Sentenza n. 61/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42legge 230/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 42
della legge regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n.
104, 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) e 18 della legge
21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed
iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed
iscritta al n. 231 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 232 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile promosso da Adragna Pia, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n.
233 del Reg. ord. 1956;
5) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile promosso da Sieri Pepoli Giuseppina, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 234 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Giuseppe Rubino per D'Alì
Giacomo, Adragna Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, l'avv. Massimo Severo
Giannini per l'Ente di Riforma e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore per
l'agricoltura e foreste della stessa Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Davanti la Corte d'appello di Palermo pendevano cinque procedimenti
civili promossi, contro l'Assessorato regionale siciliano agricoltura e
foreste e contro l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS), in
numero di tre da D'Alì Giacomo e gli altri rispettivamente da Adragna
Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, per opposizione avverso il piano di
ripartizione dei terreni di loro proprietà. In tale sede la difesa
degli appellanti rinnovava la eccezione di illegittimità
costituzionale, non accolta in primo grado, degli artt. 42 della legge
regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8
della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e 18 della legge 21
ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), in quanto lesivi del diritto al
giusto indennizzo garentito dall'art. 42 della Costituzione.
La Corte d'appello di Palermo, con distinte ordinanze del 25 aprile
1956 dall'identico contenuto per ciascun procedimento sopra indicato,
ritenuto che i giudizi non potessero definirsi indipendentemente dalla
risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale,
e ritenuta altresì la medesima non manifestamente infondata, rimetteva
gli atti a questa Corte, sospendendo i procedimenti.
Le ordinanze furono notificate il 9 giugno 1956 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicate l'11 successivo ai Presidenti della
Camera, del Senato e del Consiglio regionale siciliano, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25, 28 luglio e 4 agosto
1956 e in quella della Regione siciliana del 27 luglio 1956. Il 27
giugno 1956 furono depositate gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione siciliana e
dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della stessa Regione, tutti
rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le
deduzioni della difesa dei proprietari, costituita dagli avvocati prof.
Giuseppe Chiarelli e Domenico Rubino e dagli avvocati Giuseppe Rubino e
Guido Aula. Il 28 luglio 1956 interveniva nel giudizio l'Ente per la
riforma agraria in Sicilia (ERAS), rappresentato dall'avv. prof. M. S.
Giannini. Il 14 marzo 1957 furono depositate le memorie illustrative
della difesa di D'Alì Giacomo e dell'Avvocatura dello Stato
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le deduzioni degli intervenuti sono identiche per tutti e cinque i
giudizi e possono così riassumersi.
I proprietari espropriati eccepiscono che l'art. 42 della legge
regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria
in Sicilia, e le norme, in esso richiamate, delle leggi nazionali 12
maggio 1950, n. 230 (artt. 7 e 8), e 21 ottobre 1950, n. 841 (art.
18), sono viziati da illegittimità costituzionale per violazione dello
art. 42 della Costituzione, che subordina ogni provvedimento ablativo
della proprietà privata alla corresponsione di un indennizzo. Tale
indennizzo deve essere giusto, cioè congruo, il che significa che per
la sua misura deve applicarsi il criterio della corrispondenza al
valore venale del bene al momento dell'espropriazione, criterio che si
desume dalla legge generale in materia (legge sulle espropriazioni per
pubblica utilità del 1865), alla quale del resto la stessa legge
regionale siciliana fa rinvio (art. 52). Secondo la difesa, invece,
l'indennizzo previsto dalle norme impugnate sarebbe uno pseudo
indennizzo, di gran lunga inferiore al valore effettivo del bene. E
ciò: a) sia in relazione al metodo di valutazione, basato sul valore
del bene accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio (valore riconosciuto, anche legislativamente, inferiore a
quello reale); b) sia in relazione all'epoca di valutazione, assai
lontana dall'entrata in vigore della legge siciliana e dall'attuazione,
ancora in corso, della riforma, oltre tutto in un periodo di successive
gravissime differenze di valore; c) sia in relazione al momento del
pagamento il quale, per l'osservanza del principio del giusto
indennizzo dovrebbe essere coevo all'atto di esproprio e dovrebbe
essere tale da costituire, nella disponibilità della somma, una
effettiva reintegrazione economica, mentre per le norme impugnate è
dilazionato nel tempo e sarà eseguito (ma non si sa ancora quando) in
titoli speciali di dubbia commerciabilità e ancora più dubbia
stabilità di valore. Pertanto la difesa dei proprietari espropriati
così conclude: "Voglia la Corte costituzionale dichiarare la
illegittimità costituzionale della norma dell'art. 42 della legge
della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e di quelle, da essa
richiamate, contenute negli artt. 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n.
230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841".
Secondo l'Avvocatura dello Stato di tratta di stabilire se la
Costituzione attribuisce al legislatore un potere discrezionale nella
determinazione della contropartita al sacrificio del diritto del
singolo; e a questo proposito gli artt. 42 e 44 della Costituzione non
sembrano porre alcun argine alla piena libertà del legislatore
ordinario. Anzi tutto nella norma costituzionale non si riscontra
l'attributo "giusto", ovvero "equo", né al silenzio della norma fa
riscontro un principio di pari natura costituzionale da doversi
rispettare, di modo che non è possibile fondare sull'art. 42 la tesi
di una stretta equivalenza economica tra bene espropriato ed
indennità. È poi da tener presente la possibilità che il
proprietario consegua dalla espropriazione, nella residua proprietà,
un vantaggio anziché un depauperamento onde la necessità di riferirsi
all'id quod interest, cioè all'effettiva perdita sofferta
dall'espopriato.
Discende da tali considerazioni che la potestà discrezionale del
legislatore è una esigenza inderogabile, con l'adozione di criteri
convenzionali "tariffari".
Tale esigenza si avverte ancora di più nell'esame dell'art. 44
della Costituzione, in ispecie dove tale norma assegna al legislatore
la realizzazione della riforma fondiaria attraverso la limitazione
della grande proprietà terriera e la redistribuzione della terra. Si
spiega così che la Costituzione parli di indennizzo all'art. 42 e 43 e
ne taccia all'art. 44. Ciò non significa che si possa dare ingresso
nell'ordinamento all'istituto della confisca. Si tratta di un problema
di equilibrio tra varie esigenze, problema che è e resta politico.
Quindi spetta al legislatore stabilire l'optimum tra sacrificio della
proprietà del singolo e onere per la collettività.
In base a tali rilievi l'Avvocatura conclude: "Si chiede che
piaccia alla Corte costituzionale proclamare la piena legittimità
costituzionale dell'art. 42 della legge regionale di riforma agraria 27
dicembre 1950, n. 104, degli artt. 7 e 8 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e di ogni
altra disposizione ex adverso contestata".
L'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS) eccepisce anzi
tutto il difetto di giurisdizione del giudice di merito che ha emesso
l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte. Infatti, mentre il
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana dichiarò
la sua competenza in ordine ai provvedimenti di approvazione dei piani
di conferimento e di assegnazione per i procedimenti di riforma
agraria, l'autorità giudiziaria ordinaria del pari affermò la propria
competenza in ordine ai medesimi atti; tuttavia di recente la Corte di
cassazione ha deciso per la competenza del giudice amministrativo.
Nel merito, l'ERAS sostiene che tutta la questione si riduce a
stabilire se sia conforme al precetto costituzionale il criterio usato
dal legislatore per la determinazione dell'indennità di trasferimento
dei terreni conferiti dal proprietario. Il che conduce ad individuare
come unica norma costituzionale da tener presente nelle presenti
controversie quella contenuta nel terzo comma dell'art. 42 della
Costituzione, con esclusione sia delle altre norme di detto articolo,
sia delle norme dell'art. 44. Il ragionamento dei proprietari si
fonderebbe sulla illazione che l'art. 42, terzo comma, abbia elevato a
procedimento tipo il procedimento di espropriazione per pubblica
utilità del diritto comune, onde la pretesa che tutti i procedimenti
ablatori debbano prevedere il versamento dell'indennità
contemporaneamente al provvedimento ablativo, il pagamento in danaro,
l'adozione del valore venale come criterio di commisurazione
dell'indennità, ecc. Sennonché è arbitrario voler vedere tutte
queste nozioni nella norma costituzionale. Questa, infatti, stabilisce
soltanto la necessità dell'indennizzo. Non può, pertanto, dirsi
incostituzionale un istituto nel quale si prevede il pagamento
dell'indennità in un periodo successivo a quello della emanazione del
provvedimento ablatorio. Come pure non può dirsi incostituzionale un
mezzo di pagamento dell'indennità diverso dal danaro; anche qui manca
una norma costituzionale che esplicitamente lo preveda, e del resto nel
nostro diritto si conoscono permute obbligatorie, pagamenti in natura
di obbligazioni pubbliche, ecc.
Circa poi la "giustezza" della indennità, l'ERAS rileva che il
principio della indennità giusta è nello stesso concetto giuridico di
indennità. Tuttavia ciò non vuol dire che indennità giusta
significhi necessariamente valore venale del bene espropriato. Ci sono
casi in cui l'indennità commisurata al valore venale sarebbe ingiusta
per eccesso, come nel caso di espropriazioni per l'attuazione dei piani
regolatori. Non esiste un solo criterio per determinare quale sia
l'indennità giusta: nello stesso codice civile esistono vari criteri
al riguardo (rimborso spese, somma minore fra lo speso e il migliorato,
valore delle migliorie, ecc.). Lo stesso avviene nei procedimenti
ablatori, che si inseriscono nel seno di una più vasta attività che i
pubblici poteri esplicano per un fine di elevamento sociale. Sarebbe
quindi ingiusto in tali casi corrispondere al proprietario il valore
venale in quanto oltre tutto è lo stesso proprietario che viene a
ricevere un beneficio economico. L'ERAS conclude pertanto perché
questa Corte voglia dichiarare la legittimità costituzionale delle
norme impugnate.
In una memoria illustrativa depositata il 14 marzo 1957 la difesa
del D'Alì replica anzi tutto alla eccezione dell'ERAS sul difetto di
giurisdizione del giudice di merito di cui innanzi, osservando che
l'orientamento della Cassazione non può riguardare le presenti
controversie, in quanto si riferisce alla ipotesi di omessa
determinazione dell'indennità e non a quella di violazione del diritto
soggettivo dell'indennità, che costituisce invece l'oggetto delle
cause in esame.
L'Avvocatura dello Stato, mentre dichiara "fuori tema" l'articolo
44 della Costituzione è ad esso che in definitiva si riporta per
fondare la pretesa discrezionalità. Al contrario le leggi di riforma
agraria solo genericamente si riallacciano a detto articolo, in quanto
sono dirette al razionale sfruttamento del suolo e a stabilire equi
rapporti sociali. Fuori di ciò gli istituti da tali leggi previsti,
rivolti ad attuare parziali trasferimenti di proprietà, non possono
essere considerati dall'art. 44. Con l'adottare il sistema
dell'espropriazione invece il legislatore ha fatto ricorso all'art. 42
della Costituzione, il quale pertanto costituisce il limite del potere
del legislatore ordinario. L'art. 42 non contiene soltanto la
enunciazione di un principio giuridico costituzionalmente garentito, ma
rientra fra i principi generali qualificatori dello Stato, in quanto
determinano i suoi poteri e i limiti di questi, in particolare i modi e
i limiti dell'intervento dello Stato stesso nella disponibilità dei
beni privati. Se la dichiarazione di "interesse generale" della riforma
agraria costituisce il presupposto per la espropriazione, la
corrispondenza dell'indennizzo al valore effettivo del bene espropriato
resta l'altro presupposto necessario della legittimità della
espropriazione stessa. Qualunque sia la definizione tecnica che voglia
assumersi della discrezionalità, è pacifico che essa non potrà mai
significare arbitrio.
Contro la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale
esisterebbe l'obbligo di indennizzare, ma l'obbligo stesso si deve
considerare soddisfatto qualunque sia la misura dell'indennizzo, anche
se questo sia fissato in misura simbolica, e ciò per l'asserito potere
discrezionale del legislatore nella determinazione della contropartita
del sacrificio del singolo, si obietta che invece una cosa è certa: ed
è che l'obbligo di indennizzare non può essere soddisfatto che con il
pagamento di un indennizzo che sia veramente tale, e il legislatore
ordinario non si uniforma al principio col chiamare indennizzo quello
che tale non può essere considerato.
Si precisa infine che l'art. 42 non può mutare in relazione ai
diversi tipi di procedimenti ablativi. Quali che siano le
caratteristiche di un procedimento ablativo, se effetto di esso è la
privazione coattiva della proprietà basta questo perché agisca la
norma dell'art. 42. D'altro canto il riferimento dell'indennizzo
all'entità del sacrificio invece che al valore del bene non può
valere ad alterare il significato stesso di "indennizzo": questo per
essere tale deve coprire l'intero valore obiettivo del bene. In
conclusione, se l'indennizzo, pur considerato come corrispondente al
sacrificio, implica in ogni caso la determinazione del valore del bene,
tale valore non può intendersi che come valore economico, il che in
una economia di mercato significa valore venale. Di ciò non si è
tenuto conto nelle leggi impugnate in cui si riscontra la mancanza di
una reale e consapevole proporzione col valore venale.
Nella discussione orale sono state ribadite e illustrate le esposte
deduzioni. Considerato in diritto :
La Corte, stante la identità dell'oggetto, ha ravvisato la
opportunità della riunione dei cinque giudizi per la loro decisione
con unica sentenza.
In ordine alla questione della carenza di giurisdizione da parte
della Corte d'appello di Palermo, che ha emesso le ordinanze di cui in
epigrafe, questione sollevata nel foglio di deduzioni per l'ERAS in
data 27 giugno 1956, è da rilevare innanzi tutto che essa viene
presentata non tanto come una pregiudiziale di cui formalmente si
richieda la risoluzione, quanto piuttosto sotto la forma di un problema
generale proposto alla Corte affinché, come testualmente scrive il
deducente "essa voglia dettare una regola per l'avvenire".
Della questione stessa non è cenno nelle conclusioni, le quali si
limitano a richiedere, nel merito, la dichiarazione di legittimità
costituzionale delle norme impugnate; né il rappresentante dello ERAS
vi ha insistito nella discussione orale. La questione deve comunque
essere risoluta nel senso in cui questa Corte, in un caso analogo, ebbe
già a pronunciarsi nella sentenza n. 30 del 1957. Lo stabilire se il
giudice ordinario, che ha emesso le ordinanze da cui hanno avuto
origine gli attuali giudizi riuniti, fosse competente in ordine ai
provvedimenti di approvazione dei piani di conferimento e di
assegnazione, ovvero se fosse competente il giudice amministrativo,
darebbe luogo a indagini strettamente aderenti al merito delle
contestazioni pendenti davanti a quel giudice, ciò che non è
consentito in questa sede, data la separazione, che necessariamente
deve essere mantenuta, fra il giudizio principale e quello
pregiudiziale di legittimità costituzionale.
Nel merito, la Corte ritiene di dover dichiarare infondata la tesi
della difesa dei proprietari espropriati circa una pretesa
illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge regionale
siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e delle norme, da esso richiamate,
degli artt. 7 e 8 della legge nazionale 12 maggio 1950, n. 230, e
dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Secondo la difesa dei ricorrenti le norme predette sarebbero
costituzionalmente illegittime perché lesive del diritto
all'indennizzo, che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione
garentisce ai proprietari espropriati. A questo propostito si pone
come punto fermo, sul quale ripetutamente si insiste, che l'indennizzo,
per essere tale, deve corrispondere al valore effettivo del bene
espropriato, sì che l'espropriato di tanto sia indennizzato di quanto
è stato espropriato. Un indennizzo che non implichi questo rapporto di
netta equivalenza non sarebbe un indennizzo. Di qui la conseguenza che
al legislatore ordinario non spetterebbe quel potere discrezionale di
determinazione della misura e dei modi dell'indennizzo, che è invece
affermato dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa dello ERAS.
Questa interpretazione letterale, e in un certo senso meramente
etimologica ("rendere indenne"), del concetto di indennizzo non può
essere accolta. Essa prescinde del tutto dagli elementi storici e
sistematici che invece essenzialmente devono contribuire a
determinarla, e soprattutto difetta della necessaria considerazione
dello sviluppo e della evoluzione che il concetto di indennizzo ha via
via subito, attraverso le varie leggi relative alla espropriazione per
pubblica utilità.
La espropriazione per pubblica utilità ha avuto, nel susseguirsi
delle varie disposizioni di cui è stata oggetto, tutt'altro che una
disciplina uniforme, in ispecie per ciò che riguarda l'indennizzo.
Già il criterio della corrispondenza dell'indennizzo al giusto prezzo
che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di
compravendita, fissato dall'art. 39 della legge generale del 1865, non
ha avuto, né poteva avere, in pratica, un valore assoluto. Come
infatti è stato esattamente rilevato dalla dottrina, il riferimento al
prezzo della compravendita in una libera contrattazione non può
attuarsi, in quanto la libera contrattazione in effetti non sussiste e,
in luogo di essa, si verifica una cessione coatta, con la conseguenza
che il prezzo, anziché essere determinato in base alla legge economica
dell'offerta e della domanda, finisce col subire, sia pure con
l'intervento dei periti, una determinazione astratta e approssimativa,
in considerazione prevalente del pubblico interesse.
Ma le leggi speciali successive si allontanano ancor più dal
criterio di corrispondenza al valore venale dell'immobile, quale è
propugnato dalla difesa. Basti considerate, tra le molte altre che ad
esso si ispirarono, la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il
risanamento della città di Napoli e il R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981,
per il piano regolatore della città di Roma.
Nella prima, abbandonandosi il criterio del prezzo in libera
contrattazione, si stabiliva (art. 13) che l'indennità dovuta ai
proprietari degli immobili espropriati avrebbe dovuto essere
determinata sulla media del valore venale e sui fitti coacervati
dell'ultimo decennio, e in difetto della data certa dei fitti,
sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui
fabbricati. Nel secondo l'indennità di espropriazione era calcolata
sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data del
decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento
secondo le condizioni dell'immobile; e per le aree destinato a piazze,
strade e spazi di uso pubblico si stabiliva il ragguaglio
dell'indennità al puro valore venale del terreno, considerato
indipendentemente dalla sua edificabilità. Agli stessi criteri, o a
criteri analoghi, si ispirano molti altri provvedimenti legislativi,
come quelli relativi ai piani regolatori di Bologna, Novara, Milano,
Como, ecc.
La difesa dei proprietari espropriati non si è nascosta del tutto
la importanza di questi dati storici, ed anzi ha tentato di attenuarne
la portata, sostenendo che, in fondo, la legge per Napoli "non
conteneva che particolari modalità di determinazione del valore
venale". In realtà le disposizioni innanzi citate hanno un valore ben
più sostanziale.
Il fondamento di esse appare in tutta la sua evidenza sol che si
ponga mente al rapporto, che necessariamente deve essere stabilito, fra
la misura dell'indennizzo e gli scopi di pubblica utilità che sono il
motivo essenziale di queste disposizioni. Gli scopi di pubblica
utilità, proprio per questa loro natura e per i superiori interessi
che ne sono il presupposto, devono essere raggiunti; il che significa
che essi devono essere coordinati e contemperati il più possibile con
l'interesse privato, ma che non possono a questo essere subordinati, al
punto che una considerazione integrale di esso finisca praticamente per
impedire la realizzazione degli scopi di pubblica utilità. A questi
criteri, ai quali si sono ispirate le varie leggi di espropriazione nel
determinare la misura e i modi dell'indennizzo, non poteva non
ispirarsi anche l'art. 42 della Costituzione, nel far salvo
l'indennizzo ai proprietari. Non è ammissibile che proprio la
Costituzione, con tutte le finalità di progresso sociale che la
ispirano, abbia inteso, relativamente all'indennizzo, arrestarsi e
ritornare al criterio della effettiva corrispondenza al valore venale
dell'immobile, che già le leggi precedenti, nella considerazione di
finalità sociali, avevano superato.
Posta la necessità di coordinazione col pubblico interesse,
indennizzo non può significare quell'integrale risarcimento che la
difesa sostiene, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione
che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la Pubblica
Amministrazione può garentire all'interesse privato. Ciò importa che
la valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire
al massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di
un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari,
politici, che solo al legislatore può esser dato di compiere. La
commisurazione dell'indennizzo compiuta in base ai valori accertati per
l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziché in
danaro, la redimibilità di tali titoli solo a una certa epoca, ecc.
sono appunto criteri che rientrano, e legittimamente, nell'ambito di
quella valutazione.
Né varrebbe il dire che, fissato in tal modo il potere del
legislatore, ciò potrebbe condurre a considerare soddisfatto l'obbligo
dell'indennizzo qualunque sia la misura di esso, anche se meramente
simbolica. Intanto ciò non può affermarsi relativamente alla
commisurazione fatta nell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre
1950, n. 104, e nelle norme da essa richiamate. Ma comunque è evidente
che un indennizzo stabilito in misura simbolica sarebbe un indennizzo
inesistente. In tal caso la norma relativa verrebbe indubbiamente a
porsi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, e come tale
rientrerebbe sotto il controllo di questa Corte ai fini della
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Questa determinazione del concetto di indennizzo che risulta palese
dalla interpretazione dell'art. 42 della Costituzione, appare ancora
più manifesta se si addiviene al richiamo, che la stessa difesa dei
proprietari espropriati - sia pure in via generale - ammette che possa
farsi, dell'art. 44 della stessa Costituzione. Il razionale
sfruttamento del suolo e la instaurazione di equi rapporti sociali, che
questa norma pone come indirizzo generale al legislatore, costituiscono
superiori finalità al cui raggiungimento tutti gli altri interessi
debbono essere logicamente coordinati. E spetta appunto al legislatore
tener conto nella maggior misura possibile di tali interessi, sempre
nel quadro delle finalità generali alle quali la Costituzione si
ispira.
Quanto alla subordinata che la difesa del D'Alì propone alla fine
della sua memoria dell'11 marzo 1957, cioè che in ogni caso, anche ad
ammettere la possibilità di scostarsi dal valore venale dell'immobile,
questo avrebbe dovuto sempre tenersi presente, mentre in effetti - come
si assume - non sarebbe stato tenuto presente, è agevole obbiettare,
date le osservazioni di cui innanzi, che ciò che era necessario era un
concreto punto di partenza, riferibile al valore dell'immobile e questo
è stato fissato dagli artt. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui si riporta l'art. 42 della
legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, col riferimento,
appunto, "ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione
dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione proposta con le cinque ordinanze
del 25 aprile 1956 della Corte di appello di Palermo sulla legittimità
costituzionale degli artt. 42 della legge regionale siciliana di
riforma fondiaria del 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12
maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in
relazione all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte