Sentenza n. 62/1969
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1969 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1967 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Nanni Maria
Luisa, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale
di condanna pronunziato contro Nanni Maria Luisa per emissione di
assegno a vuoto, il pretore di Bologna ordinava l'acquisizione agli
atti di copia della sentenza in data 7 ottobre 1960 della Corte
d'assise d'appello di quella città, portante condanna della prevenuta
ad anni due di reclusione per infanticidio a causa d'onore e ad una
pena di pari durata per il delitto di soppressione di cadavere.
La copia di detta sentenza veniva richiesta al fine di valutare la
sussistenza delle condizioni relative all'applicazione di una recente
amnistia, dato che il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
1966, n. 332, fra l'altro, statuisce che non si deve tener conto di
precedenti penali relativi a "condanne per delitti per i quali sia
stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale
e sociale" (art. 6).
All'udienza fissata per il dibattimento, il pretore, con ordinanza
del 24 giugno 1967, su istanza del pubblico ministero, alla quale si
associava, in via subordinata, la difesa dell'opponente, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice
penale, sull'infanticidio per causa d'onore, in riferimento agli artt.
2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - Si osserva nell'ordinanza che, per costante giurisprudenza e
corrente dottrina, la "causa d'onore" è da comprendere fra i "motivi
di particolare valore morale e sociale", ai quali si richiama l'art. 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1966 nel
dettare le condizioni soggettive per ottenere il beneficio; e che,
sussistendo nella specie tutti gli altri requisiti per la sua
concessione, il precedente penale non ne sarebbe di ostacolo
all'applicazione.
Si deduce, peraltro, in via generale e con riferimento alla non
manifesta infondatezza della sollevata questione, che "la causa d'onore
non sembrerebbe potersi senz'altro collocare fra i motivi di
particolare valore morale e sociale che la Costituzione intende
tutelare", in quanto parrebbe, invece, collegarsi col principio
"lavacro di sangue".
Per quanto concerne la ratio della norma denunziata, nell'ordinanza
si fa, poi, richiamo ad una recente sentenza della Cassazione, la quale
ha escluso, per l'ipotesi criminosa ivi prevista, l'attenuante di cui
all'art. 62, n. 1, del Codice penale, non tanto perché assorbita da
quella complessa, posta come elemento costitutivo del reato, quanto
piuttosto per il rilievo che il movente dell'onore si ricollega ad un
criterio di moralità egoistica, non rispondente all'attenuante comune,
che è ispirata a valori altruistici.
Sotto questo profilo si ribadisce il dubbio che l'intenzione
dell'infanticida sia ora conforme alla morale ed al costume attuale,
per essere venuti meno i presupposti che avevano ispirato la norma, con
conseguenze sul piano della legittimità costituzionale.
Si fa, inoltre, presente che la disposizione denunziata prevede un
trattamento punitivo più severo per l'uccisione di un nato legittimo
rispetto all'illegittimo e che, oltre ad escludere l'applicabilità
delle aggravanti comuni, esclude altresì quella delle aggravanti
previste dagli artt. 576 e 577 del Codice penale per l'omicidio; ed
inoltre estende il più mite trattamento della madre infanticida ai
suoi prossimi congiunti, e riserva un ingiustificato favore anche a chi
concorre nel delitto per un fine diverso da quello di aiutare l'autore
principale a salvare l'onore.
3. - In riferimento alle assunte violazioni della Carta
costituzionale si afferma, in particolare, che l'art. 2, nel
riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, garantisce, quale
presupposto della stessa personalità, il diritto alla vita, la cui
protezione comporta parità di tutela, a prescindere dalla
cittadinanza, dall'età, dalla razza e dalla legittimità dei natali. A
conferma di tali principi, che si assumono ribaditi nel successivo art.
3, si richiamano le corrispondenti disposizioni contenute negli artt. 2
e 7, ultimo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
del 1948 e nell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
Si deduce, altresì, che dai precetti costituzionali ora indicati
deriverebbe che l'onore viene protetto in quanto inteso quale attributo
della persona, inestensibile per surrogazione familiare, come si
verifica, invece, nel "fatto di reato" previsto nella norma denunziata,
che opera, per di più, un'ingiustificata distinzione nell'ambito di
condizioni sociali e personali, in quanto discrimina i legittimi dagli
illegittimi (condizione sociale) e tutela con minore vigore gli infanti
(condizione personale), che sono più bisognosi del presidio
dell'ordinamento.
Il pretore si dà anche carico di confutare l'eventuale obiezione
che non sarebbe violato il principio di eguaglianza e della pari
dignità sociale, per essere l'uccisione, comunque, punita, sia pure
con pena più mite in considerazione dell'apparato di paure che
agirebbe violentemente sull'animo della donna. Al riguardo argomenta
che non si spiegherebbe la degradazione del reato e la notevole
riduzione della sanzione per il sicario, che a scopo di lucro sopprima
un neonato illegittimo, ignorandone, in ipotesi, la condizione; ed
aggiunge che la mitezza della pena non è giustificata dall'autonomia
del reato che, del resto, è già vulnerata per i compartecipi per
motivi propri, dato che questi, in relazione alla predetta autonomia,
avrebbero dovuto, se mai, rispondere, per l'art. 117 del Codice
penale, allo stesso titolo della madre o dei prossimi congiunti e non
con pena più rigorosa (art. 578, ultima parte del secondo comma).
L'ordinanza adduce poi ulteriori argomenti circa la violazione del
principio di eguaglianza. Assume che la "causa d'onore", la quale
attiene e perché attiene alla sfera emotiva, non può rappresentare un
presupposto logico obiettivo, idoneo a giustificare razionalmente un
trattamento differenziato del diritto alla vita; e che siffatto
trattamento, se aveva un certo fondamento nei precedenti stadi di
sviluppo della civiltà, non può ritenersi valido attualmente; al
riguardo fa richiamo alle vigenti disposizioni della Carta
costituzionale concernenti la formazione della famiglia, la protezione
della maternità e dell'infanzia, i diritti della madre lavoratrice,
sia nubile sia sposata, nonché il diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere.
4. - Per quanto riguarda l'assunta violazione dell'art. 30, terzo
comma, della Costituzione, l'ordinanza deduce che la tutela giuridica
ivi prevista ai "figli nati fuori del matrimonio" comprende tutti i
figli naturali e, pertanto, resta invalidata la norma denunziata, per
il ridotto presidio della vita del neonato illegittimo rispetto a
quello legittimo e per il contrasto con le mutate condizioni etiche e
sociali, rispecchiate anche nella relazione al disegno di legge
governativo sulla riforma della legislazione familiare, presentato
nella scorsa legislatura.
5. - Si afferma, infine, la rilevanza della questione, in quanto la
disposizione denunziata e la valutazione da essa operata si
inserirebbero come premessa necessaria nel sillogismo giuridico per la
"definizione del giudizio", che, nella specie, andrebbe a realizzarsi
nel momento dell'applicazione della pena, e rispetto al quale l'intero
processo si porrebbe in una relazione strumentale.
Sempre con riferimento alla rilevanza si sostiene, inoltre, che, in
caso di accoglimento della questione, la disposizione denunziata
verrebbe a perdere efficacia anche per quanto concerne la situazione
pregressa, salvo il limite del giudicato. E trattandosi di sentenza
penale irrevocabile di condanna, l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma dell'art. 578 del Codice
penale, comportando la reviviscenza della disciplina comune
dell'omicidio, opererebbe nel limitato senso di far cessare soltanto
gli effetti penali della condanna contrari alla Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.
6. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la
parte privata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 30 novembre 1967, nel quale si chiede che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Sotto il primo profilo, deduce l'Avvocatura generale che il giudice
a quo era stato chiamato a dare applicazione all'art. 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1966, e non all'art.
578 del Codice penale, già applicato dalla Corte d'assise d'appello di
Bologna con sentenza passata in giudicato.
L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma denunziata, pertanto, non varrebbe ad eliminare la sentenza, ma
solo i suoi effetti penali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 87 del
1953. Né sarebbe accettabile l'equiparazione, affermata
nell'ordinanza, tra tali effetti e quelli contrari alla Costituzione,
posto che detto art. 30 costituirebbe una applicazione del principio
affermato nel secondo comma dell'art. 2 del Codice penale, e neppure la
pronunzia di illegittimità della disposizione denunziata potrebbe
valere ad aggravare la posizione del condannato.
Nel merito, sostiene che l'art. 578 del Codice penale, seppure
preveda una pena molto meno grave di quella comminata per l'omicidio,
non crea una discriminazione, ma punisce l'infanticidio con la sanzione
che il legislatore ha ritenuto nella sua discrezionalità adeguata,
sicché non lede i diritti inviolabili dell'uomo, né, in particolare,
il diritto alla vita. Essendo, poi, diverse le situazioni obiettive che
giustificano il diverso trattamento penalistico, non sarebbe violato
neppure il principio di eguaglianza, il quale non può essere
interpretato nel senso di un'eguale tutela della vita dei singoli
uomini e, invece, consente al legislatore di tener conto, nella
previsione della pena, di tutti gli elementi obiettivi e subiettivi che
compongono il reato.
Sulla pretesa violazione dell'art. 30, terzo comma, della
Costituzione, l'Avvocatura deduce infine che la norma denunziata, per
il fatto stesso di punire adeguatamente l'infanticidio, non consente al
genitore di sottrarsi ai suoi doveri. Considerato in diritto :
Il pretore, nella opinabile attribuzione di un significato più
lato all'art. 6 del decreto presidenziale di amnistia e di indulto n.
332 del 1966, accoglie la tesi più favorevole al condannato e
ricomprende nel concetto di "circostanza di particolare valore morale e
sociale" anche quella che, nell'infanticidio previsto dall'art. 578 del
Codice penale, è assunta ad elemento costitutivo del reato. Da ciò
trae poi spunto per sollevare davanti a questa Corte proprio la
questione della legittimità del trattamento penale dell'infanticidio.
Ma la questione è ictu oculi irrilevante, e deve perciò essere
dichiarata inammissibile.
Una eventuale pronunzia di incostituzionalità non influirebbe
infatti sulla decisione di merito, che concerne l'applicazione del
decreto di clemenza del 1966.
Pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che la
causa d'onore sia attualmente ravvisata come circostanza di particolare
valore morale e sociale, affermasse l'illegittimità di una siffatta
configurazione, la precedente condanna per l'art. 578 del Codice
penale, nella quale è incorso l'attuale reo, non potrebbe mai essere
di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente
davanti al pretore. Tale condanna, infatti, è coperta dal giudicato; e
i suoi effetti, meno gravi per il reo rispetto a quelli che
l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronuncia della Corte,
non potrebbero certo essere aggravati in conseguenza di questa ultima.
È vero che l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, statuisce che "quando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali": ma gli effetti
penali che vanno a cadere sono quelli pregiudizievoli, non quelli
favorevoli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale in
riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte