Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.

43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R.

(Contrabbando dei tabacchi) promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre

1976 dal Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di

Guarnieri Catterina, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio

1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il Tribunale di Cremona con ordinanza del 5 ottobre

1976 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

7, - legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,

in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R., in riferimento

agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza fonda la censura delle norme che

puniscono il contrabbando dei tabacchi sulla pretesa illegittimità del

monopolio dei tabacchi, senza peraltro considerare l'incidenza della

legge n. 724/1975 in ordine alla correlazione tra il regime del

monopolio e il contrabbando;

che comunque questa Corte, con sentenza n. 209/76, ha ritenuto non

fondata la questione relativa al monopolio dei tabacchi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7, legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello

stesso d.P.R., sollevata dalla ordinanza in epigrafe in riferimento

agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte