Corte costituzionale

Ordinanza n. 602/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e

terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10

giugno 1985 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta al

n. 872 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società

assicuratrice aveva richiesto ad un assicurato il pagamento del

premio di un contratto d'assicurazione R.C.A. - stipulato il 28

luglio 1982, scaduto dopo un anno ma ulteriormente rinnovato per

mancanza di tempestiva disdetta - il Pretore di Torino, con ordinanza

emessa il 10 giugno 1985, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione al secondo comma dell'art. 41 della

Costituzione, dell'art. 1901, secondo e terzo comma del codice

civile;

che la disposizione viene denunziata nella parte in cui

riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato, che

- tenuto al rinnovo del contratto per responsabilità civile ex art.

1 della legge n. 990 del 1969 ("Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti") - abbia stipulato nuovo contratto per lo

stesso rischio con altro assicuratore, il diritto di chiedere il

pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria

garanzia assicurativa per soli quindici giorni dalla convenuta

scadenza;

che, a parere del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato

sarebbe indotto al puntuale pagamento dei premi in virtù delle

sanzioni previste dalla citata legge n. 990 del 1969 per effetto

dell'obbligatorietà dell'assicurazione; in secondo luogo, non vi

sarebbe alcuna diminuzione del portafoglio globale delle Compagnie

assicuratrici, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (cfr.

sent. n. 18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che

non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo con

altra;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per

la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza;

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa

la rilevanza della questione nel giudizio in corso dinanzi a lui,

limitandosi ad affermare genericamente che la pretesa di parte

attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresì

svolto considerazioni che non attengono direttamente alla natura

privatistica del rapporto assicurativo in argomento, ovvero

prospettano diversi assetti legislativi per il regime della

risoluzione del contratto stesso;

che, pertanto, il giudizio di costituzionalità non può essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1901, secondo e terzo comma,

del codice civile, sollevata dal Pretore di Torino, in relazione

all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:602 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte