Sentenza n. 617/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 59/1987
- art. 8legge 59/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 3 marzo 1987,
n. 59, recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il
funzionamento del Ministero dell'Ambiente", promossi con ricorsi dei
Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati
il 2 ed il 3 aprile 1987, depositati in cancelleria il 9 ed il 13
aprile (successivi) ed iscritti ai nn. 11 e 13 del registro ricorsi
1987;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Pier
Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 2 aprile 1987 la Provincia
autonoma di Bolzano ha impugnato la legge 3 marzo 1987 n. 59
(Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del
Ministero dell'Ambiente) in toto e con particolare riguardo agli
artt. 7, primo e quarto comma, e 8, osservando che:
a) il citato art. 7, nella parte in cui attribuisce al
Ministero per l'Ambiente il potere di adottare le necessarie misure
di salvaguardia atte ad impedire qualsiasi trasformazione dello stato
dei luoghi nelle zone da dichiararsi a parchi nazionali, ove
interpretato come applicabile anche nei confronti di essa ricorrente,
ne violerebbe gravemente le competenze attribuitele dall'art. 8, nn.
3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24, dello Statuto Speciale
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione.
La menzionata disposizione statutaria prevede, invero, la competenza
esclusiva della Provincia, tra l'altro, in materia di tutela del
patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani
regolatori, di tutela del paesaggio, di usi civici, di opere di
prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di miniere,
cave e torbiere, di caccia e pesca, di agricoltura e parchi per la
protezione della flora e della fauna, di agricoltura, foreste e corpo
forestale, di opere idrauliche. In attuazione di siffatte previsioni,
norme specifiche hanno attribuito alla Provincia stessa ogni potere
in materia di misure di salvaguardia delle zone dichiarate o da
dichiararsi a Parchi Nazionali: così l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio
1973 n. 115, sul trasferimento alla Provincia di tutti i beni di
interesse storico e artistico, già di competenza statale (ivi
compresi i parchi, secondo l'identificazione che dei beni così
denominati fa la legge 1° giugno 1939 n. 1089); l'art. 1 del d.P.R.
1° novembre 1973 n. 670, sulla competenza provinciale esclusiva per
l'esercizio dei poteri di tutela e conservazione di tali beni, e,
più in particolare, i DD.PP.RR. n. 279 del 22 marzo 1974 e n. 381 di
pari data, con i quali alla Provincia è stata attribuita la funzione
di vigilanza e di tutela in ordine ai parchi compresi nel suo
territorio ed in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso
per calamità pubbliche.
Inoltre, lo stesso art. 9 della legge istitutiva del Ministro
dell'Ambiente (n. 349 del 1986), del quale la norma impugnata
costituisce derivazione e completamento, non manca di far salva la
competenza provinciale esclusiva nella materia individuata dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione, ammettendo soltanto che
essa possa risultare limitata dall'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento assegnato al Ministro nelle materie
previste dalla legge suddetta.
Viceversa, il potere attribuito allo stesso Ministro per
l'ambiente dalla norma censurata, comporta limitazioni della
competenza provinciale, senza che sia possibile ricondurlo alla
menzionata funzione statale, essendo esso attinente a misure da
adottare su un territorio di stretto ambito locale, mentre tale
funzione postula la cura di un interesse unitario sul piano nazionale
e non suscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale: al
riguardo la ricorrente ricorda i principi sanciti da questa Corte con
le sentenze nn. 340 del 1983 e 357 del 1985;
b) considerazioni non dissimili valgono anche relativamente
all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, che, se ritenuto applicabile
anche nei confronti di essa ricorrente, nonostante la salvezza
dell'autonomia provinciale sancita dall'art. 9 della citata legge n.
349 del 1986, risulterebbe ugualmente violativo delle sopra elencate
competenze della ricorrente stessa, oltre che di quelle ulteriormente
previste dagli artt. 9 (nn. 9 e 10) e 16 (comma primo) del d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 e dalle relative norme di attuazione (contenute,
in particolare, nei dd.PP.RR. 20 gennaio 1973, n. 115; 1° novembre
1973 nn. 690 e 691; 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 28 marzo 1975 n. 474
e successive modifiche; 31 luglio 1978 n. 1017), attribuendo al
Ministro per l'Ambiente di emettere ordinanze contingibili e urgenti
per la tutela dell'ambiente stesso.
Ai fini di siffatta tutela, del resto, la provincia ricorrente ha
ripetutamente legiferato (ad esempio, con la legge 25 luglio 1970 n.
16, sulla tutela del paesaggio; 21 giugno 1971 n. 8, sulle sanzioni
amministrative per la violazione di vincoli paesaggistici; 28 giugno
1972 n. 13, sulla protezione della flora alpina; 19 gennaio 1973 n.
6, sul comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali; 4
giugno 1973 n. 12, sui provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria;
13 agosto 1973 n. 27, sulla protezione della fauna; 6 settembre 1973
n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamento; 6 settembre 1973 n.
63, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 24 giugno 1976 n. 23,
sulla circolazione dei veicoli a motore in territori vincolati e
tutelati; 20 novembre 1978 n. 66, sull'inquinamento da rumore): di
tale circostanza non può non tenersi il debito conto perché la
stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento - in ipotesi,
comprensivo del censurato potere - non può estrinsecarsi senza
limiti nei confronti della Provincia autonoma, ma è subordinata alla
non avvenuta emanazione, da parte di questa, di norme specificamente
concernenti la materia oggetto di intervento statale, come sancito da
questa Corte con sentenza n. 49 del 1987.
2. - Gli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge n. 59 del
1987 sono stati impugnati anche dalla Provincia autonoma di Trento,
con ricorso notificato il 3 aprile 1987, in riferimento agli artt. 8,
nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21; 9, n. 10; 16; e 52 del d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione;
a) Circa il potere del Ministro per l'Ambiente di dettare
misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi
a parchi nazionali e riserve naturali statali, la ricorrente osserva,
in primo luogo, che la norma di previsione costituisce uno strumento
surrettizio per provvedere a siffatta destinazione di nuovi
territori, senza alcun preciso fondamento costituzionale o
legislativo: l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 si
limita, infatti, a prevedere - con riguardo alle sole regioni a
statuto ordinario - il potere governativo, nell'ambito della funzione
di indirizzo e coordinamento, di individuare zone nelle quali
istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e non
qualifica né le prime come statali né le seconde come regionali;
conformemente, l'art. 5 della legge n. 349 del 1986, allorché
prevede che siffatto potere si esercita su proposta del Ministro per
l'Ambiente, evita, a sua volta, tale qualificazione.
Inoltre, nessuna disposizione costituzionale, statutaria o di
legge autorizza lo Stato a esercitare poteri di governo e gestione
del territorio, pur nell'ambito di aree destinate a parchi o riserve
di carattere interregionale: anzi il citato art. 83 del d.P.R. n. 616
del 1977, implicitamente, ma univocamente, prevede la persistenza di
tale potere in capo alle Regioni. Il che vale, poi, a maggior
ragione, per la Provincia ricorrente, le cui competenze in materia
risultano da specifiche disposizioni dello Statuto Speciale per il
Trentino-Alto Adige (art. 8, nn. 5, 6 e 16) e dalle relative norme di
attuazione che le attribuiscono, anche per quanto concerne il già
esistente Parco Nazionale dello Stelvio, le funzioni amministrative
di pianificazione e gestione del territorio;
b) Il potere ministeriale di dettare ordinanze contingibili ed
urgenti (art. 8 legge n. 59 del 1987) viene censurato osservando che
esso non si configura come un potere statale di intervento
straordinario, in funzione sostitutiva di quello non esercitato dalla
Provincia competente (come, nei casi di cui all'art. 8, comma terzo,
della legge n. 349 del 1986); bensì come un potere generale e
generico di provvedere a situazioni di urgente necessità per la
tutela degli stessi interessi pubblici la cui cura - almeno in molti
ambiti - è costituzionalmente demandata alla Provincia medesima. Il
potere di ordinanza, infatti, non è che un'esplicazione della
potestà amministrativa attinente a determinate materie e può,
pertanto, giustificarsi solo quando vi sia l'effettiva titolarità
della potestà stessa. Orbene, anche ove si voglia negare che la
materia della tutela dell'ambiente sia per intero di competenza della
Provincia autonoma, resta il fatto che questa gode di numerose
attribuzioni amministrative proprie (oltre che di competenza
legislativa primaria e concorrente) in molti e diversi campi o
settori riconducibili al più generale concetto di ambiente; e ciò,
stante il suddetto nesso di compenetrazione, necessariamente
comporta, almeno con riferimento a tali campi o settori, la
titolarità, da parte della Provincia stessa, del relativo potere di
ordinanza, con la conseguenza che la generica ed indiscriminata
attribuzione di questo ad un organo statale comporta
indefettibilmente la violazione delle menzionate attribuzioni
provinciali.
3. - Resiste ad entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni
sollevate ex adverso.
Per quanto concerne le censure svolte relativamente all'art. 7
della legge n. 59 del 1987 l'Avvocatura dello Stato ne eccepisce la
tardività rilevando che tale norma non introduce, bensì presuppone
una potestà costitutiva, o promotrice della costituzione, di parchi
e riserve naturali, che si radica nell'art. 5 della legge istitutiva
del Ministero dell'Ambiente e che trova nella disposizione impugnata
un mero strumento di attuazione.
Inoltre, le competenze regionali e provinciali in materia di
protezione della natura, come emerge dalla sentenza n. 223 del 1984
di questa Corte, non sono incompatibili con residue competenze
statali connesse alla cura, nella medesima materia, di esigenze
unitarie, particolarmente imposte dallo adempimento di obblighi
interregionali, il cui rispetto costituisce un limite per le stesse
competenze delle Province ricorrenti. Alla luce di tale rilievo va
riconosciuto che il potere ministeriale di dettare misure di
salvaguardia risulta privo di autonomo rilievo, ai fini del richiesto
controllo di costituzionalità, restando assorbito in quello della
competenza statale a promuovere la creazione di parchi nazionali e
riserve statali; e cioè, o il Ministro per l'Ambiente esercita tale
funzione in difetto dei presupposti che legittimano l'intervento
statale in subiecta materia: ed allora l'invalidità dell'atto si
rifletterebbe necessariamente sulle misure di salvaguardia
eventualmente dettate per l'area individuata e destinata a parco o
riserva; o, nell'opposta ipotesi, il legittimo esercizio della
competenza statale alla costituzione del parco o della riserva
implica ex se la legittimità delle misure disposte per garantire il
buon esito dell'iniziativa.
D'altra parte, non è trascurabile la circostanza che il Ministro,
prima di disporre tali misure, deve consultare le regioni e gli enti
locali interessati.
Nel merito delle censure svolte in ordine all'art. 8 della legge
n. 59 del 1987, l'Avvocatura osserva, poi, che una volta riconosciuta
la natura primaria degli interessi pubblici legati all'ambiente
(Corte Cost., sentt. nn. 151 e 153 del 1986), appare conseguenziale
che anche relativamente ad essi - come già per quelli attinenti
all'ordine ed all'incolumità pubblica ed alla sanità - valga il
presidio del così detto potere di ordinanza che autorizza
l'adozione, da parte di organi statali, di misure innominate,
contingibili e urgenti, per la salvaguardia di esigenze essenziali
della collettività generale. Il relativo potere dello Stato non
viene in conflitto con le competenze provinciali, sia per il
carattere residuale che la norma di previsione espressamente gli
attribuisce, stabilendo che essa può essere esercitato "quando non
si possa altrimenti provvedere", sia perché tale esercizio attiene
alla tutela del bene "ambientale" inteso in un'accezione unitaria e
globale, che non è equiparabile alla somma aritmetica delle varie
competenze attinenti all'uno o all'altro (acque, urbanistica,
foreste, agricoltura, fauna, ecc.) degli aspetti specifici che il
bene stesso può di volta in volta assumere.
Né può trascurarsi che la temporaneità delle misure che il
Ministro può adottare (sei mesi) è pienamente aderente
all'eccezionalità della situazione considerata come presupposto
delle medesime, oltre che coerente col principio di leale
cooperazione fra Stato e Regioni o Province autonome.
Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa
della Provincia Autonoma di Trento. Ivi si contestano gli assunti
difensivi dell'Avvocatura dello Stato, in primo luogo negando la
pretesa tardività delle censure svolte relativamente all'art. 7
della legge n. 59 del 1987. Si precisa, invero, al riguardo che
queste non concernono il potere, residuato allo Stato per effetto
dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, di individuare i
nuovi territori nei quali istituire riserve o parchi, né quello di
istituzione di riserve in adempimento di obblighi internazionali. Si
censura, invece, il potere, attribuito ex novo dal citato art. 7, di
adottare misure di salvaguardia di contenuto indeterminato e
discrezionalmente decise, potere che non rientra né è comunque
implicato nell'altro di individuazione delle aree destinande
all'utilizzazione suddetta e che non può fondarsi neanche sul
rinvio, contenuto nell'art. 83, secondo comma, d.P.R. n. 616 del
1977, ad una "futura normativa di ripartizione di compiti" in
materia, facendo tale rinvio riferimento alle sole riserve naturali
dello Stato, già esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dello
stesso d.P.R. n. 616 (Corte Cost. n. 223 del 1984).
Va inoltre rilevato, secondo la difesa della ricorrente, che la
norma censurata tende surrettiziamente a forzare i limiti propri
delle competenze statali in materia di costituzione di parchi o
riserve, trasformando il semplice potere di promozione - espressione
delle funzioni di indirizzo e coordinamento - in quello di gestione
statale diretta ed esclusiva dei territori interessati da detta
costituzione: ciò che non può giustificarsi neanche invocando
esigenze di tutela di interessi nazionali, posto che, sul punto,
nessuna adeguata specificazione è stata curata dal legislatore.
Per quanto concerne le censure relative all'art. 8 della citata
legge n. 59 del 1987 si ribadisce che tale disposizione non si
inserisce in uno spazio vuoto, ma occupa spazi già coperti da poteri
provinciali di gestione e governo del territorio: in buona sostanza,
il potere ministeriale di ordinanza non è meramente residuale,
bensì onnicomprensivo ed assorbente, prevalente o concorrente
rispetto a tutte le potestà, anche di adozione di provvedimenti di
urgenza, configurati dalla legge in capo ad altri organi ed, in
particolare, in capo alle Regioni e alle Province Autonome.
Tutto ciò confligge irrimediabilmente con i criteri
costituzionali di ripartizione delle competenze e con i principi che
regolano i rapporti fra Stato e Regioni o Province Autonome, ivi
compreso quello di leale cooperazione (Corte Cost. n. 153 del 1986). Considerato in diritto
1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto sollevano identica questione.
2. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano gli
artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59
(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del
Ministero per l'Ambiente) e la stessa legge in toto in quanto,
attribuendo al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle
aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve
naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a
vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (art. 7,
primo e quarto comma), nonché il potere di emettere, in situazioni
di grave pericolo di danno ambientale ed allorché non si possa
altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti per la
tutela dell'ambiente, invadono le competenze ad esse riservate in
materia di tutela dell'ambiente e, quindi, violano gli artt. 2; 3,
terzo comma; 8, nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn.
9 e 10; 16, primo comma, e 52 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670
(Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di
attuazione, nonché l'art. 10 Cost. in relazione all'accordo di
Parigi 5 settembre 1946.
3. - Le censure non sono fondate.
Anzitutto non ha rilevanza alcuna la impugnazione in toto della
legge n. 59 del 1987 in quanto le deduzioni e i rilievi svolti
riguardano solo l'art. 7, primo e quarto comma, e l'art. 8 della
detta legge.
All'uopo si ricorda che le stesse Province autonome, con ricorsi
del 12 agosto 1986, hanno già impugnato varie norme della legge 8
luglio 1986 n. 346, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, siccome
lesive dell'autonomia loro garantita dalle norme vigenti, tra cui
molte di quelle di cui ora lamentano la violazione.
Questa Corte, con sentenza 22 maggio 1987 n. 210, ha dichiarato
non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Non essendo state proposte altre questioni di legittimità
costituzionale, nemmeno da parte di altre Regioni, relative a norme
della detta legge, in via generale, allo stato non vi è motivo di
dubitare della conformità dell'intera legge ai precetti
costituzionali che concernono la sfera di autonomia delle Regioni sia
a statuto ordinario che a statuto speciale nonché delle Province
autonome.
Ai fini della decisione, in particolare va richiamato l'art. 5
della suddetta legge n. 349 del 1986 il quale concerne la potestà
del Governo (circa la quale vedi già l'art. 83, quarto comma, d.P.R.
n. 616 del 1977), su proposta del Ministro per l'Ambiente, di
individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi
a carattere interregionale (primo comma) ed il trasferimento dal
Ministero per l'Agricoltura e Foreste al Ministero per l'Ambiente,
delle competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione
delle zone di importanza naturalistica, nazionale e internazionale,
ai fini della promozione in esse della costituzione di parchi e
riserve naturali (secondo comma). Ora, l'art. 7, primo e quarto
comma, della legge n. 59 del 1987, la quale detta disposizioni
transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per
l'Ambiente, conferisce allo stesso Ministro per l'Ambiente, la
potestà di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi
a parchi nazionali e a riserve naturali statali, misure di
salvaguardia, il cui contenuto va graduato dallo stesso Ministro in
relazione alle esigenze del caso.
Detto potere certamente costituisce estrinsecazione di quello più
ampio attribuito allo stesso Ministro dall'art. 5 della legge
istitutiva del Ministero, innanzi richiamato, anzitutto in
considerazione della stessa natura cautelare delle misure di
salvaguardia che, come del resto è specificamente sancito, sono
dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'attuazione
del provvedimento di individuazione e di costituzione del parco
nazionale o della riserva naturale nazionale a livello statale o
interregionale.
Inoltre, in base alla stessa norma impugnata, il Ministro deve
sentire le Regioni, gli enti locali interessati e le stesse Province
autonome ricorrenti nel caso in cui siano interessati i territori che
di esse fanno parte; deve richiedere agli stessi un apposito parere e
può provvedere solo dopo il decorso del termine di trenta giorni
dalla data della richiesta del parere senza che esso sia stato
espresso.
Il potere attribuito si inquadra, quindi, nella funzione di
indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato ed
implicante, da un lato, le suddette intese fra Stato stesso, Regioni
e Province autonome e, dall'altro, la prevista necessità che
l'intervento statale a livello ministeriale si verifichi solo in caso
di inerzia delle Regioni: funzione il cui esercizio, evidentemente,
è diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che
sussistono in materia.
Conseguentemente, in questa situazione deve essere esclusa
qualsiasi lesione dell'autonomia assicurata alle Province ricorrenti
dalle norme invocate, che non risultano affatto violate.
Peraltro, in concreto non è stata effettuata alcuna
individuazione di aree appartenenti al territorio delle ricorrenti.
4. - Per quanto riguarda l'altra censura, cioè quella dell'art. 8
della legge n. 59/1987 si osserva che già il numero tre dell'art. 8
della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero per l'ambiente,
ha attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente, in caso di mancata
attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e
dei Comuni delle disposizioni di legge relative alla tutela
dell'ambiente, qualora possa derivare grave danno ecologico, il
potere di adottare, con ordinanza cautelare, le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere,
di lavori o di attività antropiche, previa diffida alle
amministrazioni interessate a provvedere entro congruo termine, da
indicarsi nella stessa diffida. Delle ordinanze è prevista la
comunicazione alle amministrazioni interessate.
Eguale intervento è previsto nel caso in cui l'inadempienza è
attribuibile agli uffici periferici statali.
L'art. 8 impugnato della legge successiva n. 59, fuori dei
suddetti casi attribuisce al Ministro per l'ambiente il potere di
emettere, di concerto con gli altri Ministri interessati, a seconda
delle varie ipotesi ricorrenti, solo ordinanze contingibili ed
urgenti, della durata massima di sei mesi, nel caso in cui si
verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si
possa altrimenti provvedere.
4.1. - Le due norme sono sorrette da una identica ratio. Esse sono
finalizzate alla tutela del bene ambiente e sono dirette ad evitare
situazioni di pericolo di danno ambientale che nella seconda ipotesi
assume una maggiore gravità onde la maggiore urgenza di porvi
rimedio. Trattasi di misure contingibili, ossia provvisorie, a
contenuto libero corrispondente alla situazione cui si intende porre
rimedio, per la salvaguardia del bene ambiente da pericoli di danno.
4.2. - Questa Corte (sentt. nn. 201/87; 4/77; 26/61), ha già
ritenuto conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità
amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti
diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di
necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa
che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell'atto
(che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il presupposto, la
materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata.
Inoltre, i provvedimenti devono adeguarsi alle dimensioni
territoriali e temporali della concreta situazione di fatto che si
deve fronteggiare.
Analoghe considerazioni valgono, ed a maggior ragione, per i
poteri derogatori attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in
relazione ad eventi straordinari di elevata pericolosità; poteri che
trovano il loro titolo specifico e i loro limiti nella esigenza della
pronta iniziativa e del coordinamento delle attività di intervento e
di soccorso.
Il carattere provvisorio delle misure derogatorie da adottare è,
peraltro, persino implicito nella natura stessa del titolo specifico
di legittimazione.
La spettanza del potere allo Stato trova la sua giustificazione,
oltre che nella gravità del pericolo da evitare e nell'urgenza,
nella natura stessa del bene da tutelare. Trattasi, infatti, di un
bene primario e di un valore assoluto costituzionalmente garantito
alla collettività.
Peraltro, quello conferito dalla norma impugnata è un potere
residuale attribuito allo Stato quando non si possa altrimenti
provvedere. I provvedimenti relativi possono essere anche emessi
dagli enti autonomi nell'ambito del potere loro conferito, sicché
l'intervento dello Stato sopperisce solo alla loro inerzia e
all'inadempimento dei doveri loro incombenti.
Il pericolo imminente di danno grave del bene ambiente, di valore
assoluto primario, impone il rimedio urgente e contingibile e rende
legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale,
anche se non esclusiva, la cura e la tutela di interessi che
riguardano beni di tal natura e di tal valore.
La residualità del potere, la specie della situazione da
tutelare, la stessa natura del provvedimento, vincolato nel
presupposto e nella causa, la sua durata, molto limitata nel tempo
(al massimo sei mesi), fanno sì che non risulti lesa l'autonomia
dell'ente regionale.
L'esistenza di disposizioni legislative a carattere provinciale o
regionale e quella di un potere provinciale di emettere ordinanze
contingibili ed urgenti, che comunque vanno fatte salve, riducono
ancor più lo spazio di operatività del potere statale.
Pertanto le due questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalle ricorrenti non risultano fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, primo e quarto comma, e 8 della legge 3 marzo 1987 n.
59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; 8
nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 9, nn. 9 e 10; 16 e 52 del
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione,
nonché all'art. 10 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:617 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte