Sentenza n. 62/1973
Altra decisione · depositata il 23/05/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'interno,
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18
agosto 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al
n. 22 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto
a seguito di sei delibere del Comitato regionale di controllo sugli
atti degli enti locali - sezione di Arezzo - che avevano autorizzato il
Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Enzo Cheli, per
la Regione Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 18 agosto 1972 e depositato il 23
agosto successivo, il Ministro per l'interno, delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri e rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei
confronti della Regione Toscana, impugnando sei delibere del Comitato
regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Arezzo
- che avevano autorizzato il Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni
appezzamenti di terreno, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno
1896, n. 218.
Assume il ricorrente che l'attribuzione alle Regioni dei poteri di
controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali non può comprendere anche quello di autorizzare la accettazione
di lasciti e l'acquisto di immobili, trattandosi di un istituto di
portata comune a tutte le persone giuridiche e perciò estraneo alla
sfera di competenza regionale, la quale è da intendere limitata ai
controlli previsti dall'ordinamento speciale degli enti territoriali
minori, i soli dei quali gli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 10
febbraio 1953 abbiano operato il trasferimento, a norma della VIII
disposizione transitoria della Costituzione. Ciò che risulta
ulteriormente ribadito dall'art. 3, n. 5, del d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 9, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui conformità
ai principi costituzionali è emersa dalla sentenza n. 139 del 1972 di
questa Corte.
Anche la ratio ispirata all'interesse generale di assicurare la
più ampia circolazione dei beni - interesse di cui non può essere
portatore altri che lo Stato, quale ente esponenziale dell'intera
comunità nazionale - confermerebbe la distinzione rispetto ai
controlli affidati alle Regioni e preordinati, invece, a garantire il
rispetto della legalità e l'adeguamento dell'azione amministrativa
agli scopi istituzionali degli enti controllati, a tutela precipua
degli interessi di questi ultimi.
Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad
ottenere sia la dichiarazione che spetta allo Stato il potere di
autorizzare i Comuni e le Provincie ad accettare lasciti e donazioni e
ad acquistare immobili, sia l'annullamento degli atti regionali
impugnati.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Toscana con atto
depositato il 14 novembre 1972, sostenendo che per effetto dell'art.
130 Cost. e delle norme contenute nel capo III della legge n. 62 del
1953, sarebbero passati alla Regione tutti i poteri di controllo - di
legittimità e di merito, ivi compresi quelli cosiddetti atipici - in
precedenza spettanti al Prefetto ed alla Giunta provinciale
amministrativa, sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri
enti locali, mentre la VIII disposizione transitoria non potrebbe
riguardare tale oggetto, riferendosi esclusivamente ai singoli rami
della pubblica Amministrazione corrispondenti alle materie elencate
nell'art. 117 della Costituzione. Tali poteri costituirebbero, in
effetti, un insieme unitario in deroga anche all'ambito di operatività
dell'art. 17 del codice civile, proprio per lo speciale rilievo
costituzionale che caratterizza gli enti destinatari del controllo
(artt. 114 e 128 segg. Cost.) e per la particolare garanzia inerente al
rapporto che li collega all'ente regionale (artt. 118, 130 ed altri
Cost.): in questo mutato contesto economico e sociale andrebbero,
perciò, diversamente inquadrate e ricostruite anche le finalità
originariamente poste a base della legge n. 218 del 1896.
Infine, la norma del decreto presidenziale n. 9 del 1972 ex adverso
ricordata, come pure la sentenza n. 139 dello stesso anno, considerano
unicamente le autorizzazioni per gli enti assistenziali pubblici e
privati: ed anzi la esplicata formulazione della prima sembra
corrispondere ad una esigenza che confermerebbe la tesi secondo cui,
nel silenzio del legislatore delegato, l'art. 17 del codice civile non
sarebbe stato di ostacolo per il trasferimento alle Regioni persino dei
controlli sugli acquisti operati da questo tipo di istituzioni.
La parte resistente conclude, chiedendo la reiezione del ricorso
con la declaratoria di spettanza all'organo regionale di controllo del
potere di autorizzare i Comuni e le Provincie all'accettazione di
lasciti e donazioni ed all'acquisto di beni immobili.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno sviluppato le rispettive
argomentazioni ed insistito nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto :
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso di cui
sopra ha per oggetto la spettanza del potere di autorizzare Comuni e
Provincie ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
immobili, a norma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del
relativo regolamento: potere esplicato - nella specie - dal Comitato
regionale di controllo, sezione di Arezzo, attraverso sei delibere,
datate dal 31 agosto al 4 dicembre 1971, con cui il Comune di Cavriglia
veniva autorizzato ad acquistare determinati terreni, con la
conseguente invasione, come si assume nel ricorso, della sfera di
competenza statale.
Le deliberazioni impugnate si fondano espressamente, oltre che
sulla legge del 1896 testo citata, sugli artt. 59 e 60 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, che in effetti disciplinano, in attuazione
dell'art. 130 della Costituzione, l'esercizio da parte delle Regioni a
statuto ordinario dei controlli di legittimità e di merito sugli atti
degli enti locali minori (limitatamente però a Comuni, Provincie e
loro consorzi). È da rilevare, più particolarmente, che, nella
imminenza del concreto inizio di funzionamento delle Regioni a statuto
ordinario, ed anteriormente alla adozione delle delibere in oggetto,
due circolari, rispettivamente del Ministro per le Regioni, in data 14
ottobre 1970, e del Ministro per l'interno, in data 15 marzo 1971,
avevano provveduto ad impartire le opportune disposizioni per
realizzare, in via breve, il concreto passaggio alle Regioni medesime
dei poteri di controllo ad esse attribuiti, precisandosi (nella
seconda) che restava ferma, tra l'altro, la competenza statale alle
autorizzazioni agli acquisti, trattandosi di "un potere di carattere
generale conferito allo Stato nei confronti di tutti gli enti morali,
volto a tutelare l'interesse dello Stato e di determinati soggetti in
contrapposizione a quello dell'ente, in relazione a finalità di ordine
pubblico". Mette anzi conto di osservare al riguardo - pur senza
volerne trarre, sul piano giuridico, conseguenze contrastanti con il
principio, sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, della
inapplicabilità dell'istituto della acquiescenza al campo della
giustizia costituzionale - che avverso detta circolare né la Regione
della Toscana né alcun'altra Regione ha ritenuto, a suo tempo, di
ricorrere.
La questione è issorta, invece, in occasione dell'impugnativa
promossa da alcune Regioni contro il decreto legislativo n. 9 del 15
gennaio 1972, emesso sulla base della legge di delega n. 281 del 1970 e
concernente il trasferimento alle Regioni di diritto comune delle
funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, essendosene
tra l'altro censurato l'art. 5, n. 3, che riserva allo Stato le
competenze relative all'autorizzazione agli acquisti degli enti che
svolgono la loro attività in tale settore. E la questione fu dalla
Corte dichiarata non fondata, con la sentenza n. 139 del 1972,
argomentando dalla peculiare figura di siffatta forma di controllo,
"inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne
siano la natura e gli scopi istituzionali".
2. - Nella specie oggi sottoposta al giudizio della Corte,
trattandosi di autorizzazioni a Comuni, non si versa nella materia cui
aveva specifico riferimento detta sentenza, né in alcun'altra ira
quelle elencate nell'art. 117 Cost. e ricomprese pertanto nell'ambito
della delega di cui alla legge n. 281. Vengono, invece, in
considerazione l'art. 130 Cost. e le sopra rammentate disposizioni
della legge n. 62 del 1953, che ad esso strettamente si ricollegano per
tutto quel che concerne Comuni, Provincie e loro consorzi.
Ma è chiaro che il principio affermato nella sentenza numero 139,
per la sua generalità e per le considerazioni che lo sorreggono, non
può non estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130, che,
attribuendo ad organi regionali "il controllo di legittimità" e - in
casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame"
- il controllo di merito" sugli atti dei predetti enti territoriali,
mostra, anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli
generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte
provinciali amministrative. I quali sono poi, anche per la coscienza
comune e per la pratica ammistrativa, i controlli quasi per
antonomasia, che con la loro presenza, le loro modalità di
applicazione e la varia intensità di cui sono di volta in volta
dotati, condizionano nel loro complesso le autonomie degli enti
territoriali e concorrono a definirne la posizione nell'ordinamento
giuridico.
Di ciò consapevole, la difesa della Regione, nell'intento di
dimostrare la legittimità dell'operato del Comitato di controllo,
svolge un duplice ordine di argomenti: da un lato, cercando di
individuare un attendibile motivo che valga a differenziare la
posizione dei Comuni e delle Provincie da quella degli enti
assistenziali e di beneficenza; dall'altro, insistendo sul rilievo
dell'essere venuta meno, al giorno d'oggi, quella che fu la ratio
originaria della speciale autorizzazione agli acquisti degli enti
morali. Ma nessuno dei due ordini argomentativi può essere accolto.
3. - Non il primo, al quale è agevole obiettare che, semmai,
proprio nei confronti di Comuni e Provincie la permanenza in capo allo
Stato del potere di cui si controverte troverebbe ancor più solido
fondamento razionale e di diritto positivo che non in ordine ad altri
enti locali, i quali, operando nell'ambito di materie su cui spettano
alle Regioni competenze legislative ed amministrative, risultano in
definitiva sottoposti per molteplici aspetti ai poteri di supremazia a
quelle attribuiti.
Ed infatti, che l'autonomia comunale e provinciale sia garantita a
livello costituzionale, è piuttosto un argomento contrario alla tesi
difensiva della Regione, poiché lo stesso art. 128 rinvia in proposito
a "leggi generali della Repubblica". In base alla normativa dettata dal
testo costituzionale, d'altronde, in ordine a Comuni e Provincie
spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facoltà di cui agli
artt. 118, ultimo comma (delega di funzioni amministrative od
utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo comma, in relazione
all'art. 117, secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica
delle loro circoscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei
controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130 e dei quali è
appunto questione nel presente giudizio.
Ma, al di fuori di queste particolari ipotesi, ogni altro aspetto
del regime dei Comuni e delle Provincie ricade per intero nella
competenza dello Stato: al quale sicuramente non è fatto obbligo -
anche se non è vietato, quando non contrasti con principi o con
specifiche norme della Costituzione - di decentrare, con apposita
legge, alle Regioni taluni tra i compiti attualmente da esso esplicati
in materia.
4. - Quanto fin qui osservato potrebbe anche rendere superfluo
indugiare sul secondo ordine argomentativo svolto dalla difesa della
Regione, perché, ad ammettere in ipotesi che l'istituto della
autorizzazione agli acquisti degli enti morali sia ormai privo di una
sufficiente giustificazione, non ne deriverebbe per questo che la
relativa competenza debba considerarsi compresa nel trasferimento alle
Regioni disposto dall'articolo 130 della Costituzione.
Ad abbondanza, può tuttavia rilevarsi che, se effettivamente parte
della dottrina (quella su cui insiste la difesa regionale) ebbe ad
esprimersi a suo tempo nel senso che alle finalità all'inizio proprie
dell'autorizzazione in oggetto (impedire il formarsi della cosiddetta
"manomorta" nonché quanto ai lasciti e donazioni, proteggere i diritti
dei successibili) altre e diverse sarebbero venute poi accompagnandosi
(di tutela dell'interesse degli enti, come negli ordinari controlli di
merito), è anche vero, d'altro lato, che nella dottrina più recente
si è visto al contrario riaffermarsi la configurazione tradizionale
dell'istituto come tuttora dotato di una sua reale consistenza e ragion
d'essere. E, quel che più conta, la legislazione positiva ha mostrato
in più di un'occasione di mantener fermo il criterio, secondo cui
l'esigenza fondamentale e sempre attuale alla quale risponde
l'autorizzazione governativa è di contenere nei limiti del necessario
gli acquisti patrimoniali destinati a mero scopo di investimento e di
reddito.
Così, ad esempio, la generalità e inderogabilità
dell'autorizzazione nei confronti degli enti ecclesiastici "di
qualsiasi natura" non soltanto risulta espressamente prevista dalla
legge 27 maggio 1929, n. 848, nell'art. 10, ma è stata ribadita negli
artt. 11 del Trattato e 29 del Concordato con la Santa Sede: dove,
all'atto di dichiarare esenti da ogni ingerenza statale gli enti
centrali della chiesa cattolica, si è avuto cura di precisare tuttavia
che anche ad essi sono applicabili "le disposizioni delle leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali". Così ancora, le
disposizioni della legge del 1896 sono state, in epoca recentissima,
estese alle associazioni agrarie con la legge 4 marzo 1958, n. 180;
mentre, per converso, con riferimento agli istituti autonomi per le
case popolari, in relazione agli acquisti di immobili destinati alla
realizzazione dei programmi costruttivi dagli stessi effettuati o da
effettuarsi, è stato necessario - per eliminare l'esigenza
dell'autorizzazione - che intervenisse una apposita deroga, disposta
dalla legge del 26 luglio 1965, n. 970.
In breve: l'autorizzazione governativa vale a rimuovere, caso per
caso, un limite generale di ordine pubblico che grava, in linea di
principio, su tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, ed è
perciò qualitativamente diversa dagli ordinari controlli di merito,
cui, nel loro stesso interesse, sono dalla legge sottoposti determinati
atti degli enti pubblici dell'una o dell'altra specie, ed in
particolare determinate deliberazioni dei minori enti territoriali.
Pertanto, poiché le leggi che attribuiscono il relativo potere
allo Stato non sono in contrasto con l'art. 130 della Costituzione, il
ricorso deve essere accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare Comuni e
Provincie ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e
donazioni e pertanto annulla le deliberazioni del Comitato di controllo
della Regione della Toscana, sezione di Arezzo, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte