Sentenza n. 62/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
30 aprile 1971 dal pretore di Milano nella causa di lavoro vertente tra
la società Hotel Villa Luisa e Mancuso Saverio, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento di opposizione a decreto del pretore di Milano,
con il quale la soc. Hotel Villa Luisa, corrente in San Felice Benaco,
veniva condannata al pagamento di indennità di anzianità,
licenziamento ecc. in favore del già dipendente Mancuso Saverio, la
detta società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice
adito, essendo competente - a sensi dell'art. 434, capoverso, cod.
proc. civ. - il pretore di Salò della cui giurisdizione fa parte il
comune nel quale ha sede l'azienda, cui era addetto il lavoratore.
Quest'ultimo ha allora opposto l'illegittimità costituzionale del
detto art. 434, che priva il lavoratore della facoltà di avvalersi dei
fori generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura
civile. Ed il pretore, con ordinanza del 30 aprile 1971, premesso che,
secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore
è tenuto ad adire il giudice del luogo in cui è situata l'azienda, e
non può avvalersi dei suddetti fori ordinari, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 434, il
quale determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra
il lavoratore e gli altri cittadini, con violazione dei principi di
uguaglianza e di tutela del lavoro previsti dagli artt. 3 e 35 della
Costituzione.
Non vi è stata nel presente giudizio costituzione di parti, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura
dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal
momento che i fori speciali previsti dalla norma impugnata sono
giustificati nel superiore interesse della giustizia. Considerato in diritto :
Il pretore di Milano ritiene che l'art. 434, capoverso, del codice
di procedura civile - disponendo che, nelle controversie individuali di
lavoro, competente per territorio è il giudice nella cui
circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di
questa, alla quale è addetto il lavoratore - priva il lavoratore
stesso della facoltà di avvalersi dei fori ordinari, previsti dagli
artt. 18 e seguenti dello stesso codice, e determina così una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini,
con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.
La questione è infondata.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 11 agosto
1973, n. 533, che, disciplinando le controversie individuali di lavoro,
dispone che, qualora non trovino applicazione le norme sui fori
speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e
seguenti del codice di procedura civile. Però, i giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore della nuova legge sono definiti dallo stesso
giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza vigenti (art.
20, secondo comma).
La questione se la speciale competenza territoriale prevista
dall'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. in materia di controversie di
lavoro, abbia carattere esclusivo oppure concorrente con i fori
ordinari, deve ritenersi definitivamente risolta nel senso che il
lavoratore non può avvalersi di tali fori, soprattutto per la
consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la ratio
della norma non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse di una o
dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore
esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore
della giustizia. E non è possibile negare che lo svolgimento del
processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si
è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed
una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto.
A torto l'ordinanza insiste nella tesi dell'interesse del
lavoratore, quando il legislatore ha scelto, nell'ambito dei suoi
poteri discrezionali, una procedura che meglio risponde alle esigenze
di una giustizia pronta e sicura ed a principi di rapida soluzione
delle controversie, cui è indirizzato tutto il processo del lavoro,
nell'interesse comune di entrambe le parti, datore di lavoro e
lavoratore.
In considerazione della indiscutibile razionalità della norma, non
sussiste né la violazione dell'art. 3, né quella dell'art. 35 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,
dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte