Sentenza n. 62/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435, ultima
parte, del codice di procedura penale (Reati commessi in udienza),
promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1975 dalla Corte
d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Pinna
Giovanna, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte d'appello di Venezia, investita da gravame avverso
sentenza del tribunale pronunziata per reato di falsa testimonianza,
in ipotesi commesso nel corso del dibattimento, sollevava, con
ordinanza emessa il 16 settembre 1975, questione di costituzionalità
dell'art. 436, ultimo comma, del codice di procedura penale (in
realtà dell'art. 435, ultimo comma, cod. proc. pen.) per contrasto
con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione. La norma, infatti,
senza giustificazione alcuna, ad avviso del giudice a quo, esclude il
diritto ad un doppio grado di giurisdizione, lasciando sussistere solo
la possibilità di esperire ricorso alla Suprema Corte di legittimità
(art. 111, Cost.) a favore dell'imputato di delitto di falsa
testimonianza quando questi sia giudicato in primo grado da giudice
del dibattimento superiore per competenza a quello che dovrebbe
conoscere il reato secondo le norme generali; risulterebbero in
conseguenza lesi il principio di eguaglianza, per non giustificata
diversità di disciplina di fattispecie analoghe, il diritto di difesa,
il principio secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice
naturale precostituito per legge.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo
l'infondatezza della questione. Richiamava precedenti sentenze di
rigetto di questa Corte (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967)
relative alla disciplina dei reati commessi in udienza, le quali
pongono in luce le caratteristiche specifiche dei medesimi idonee a
giustificare un differenziato trattamento processuale. Né
costituirebbe diritto costituzionalmente garantito quello al doppio
grado di giurisdizione, del resto riconosciuto non senza significative
eccezioni nel vigente ordinamento processuale. Non sarebbe
comprensibile, infine, il richiamo all'art. 111 della Costituzione,
attesoché la norma impugnata non esclude il ricorso alla Suprema
Corte.
All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le
tesi in precedenza svolte. Considerato in diritto :
Basta leggere la breve ordinanza di rimessione della Corte
d'appello di Venezia per accorgersi che la disposizione denunziata non
è l'art. 436, ultima parte, del codice di procedura penale bensì
l'art. 435, ultimo comma, dello stesso codice. Su quest'ultimo
articolo o su parte di esso questa Corte ebbe già a pronunziarsi, ma
ad altro proposito (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967). Questa
volta la denunzia di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma,
pur sollevata con riguardo agli artt. 3, 24, 25 e 111 della
Costituzione, si fonda sulla ingiustificata esclusione del "diritto ad
un doppio grado di giurisdizione" quando si proceda a giudizio
immediato per reati commessi in udienza.
Nemmeno in questi termini la questione è fondata.
Già nella sentenza n. 117 del 1973 - con un asserto non riducibile
ad obiter dictum - questa Corte aveva escluso che il sistema
costituzionale prevedesse la garanzia del doppio grado di
giurisdizione (cognizione di merito). L'esclusione di tal garanzia,
data per pacifica da dottrina largamente prevalente e dalla
giurisprudenza della Cassazione, si fonda innanzitutto sulla assenza
nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella
contenuta nel secondo comma dell'art. 111 per il ricorso in
Cassazione. Del resto i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente
chiariscono esaurientemente i motivi di tale assenza: a parte le c.d.
contravvenzioni oblazionabili, rimaneva dubbio se potesse concepirsi
appello contro le sentenze adottate dalle giurie e ad ogni modo la
questione andava rimessa alla legge, che avrebbe conformato l'istituto
stesso della giuria "in un modo o nell'altro". Sicché il Presidente
della Commissione per la Costituzione concludeva a favore di una
formula poco impegnativa: si può ricorrere contro tutte le sentenze,
salvo che la legge disponga altrimenti. Comunque questa proposta non
venne nemmeno formalizzata e fu invece respinto un emendamento
all'art. 102 del progetto (attuale art. 111), secondo il quale era
ammesso l'appello contro tutte le sentenze penali comportanti pene
detentive, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di
lieve entità (Ass. Cost., 27 novembre 1947, pag. 2593).
Né diversa conclusione (a favore di una protezione costituzionale
sia pure indiretta dell'appello) può, con una argomentazione a
fortiori, trarsi dal disposto dell'art. 125, secondo comma, della
Costituzione ("Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica"). Infatti questa norma disciplina innanzitutto
una modalità che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli
atti amministrativi della Regione, modalità che, del resto, va
inquadrata in un sistema di giustizia amministrativa nel quale, in
base all'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, non si dà
ricorso in Cassazione per violazione di legge.
La garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione non
può neppure farsi discendere dall'art. 24, primo e secondo comma,
della Costituzione come proiezione diretta del diritto di difesa: in
realtà questo precetto assicura la tutela di tale diritto in ogni
stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la
soppressione di un grado del processo.
Né il diritto dell'imputato ad un riesame delle decisioni che non
prosciolgono con formula piena può dirsi garantito indirettamente
dalla nostra Costituzione, soltanto come mezzo per rendere effettivo
l'esercizio dei diritti costituzionali esercitabili nel processo (si
vedano anche le sentt. nn. 110 del 1963 e 54 del 1968). In effetti,
talune pronunzie che richiamano l'appello quale mezzo o modo generale
del diritto di difesa (sentt. nn. 70 del 1975, 73 del 1978, 72 del
1979 e 53 del 1981) si fondano altresì sulla necessità di
ristabilire la par condicio tra imputato e pubblica accusa (artt. 512,
n. 2 e 3; 513, n. 2 e 3 cod. proc. pen.) e non contraddicono pertanto
alla più generale conclusione che la non appellabilità delle
sentenze di proscioglimento per amnistia non contrasta di regola con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione (così sent. n. 72 del 1979, n. 2
del considerato in diritto).
La situazione non può poi dirsi mutata per effetto dell'art. 14,
paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881 e deposito dello strumento di
ratifica da parte del Governo italiano comunicato in G.U. 23 novembre
1978, n. 328). Oltre alle considerazioni di carattere generale
contenute nella sentenza n. 188 del 1980 (n. 5 del considerato in
diritto), soprattutto in relazione all'art. 2, paragrafo 2 - che
prevede misure legislative degli Stati parti del Patto per dare
efficacia ai diritti in esso enunziati - è da soggiungere come già
ora non appare in contrasto con l'art. 14, paragrafo 5, un sistema che
prevede un riesame nel merito di un giudizio di condanna per delitti,
solamente nelle ipotesi di accoglimento di un ricorso (art. 111,
secondo comma, Cost.) con il quale si denunzino veri e propri vizi
nello svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del
giudice.
Quanto alla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione
(o anche del combinato disposto degli artt. 3 e 24), è da dire che le
peculiarità del contesto in cui si svolge il giudizio previsto
dall'art. 435 del codice di procedura penale (specie in ordine alla
evidenza della prova), peculiarità già sottolineate nella sentenza
n. 92 del 1967, escludono che si realizzi una illegittimità
costituzionale per disparità di trattamento.
Le affermazioni precedenti, peraltro, non tolgono che l'intera
disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile
di una opportuna riconsiderazione in sede legislativa, dal momento che
non a caso si è parlato in dottrina, proprio con riguardo all'art.
435, ultimo comma, del codice di procedura penale, di grave dissonanza,
di deviazione dal sistema, di mancato coordinamento con l'abrogazione
del terzo comma dell'art. 34 del codice di procedura penale (legge 18
giugno 1955, n. 517). Solo che il difetto di ragionevolezza così
denunziato non è tale da conferire consistenza ad una censura di
costituzionalità.
Le altre disposizioni costituzionali, richiamate come parametro
nella ordinanza di rimessione, non appaiono pertinenti ai termini in
cui è stato proposto il presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111
della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe
dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura
penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE, Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte