Sentenza n. 60/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre
1993 dal Tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di
Cottonaro Massimo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Cenno del fatto
1. - Con ordinanza del 19 novembre 1993, il Tribunale di Marsala
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di dare
lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia
giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su delega
del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice medesimo.
Premesso che il pubblico ministero ha chiesto darsi lettura delle
dichiarazioni rese dall'imputato contumace ai Carabinieri che lo
avevano interrogato su delega del procuratore della Repubblica, il
giudice remittente osserva che la disciplina posta dall'art. 513 del
codice di procedura penale, secondo cui è possibile la lettura delle
sole dichiarazioni rese dall'imputato contumace o assente al pubblico
ministero o al giudice per le indagini preliminari, con esclusione
della possibilità di utilizzare l'interrogatorio reso dal medesimo
alla polizia giudiziaria, anche quando essa abbia operato su delega
del pubblico ministero, non appare sorretta da alcuna giustificazione
razionale: ciò in quanto la polizia giudiziaria, quando procede a
norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, quale organo
delegato, è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni che regolano
l'interrogatorio diretto del pubblico ministero, ivi comprese quelle
che impongono la contestazione degli elementi esistenti a carico
dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova emerse a suo
carico.
D'altro canto, prosegue il giudice a quo, tale disciplina stride
con quella posta dall'art. 503, quinto comma, del codice di procedura
penale, che, mediante il meccanismo delle contestazioni, consente la
utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dall'imputato
presente.
Inoltre, essendo comunque riferibile all'ufficio del pubblico
ministero l'interrogatorio raccolto su sua delega dalla polizia
giudiziaria, non si comprende perché, in caso di assenza o
contumacia dell'imputato, si possa dare lettura delle sole
dichiarazioni da esso rese direttamente al pubblico ministero.
Ciò comporta, ad avviso del remittente, in primo luogo, una
irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si trovano,
sostanzialmente, nella medesima posizione processuale: infatti,
quello che ha reso le precedenti dichiarazioni alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero potrà impedire, con
l'assenza o la contumacia, l'utilizzabilità di esse, mentre lo
stesso risultato non potrà essere conseguito dall'altro, il cui
interrogatorio sia stato raccolto direttamente dallo stesso ufficio
del pubblico ministero. Inoltre, la norma impugnata determina anche
una discriminazione della pubblica accusa rispetto alla difesa, in
ordine all'acquisizione ed utilizzazione delle prove, consentendo
all'imputato, dopo aver reso dichiarazioni confessorie nel rispetto
delle garanzie previste per gli interrogatori dinanzi all'autorità
giudiziaria, di evitarne la utilizzazione rendendosi contumace.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che l'interpretazione della normativa
impugnata fornita dal giudice a quo non appare condivisibile, in
quanto si sofferma sul solo dato testuale della norma (che non fa
espresso riferimento all'interrogatorio effettuato dalla polizia
giudiziaria) e non alla sostanza giuridica di tale disposizione.
Infatti, l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero, svolgendosi con le medesime modalità
garantistiche di quello condotto dall'autorità giudiziaria, è
senz'altro equiparabile a quest'ultimo e ne può quindi essere data
lettura, ricorrendone le altre condizioni di legge. La mancata
espressa previsione nell'art. 513 si spiega, conclude l'Avvocatura,
da un lato, in quanto la questione è risolvibile interpretativamente
sulla base degli ordinari principi in tema di delega e di attività
delegata e, dall'altro, poiché la possibilità di delegare
l'interrogatorio è stata introdotta solo con il decreto legge n.
306/92, che ha modificato l'art. 370 del codice di procedura penale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Marsala solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, in
quanto, nel disporre che sia data lettura dei verbali delle
dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato (contumace, assente
o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) "al pubblico ministero o al
giudice", esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni
rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa
effettuato su delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370
del codice medesimo.
Ad avviso del remittente, la norma viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto la anzidetta preclusione appare sfornita di
razionale giustificazione, dato che l'interrogatorio compiuto dalla
polizia giudiziaria su delega è soggetto alle medesime prescrizioni
di quello assunto direttamente dal pubblico ministero, al quale è
comunque riferibile; si verifica, inoltre, una discrasia con la
disciplina di cui all'art. 503, quinto comma, del codice di procedura
penale, che consente, mediante il meccanismo delle contestazioni,
l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato presente alla
polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero; ne deriva, infine, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati
(nonché, per gli stessi motivi, tra accusa e difesa), in quanto
quello che ha reso le dichiarazioni alla polizia giudiziaria può
impedirne - con l'assenza, la contumacia o il rifiuto di sottoporsi
all'esame - la lettura, mentre l'imputato che le ha rese direttamente
al pubblico ministero non può conseguire analogo risultato.
2. - Va premesso che, nell'esaminare la questione, questa Corte
ritiene di doversi attenere alla interpretazione della norma
impugnata fornita dal giudice a quo, la quale, secondo l'Avvocatura
dello Stato, sarebbe invece superabile sulla base dei principi
generali in materia di atti delegati.
Tale interpretazione, infatti, oltre a non risultare contraddetta
da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla
formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio
rilievo ermeneutico, con quella adottata nel citato art. 503, quinto
comma, del codice di procedura penale (anch'esso compreso nel capo
relativo all'istruzione dibattimentale), nel quale è espressamente
previsto che siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se
utilizzate per le contestazioni, oltre alle dichiarazioni (alle quali
il difensore aveva il diritto di assistere) assunte dal pubblico
ministero, anche quelle assunte "dalla polizia giudiziaria su delega
del pubblico ministero".
3.1. Al di là del caso specifico che concerne l'istituto
dell'interrogatorio, la censura del remittente investe, in generale,
l'art. 513 (più specificamente il primo comma) del codice di
procedura penale, in quanto determina una preclusione, in ordine al
regime di utilizzazione - mediante lettura - degli atti di indagine,
basata sulla distinzione tra atti compiuti direttamente dal pubblico
ministero ed atti da questo delegati alla polizia giudiziaria.
La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della assoluta
irragionevolezza di tale disparità di disciplina.
3.2. In relazione alla medesima disposizione ora di nuovo in
esame, questa Corte, nella sentenza n. 476 del 1992, ritenne che
certamente non fosse irrazionale la scelta del legislatore di
escludere dalla possibilità di lettura le sommarie informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice
di procedura penale: e ciò in considerazione della sostanziale
differenza che intercorre, sotto l'angolo visuale delle garanzie
difensive dell'imputato, tra tale atto e l'interrogatorio effettuato
dall'autorità giudiziaria, soltanto quest'ultimo dovendosi svolgere
secondo le modalità stabilite dall'art. 65 del codice (obbligo di
contestare alla persona sottoposta alle indagini il fatto
attribuitole, di renderle noti gli elementi di prova a carico, di
comunicargliene - salvo che ne possa derivare pregiudizio per le
indagini - le fonti, nonché di invitare la persona stessa ad esporre
quanto ritiene utile per la sua difesa).
Nella successiva ordinanza n. 176 del 1993, resa sulla medesima
questione, questa Corte, nel ribadire quanto già affermato nella
predetta sentenza, ebbe anche modo di osservare come non fosse
pertinente il raffronto con l'art. 503, quinto comma, del codice di
procedura penale, poiché esso concerneva "l'interrogatorio compiuto
dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero .. cioè
un atto che non può non essere soggetto - a differenza delle
sommarie informazioni ex art. 350 - alla disciplina prevista in via
generale per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata
dall'art. 65 del codice di procedura penale".
La medesima ratio decidendi delle citate pronunce, fondata
sull'aspetto delle garanzie difensive dell'imputato, non può che
condurre, nella fattispecie ora in esame, alla opposta conclusione.
Come già detto, l'interrogatorio effettuato dalla polizia
giudiziaria a ciò delegata (possibilità introdotta - per i soli
indagati in stato di libertà - dal decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito nella legge n. 356 del 1992, che ha modificato l'art. 370,
primo comma, del codice) si svolge, in conformità ai principi
generali in materia di attività delegata, con le stesse modalità di
quello compiuto personalmente dal pubblico ministero: è soggetto
anch'esso, in particolare, alla disciplina garantistica dettata dal
citato art. 65, nonché dall'art. 364 del codice (relativo alla
nomina del difensore), ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia
della presenza obbligatoria del difensore (art. 370, primo comma, del
codice di procedura penale).
Ne deriva che risulta del tutto priva di razionale giustificazione
una disciplina, quale quella in esame, che determina una disparità
nel regime di utilizzazione processuale tra interrogatorio diretto ed
interrogatorio delegato, in deroga al criterio - seguito nello stesso
codice (cfr. il citato art. 503, quinto comma) - della assimilazione,
anche sotto tale profilo, tra atti diretti ed atti delegati.
3.3. Le medesime considerazioni dianzi esposte non possono non
valere anche in ordine agli altri atti delegabili ai sensi dell'art.
370, primo comma, del codice di procedura penale (nel testo
modificato dal decreto-legge n. 306/92), e, in particolare, al
confronto, per il quale pure è prevista, come per l'interrogatorio
delegato (della cui natura del resto partecipa), l'assistenza
necessaria del difensore.
In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le
condizioni, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni
dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data
lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte