Corte costituzionale

Ordinanza n. 605/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 713, primo

comma, e 714 del codice di procedura civile, in relazione all'art.

75, secondo comma, dello stesso codice e all'art. 4, terzo comma,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio"), promosso con ordinanza emessa il 24

ottobre 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente

tra Crapanzano Gaetano e Crapanzano Catena, iscritta al n. 299 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 ottobre 1986 (R.O. n.

299/1987), il Tribunale di Torino ha sollevato, nel corso del

giudizio civile per l'interdizione di Catena Crapanzano, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del

codice di procedura civile "in relazione agli artt. 75, secondo

comma, del codice di procedura civile e 4, terzo comma, della legge

n. 898 del 1970 per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione";

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, nella

parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di

inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale

per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da

malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto,

l'esercizio del diritto di difesa, contrasterebbero con i parametri

costituzionali invocati;

che, nell'ordinanza di rimessione, si sostiene fra l'altro che

il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione

consisterebbe nella negata possibilità per l'infermo di mente -

incapace naturale - di partecipare attivamente al procedimento;

che la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,

secondo il giudice a quo, sarebbe rappresentata da una disparità di

trattamento tra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed

altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello

penale, è prevista la possibilità di nominare un curatore speciale

per l'incapace naturale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 41 del 1988, ha

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 75, comma secondo, del codice di procedura

civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della

Costituzione;

che l'ordinanza de qua, benché si riferisca ad altre norme,

tuttavia considera la medesima questione;

che, di conseguenza, valgono nel caso considerato gli argomenti

già sviluppati nella precedente decisione;

che, in particolare, l'esistenza di alcune deroghe al principio

fissato dall'art. 75 del codice di procedura civile (che collega la

rappresentanza processuale alla incapacità legale) non dimostra che

si debba ricorrere alla nomina di un curatore speciale per gli

incapaci naturali nei procedimenti di interdizione e di

inabilitazione, a causa della particolare valenza che essi hanno

sullo status delle persone (sicché la nomina di un curatore speciale

potrebbe equivalere ad un'anticipazione del giudizio definitivo);

che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 713, primo comma, e 714 del codice di

procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:605 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte