioni di sorta, dalle disposizioni proprie del rapporto di impiego.
Queste non ne richiedono il consenso per eventuali trasferimenti,
come nessun limite pongono all'eventuale trasferimento ad altra sede o
ad altro incarico del funzionario che sia stato delegato
dall'Intendente alla emanazione dei decreti penali. Non stabiliscono,
inoltre, alcuna garanzia rispetto ad altri provvedimenti riguardanti la
carriera dei funzionari: così ad esempio in materia di promozioni e di
incarichi speciali.
Appare evidente come, sia pure in ipotesi astratta, anche il
semplice timore di provvedimenti sfavorevoli del genere possa
negativamente interferire sull'esercizio della funzione
giurisdizionale, specialmente in presenza di istruzioni provenienti da
organi centrali dell'Amministrazione finanziaria.
Istruzioni che, nella forma già ricordata delle circolari e del
resto consueta nell'ambito dell'apparato burocratico, risultano, anche
nella materia della cognizione penale, non limitate a meri chiarimenti
esegetici delle fonti legislative ma talora intese a segnare direttive
nello svolgimento della funzione giurisdizionale.
Dato tale assetto normativo della figura dell'Intendente, non ha
valore la tesi secondo la quale la garanzia di indipendenza
nell'esercizio della potestà giurisdizionale si dovrebbe desumere sia
dalla mancanza di disposizioni, che consentano espressamente il
sindacato sulla sua attività giurisdizionale da parte di organi della
pubblica Amministrazione, sia dalla abrogazione di norme della
legislazione precedente, che, non senza valide ragioni, si ritiene
effettivamente avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
4 del 1929. Ci si riferisce in particolare all'art. 1, secondo comma,
del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 411, concernente l'annullamento, da
parte del Ministro per le finanze, del decreto penale, ancorché
divenuto irrevocabile, nel caso di allegazione da parte degli
interessati della inesistenza del reato. Ma è evidente che non è per
ciò venuta meno la rilevata subordinazione, anche funzionale,
dell'Intendente di finanza nei confronti degli organi centrali.
5. - Per tutte le suesposte considerazioni questa Corte deve
dichiarare la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli
artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione, del n. 1 del primo
comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n.
4.
La dichiarazione di illegittimità di queste norme importa quale
necessaria conseguenza la incostituzionalità, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le altre norme, indicate nel
dispositivo, che, nella legge denunziata e nelle successive
disposizioni di coordinamento, risultano ad esse sistematicamente
collegate nel quadro della disciplina della competenza giurisdizionale
dell'Intendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del n. 1 del primo comma
dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale delle seguenti
norme della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4:
secondo comma dell'art. 14, limitatamente alle parole "prima che il
decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando sia stata fatta
opposizione":
n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si
tratti di ogni altro reato" e secondo comma dello stesso articolo;
primo comma dell'art. 26, limitatamente alle parole "di una
contravvenzione di competenza dell'Intendente di finanza o" e terzo
comma dello stesso articolo;
art. 27, secondo comma, n. 2, limitatamente alle parole "o che
sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di
condanna dell'Intendente";
artt. 37, 38, 39, 40 e dei commi primo e secondo dell'art. 41;
artt. 42, 43, 44, 45 e terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle
parole "innanzi all'Intendente di finanza";
norme contenute nell'art. 50, primo comma, nelle parti in cui si
prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di
condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione,
fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al
Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a
titolo di oblazione;
norme contenute nell'art. 51, primo comma, limitatamente al
riferimento al n. 2;
dichiara, altresì, sempre in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e
10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di
coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi
finanziarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte