Sentenza n. 615/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 311/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
12 luglio 1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della
carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e
segreterie giudiziarie), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1984 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Paolucci
Ercole, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Paolucci Ercole si appellava contro la sentenza con cui il
Pretore di Lanciano l'aveva condannato per lesioni colpose. La
dichiarazione di appello, presentata durante le ore di ufficio
dell'ultimo giorno utile nella cancelleria del Pretore, veniva
ricevuta dal segretario, data l'assenza di qualsiasi cancelliere in
servizio presso quella Pretura.
Nel motivare successivamente l'appello, il Paolucci si soffermava
preliminarmente sull'ammissibilità del gravame: sia perché le
"norme che precisano le funzioni del personale giudiziario della
carriera di concetto" dovrebbero intendersi "come abilitanti il
segretario giudiziario a ricevere una dichiarazione di impugnazione,
dato che lo riconoscono capace di assistere al processo", sia perché
l'appellante dovrebbe comunque essere posto in grado di utilizzare,
fra gli "strumenti consentiti dall'articolo 198 del codice di
procedura penale, quello da lui ritenuto più conveniente". Sempre in
via preliminare, ma subordinatamente, eccepiva, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2
della legge 12 luglio 1975, n. 311, e dell'art. 198 del codice di
procedura penale, "per la parte in cui non consentono al
cittadino-imputato di proporre, senza affrontare la minima spesa,
dichiarazione di impugnazione presso la cancelleria del giudice,
quando per carenze degli organici manchi chi è preposto a ricevere
la dichiarazione stessa".
Il Tribunale di Lanciano disattendeva le argomentazioni addotte
dall'appellante in ordine all'ammissibilità del gravame, insistendo,
in particolare, sull'obbligo dell'imputato di utilizzare uno degli
altri mezzi consentiti dall'art. 198 del codice di procedura penale
per presentare la dichiarazione di impugnazione. Riteneva, poi,
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dalla difesa.
2. - Ricorreva per cassazione l'imputato, formulando
sostanzialmente le medesime doglianze prospettate nell'atto di
appello e riproponendo la questione di legittimità costituzionale
disattesa dal Tribunale.
La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha, con ordinanza
del 9 novembre 1984, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
2 della legge 12 luglio 1975, n. 311, "nella parte in cui non
consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere
mancante o assente nel compimento di atti non rinviabili, e
particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione
nel processo penale".
Dopo aver richiamato le ragioni che hanno condotto il legislatore a
mettere a disposizione del soggetto legittimato "strumenti" diversi
per effettuare la dichiarazione di impugnazione, il giudice a quo
rileva come tali "alternative" siano state predisposte nell'interesse
esclusivo della parte interessata, cosicché "l'impugnante non è
tenuto ad utilizzare uno strumento subordinato quando il primo non
sia obiettivamente agevole": egli è, infatti, "semplicemente
abilitato a scegliere alternativamente quello che ritiene più
conveniente, senza doverne dare alcuna giustificazione. Tutti sono
perciò ugualmente e contemporaneamente a sua disposizione, ma
nessuno è da ritenersi imposto a preferenza di un altro, sia pure in
situazioni contingenti".
Non a caso, del resto, l'art. 198, primo comma, del codice di
procedura penale si esprime "nella classica forma imperativa", tanto
da lasciare intendere che il cancelliere, come non può rifiutarsi di
ricevere la dichiarazione, così non può "essere esonerato da tale
funzione". All'impugnante, quindi, non è in alcun modo opponibile
l'inidoneità dell'ufficio a ricevere la dichiarazione: "deficienze
di organici, contingenze organizzative o altre difficoltà analoghe
non possono essere poste a suo carico".
Tutto ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2 della legge
12 luglio 1975, n. 311, il segretario non sia abilitato a ricevere la
dichiarazione di impugnazione, che dovrebbe, quindi, essere
necessariamente ricevuta dal cancelliere, in quanto unico soggetto
legittimato all'autenticazione degli atti e, nel caso di specie,
all'autenticazione della dichiarazione dell'impugnante. Donde la
conseguenza che colui il quale intenda impugnare il provvedimento di
un giudice presso cui non vi sia un cancelliere in servizio non solo
verrebbe vulnerato nel diritto di azione e difesa, ma subirebbe anche
violazione del principio di eguaglianza "rispetto ad altri cittadini
che sono giudicati da uffici cui è addetto stabilmente il
cancelliere".
Stante la tassatività dell'indicazione delle rispettive
attribuzioni del personale direttivo (cancellieri) e del personale di
concetto (segretari), la legge 12 luglio 1975, n. 311 - prosegue
l'ordinanza di rimessione - non può essere interpretata
"estensivamente" ad opera del giudice: ma, poiché essa determina
violazione degli indicati precetti costituzionali, solo la Corte
costituzionale potrebbe interpretare la norma denunciata nel senso
che "il personale della carriera di concetto è autorizzato ad
esercitare le attribuzioni del cancelliere mancante o assente per il
compimento di speciali atti urgenti, e particolarmente di quelli
soggetti a termini perentori, la cui scadenza farebbe decadere il
titolare del diritto dalla possibilità di esercitarlo", e ciò in
corrispondenza a quanto stabilito dall'art. 1, ultimo comma, della
legge n. 311 del 1975 ("il personale della carriera direttiva... ne
esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi
diversamente").
Del resto - conclude il giudice a quo - l'attribuzione "sia pure
in via eccezionale" delle anzidette funzioni al segretario non può
ritenersi estranea alla sua "professionalità", non foss'altro
perché nel verbale di udienza, atto pubblico facente piena prova
fino a querela di falso, egli attesta quanto avviene al dibattimento.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16, prima serie speciale, del
23 aprile 1986.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Ad avviso della Corte di cassazione, l'art. 2 della legge 12
luglio 1975, n. 311 "nella parte in cui non consente al segretario
giudiziario di sostituire il cancelliere mancante o assente nel
compimento di atti non rinviabili, e particolarmente nella ricezione
della dichiarazione di impugnazione nel processo penale",
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, potendo "creare impedimenti all'esercizio dei diritti
di agire e di difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma,
Cost.) e determinare diseguaglianza di trattamento (art. 3, secondo
comma, Cost.)";
2. - Tenuto conto della rilevanza, l'oggetto della questione deve
intendersi circoscritto alla norma che non consente al segretario
giudiziario (rectius, ai segretari addetti alle cancellerie
giudiziarie) di "sostituire" il cancelliere mancante od assente
"nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo
penale". Il dubbio di legittimità risulta, infatti, sollevato con
riguardo ad un caso in cui - recatosi l'imputato nella cancelleria di
una pretura durante le ore d'ufficio dell'ultimo giorno utile per
appellare una sentenza di quel pretore e consegnata la relativa
dichiarazione al segretario, data l'assenza "di qualsiasi cancelliere
in servizio presso la Pretura" stessa - l'impugnazione proposta è
stata ritenuta inammissibile dal giudice di appello proprio perché
ricevuta da un segretario. L'argomentazione a tal fine addotta è
sintetizzabile nei seguenti termini: "nella impossibilità di
proporre la dichiarazione al cancelliere", che, a norma dell'art.
198, primo (nonché terzo) comma, del codice di procedura penale, è
l'unico funzionario legittimato a ricevere la dichiarazione di
impugnazione, l'"imputato avrebbe dovuto utilizzare un altro dei
mezzi consentiti" dal medesimo articolo e, più specificamente, la
trasmissione della dichiarazione scritta per raccomandata o per
telegramma.
3. - Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'imputato
contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte di
cassazione prende le mosse dalle eccezioni di legittimità
costituzionale avanzate, sotto vari profili (artt. 3, 23, 24 e 25
della Costituzione), dalla difesa dell'imputato sia nei confronti
dell'art. 198 del codice di procedura penale sia nei confronti
dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n. 311 "per la parte in cui
non consentono all'imputato di proporre dichiarazione di impugnazione
presso la cancelleria del giudice, quando per carenza degli organici
manchi chi è preposto a ricevere la dichiarazione stessa",
accantonando, però, subito ogni richiamo agli artt. 23 e 25 della
Costituzione. Escluso, altresì, che "si possa dubitare della
conformità" ai princìpi di cui agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma "dell'art. 198 del codice di procedura penale, che
correttamente attribuisce al cancelliere la funzione di ricevere la
dichiarazione di impugnazione", la Corte di cassazione fa, invece,
propri i dubbi sulla conformità a tali princìpi dell'art. 2 della
legge 12 luglio 1975, n. 311. E ciò perché - a differenza dell'art.
1 della stessa legge, che, intitolato alle attribuzioni del personale
della carriera direttiva, detta un apposito comma, il quarto ed
ultimo, per assicurare i servizi "in caso di mancanza o di assenza
del personale di concetto", demandando l'esercizio delle relative
attribuzioni al personale direttivo "sino alla definitiva revisione
dei ruoli organici" - l'art. 2, intitolato alle attribuzioni del
personale della carriera di concetto, non autorizza in alcuna delle
sue parti questo personale ad esercitare le attribuzioni del
personale direttivo mancante o assente, nemmeno quelle relative
all'autenticazione degli atti soggetti a termine perentorio. Con la
conseguenza che, in caso di mancanza o di assenza del cancelliere, il
titolare del diritto di compiere uno di tali atti viene privato della
possibilità di esercitarlo.
4. - Premesso che la legge 12 luglio 1975, n. 311 "è tassativa
nell'indicazione delle attribuzioni del personale direttivo
(cancellieri) e di concetto (segretari) degli uffici giudiziari", il
giudice a quo esclude che l'art. 2 possa "essere interpretato
estensivamente ad opera del giudice": salvo a soggiungere che
un'interpretazione estensiva "nel senso che il personale della
carriera di concetto è autorizzato ad esercitare le attribuzioni del
cancelliere mancante o assente per il compimento degli atti soggetti
a termini perentori", potrebbe "dare soltanto la Corte
costituzionale", tenendo conto anche del fatto che si tratta di una
"funzione" non estranea alla "professionalità" del segretario
"considerato che già nel verbale dell'udienza formale egli attesta
in un atto pubblico facente fede sino a querela di falso - sia pure
insieme al giudice - quanto avviene nel dibattimento".
Ma, a parte ogni rilievo sui limiti entro i quali questa Corte è
in grado di sovrapporre una sua interpretazione a quella che l'organo
chiamato ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge indica
come la sola praticabile nella specie, il contrasto fra il dettato
dell'art. 1 ed il dettato dell'art. 2 della legge 12 luglio 1975, n.
311, è talmente vistoso da precludere che al silenzio del secondo
possa venire attribuito un significato equivalente all'espressa, e
per giunta eccezionale, previsione racchiusa nel comma finale del
primo.
5. - Tuttavia - pur dovendosi riconoscere che l'art. 2 della legge
12 luglio 1975, n. 311, non legittima il segretario a sostituire il
cancelliere mancante o assente nella ricezione della dichiarazione di
impugnazione nel processo penale e pur dovendosi, al tempo stesso,
ammettere che il diritto di proporre impugnazione subirebbe un non
giustificabile pregiudizio qualora, in presenza del segretario, ma in
mancanza o in assenza del cancelliere, la persona legittimata ad
esercitare quel diritto si trovasse nell'impossibilità di farlo
validamente - la questione non è fondata.
È stata la stessa Corte di cassazione, dapprima con una sentenza
delle Sezioni penali unite, pronunciata (27 aprile 1985) e depositata
(27 giugno 1985) quando ancora l'ordinanza in esame non era pervenuta
a questa Corte, e poi con un'analoga pronuncia di una Sezione penale
singola (la VI, 27 novembre 1986), a chiarire - ponendo fine ad un
contrasto giurisprudenziale sorto in seguito al d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077, cui risalgono, da un lato, l'inquadramento dei
cancellieri nella carriera direttiva ordinaria dello Stato e,
dall'altro, il conferimento della qualifica di segretario ai
funzionari della carriera di concetto - che l'esercizio, ad opera di
un segretario, di incombenze riservate al personale della carriera
direttiva integra semplicemente un'irregolarità interna all'ufficio
di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza. In quanto tale,
cioè in quanto mera irregolarità interna, la circostanza che la
dichiarazione di impugnazione sia ricevuta dal segretario non può
rendere invalido l'atto posto in essere da un soggetto processuale
estraneo, per definizione, a quell'ufficio, così addivenendosi,
grazie all'interpretazione fatta propria dalle Sezioni unite, ad una
conclusione perfettamente in linea con l'esigenza che le carenze
organizzative degli uffici non producano effetti irreparabili a danno
delle parti.
6. - Tutto ciò non significa che le irregolarità debbano essere
tollerate e, tanto meno, che debbano essere consentite.
All'ordinamento il compito di ovviarvi, prevenendole adeguatamente.
La stessa soluzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 12 luglio 1975, n. 311, riveste carattere di provvisorietà,
essendone stata prestabilita la vigenza "sino alla definitiva
revisione degli organici": una revisione ormai non più differibile,
trattandosi di dare finalmente piena attuazione al riordinamento
delle carriere disposto dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Molto
opportunamente, del resto, il progetto preliminare del codice di
procedura penale, trasmesso in data 29 gennaio 1988 dal Governo alle
Camere, risolve il problema della presentazione dell'impugnazione
(art. 575, primo comma), richiedendo che l'atto di impugnazione sia
presentato "nella cancelleria" del giudice da cui è stato emesso il
provvedimento impugnato e demandando al "segretario" il compito di
apporvi le indicazioni e la sottoscrizione necessarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 luglio
1975, n. 311 (Specificazione delle attribuzioni della carriera
direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie
giudiziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
ordinanza del 9 novembre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:615 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte