Sentenza n. 62/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.l. 776/1980
applicata al caso
- art. 3legge 776/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di
prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e
sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali), e
dell'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto
del novembre 1980), convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), promosso con
ordinanza emessa il 22 marzo 1990 dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere nel procedimento civile vertente tra Luigia Sgambato e il
Comune di S. Felice a Cancello, iscritta al n. 663 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso il 22 marzo
1990 ordinanza nel corso di un giudizio promosso avverso la
determinazione dell'indennità di occupazione di alcune aree
fabbricabili, disposta in applicazione della legge della Regione
Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati
a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività
produttive e commerciali, case sparse o rurali).
In tale ordinanza è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo
comma, della Costituzione, dell'art. 5 della su detta legge della
Regione Campania, nonché dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26
novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal terremoto del novembre 1980), nel testo risultante dalla
legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, a norma dei quali
doveva essere quantificata l'indennità di occupazione.
Il giudice a quo espone che la legge n. 8 del 1981 della Regione
Campania ha assegnato ai comuni terremotati, compresi in un apposito
elenco, fondi per l'acquisto di prefabbricati destinati a locali per
servizi sociali e attività produttive. L'occupazione delle aree
necessarie doveva effettuarsi secondo il disposto dell'art. 3 del
D.L. 26 novembre 1980, n. 776, il quale stabilisce, per la
determinazione delle relative indennità, che esse vanno calcolate,
per ciascun anno di occupazione, nella misura di un quarto
dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta per l'espropriazione
delle aree occupate ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385.
Poiché l'art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 non
prevede un termine massimo per l'occupazione degl'immobili,
l'adozione di tale criterio, secondo il giudice a quo, ove
l'occupazione si protragga - come nel caso al suo esame - oltre i
quattro anni, comporterebbe che al proprietario del suolo occupato
vada riconosciuto un indennizzo maggiore di quello che gli sarebbe
spettato in caso di espropriazione. Ciò contrasterebbe con gli artt.
3 e 42, terzo comma, della Costituzione, poiché tale disciplina
sarebbe irrazionale, potendo dar luogo ad una super-valutazione
dell'indennità, non consentita dall'art. 42 della Costituzione, e
addirittura - nel caso che l'immobile venga successivamente
espropriato - ad una sua duplicazione.
L'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1981 e l'art. 3, quinto
comma, del D.L. n. 776 del 1980 contrasterebbero, inoltre, con gli
artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, anche perché questa
Corte, con la sentenza n. 223 del 1983, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi i criteri di determinazione
dell'indennità di espropriazione stabiliti dalla legge n. 385 del
1980, relativamente alle aree edificabili.
Secondo il giudice a quo, avendo l'art. 3, quinto comma, della
legge n. 874 del 1980 recepito detti criteri, benché la legge n. 385
del 1980 sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, il
rinvio ad essi continuerebbe ad essere operante, finché non siano
dichiarate illegittime le norme che hanno disposto tale rinvio e che
contrasterebbero a loro volta con gli artt. 3 e 42, terzo comma,
della Costituzione, avendo adottato un criterio di determinazione
dell'indennità di occupazione (e di espropriazione) ritenuto da
questa Corte illegittimo.
2. - Dinanzi a questa Corte non vi è stata alcuna costituzione di
parti e pertanto la causa è stata fissata per l'esame in camera di
consiglio ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della l. 11 marzo
1953, n. 87. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ha sollevato due distinte questioni che
investono la legittimità costituzionale: a) dell'art. 5, secondo
comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, e
dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, quale
risulta dalla legge di conversione, con modificazioni, 22 dicembre
1980, n. 874. Le anzidette norme sarebbero illegittime in quanto -
facendo riferimento per la determinazione dell'indennità di
occupazione, circa le le aree edificabili, a criteri stabiliti dalla
legge 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 223 del 1983 - contrastano con gli
artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, così come le
disposizioni da essi richiamate; b) dell'art. 3 del D.L. 26 novembre
1980, n. 776, sopraindicato, nella parte in cui non prevede un
termine massimo per l'occupazione degli immobili e dell'art. 5 della
legge regionale della Campania 21 febbraio 1981, n. 8, che ad esso
rinvia.
Essi sarebbero costituzionalmente illegittimi in quanto,
stabilendo che le indennità di occupazione vanno quantificate, per
ogni anno di occupazione, nella misura di un quarto dell'indennità
di espropriazione stabilita ai sensi della legge 29 luglio 1980, n.
385, contrasterebbero con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della
Costituzione, dando luogo, ove l'occupazione si protragga nel tempo e
sia seguita dall'espropriazione, ad una supervalutazione
dell'indennizzo irragionevole e non consentita dall'art. 42, terzo
comma, della Costituzione.
2. - La prima delle su dette questioni è fondata.
La legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, ha
previsto - per far fronte all'emergenza conseguente al terremoto del
1980 - l'acquisto di prefabbricati destinati, tra l'altro, a servizi
di utilità pubblica e sociale, attribuendo ai comuni il compito
d'individuare, nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti
provvisori per fronteggiare le più immediate esigenze abitative, gli
spazi da destinare a servizi collettivi. All'art. 5 tale legge ha
statuito che l'occupazione delle aree debba avvenire con le modalità
previste dall'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n.
776, così come risultante dalla legge di conversione 22 dicembre
1980, n. 874.
Tale comma aveva disposto che le indennità per l'occupazione
"sono determinate secondo le norme previste dalla legge 29 luglio
1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto
dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della
predetta legge n. 385 del 1980, per l'espropriazione delle aree da
occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese, un dodicesimo
dell'indennità annua come sopra determinata".
La legge n. 385 del 1980 - emanata in seguito alle declaratorie
d'illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 5 del
1980 relativamente ai criteri di determinazione, per le aree a
destinazione edificatoria, delle indennità di espropriazione,
stabiliti da talune leggi relative alla materia - aveva fissato
all'art. 1 criteri provvisori di determinazione di dette indennità
"valevoli fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva
delle norme dichiarate illegittime". Le indennità così stabilite
dovevano essere oggetto di "conguaglio" nella misura e con le
modalità che sarebbero state fissate nel termine di un anno
(prorogato con le successive leggi 29 luglio 1982, n. 481, e 23
dicembre 1982, n. 943) mediante una normativa in concreto mai
emanata.
Con la sentenza n. 223 del 1983 la Corte costituzionale ha
dichiarato illegittimo anche l'art. 1, primo e secondo comma, della
l. n. 385 del 1980, per violazione degli artt. 42 e 136 Cost., avendo
adottato una normativa che riproduceva sostanzialmente quella
dichiarata illegittima dalla sentenza n. 5 del 1980.
In tale contesto, il giudice a quo ha dedotto il contrasto con
l'art. 42, terzo comma, della Costituzione dell'art. 5, secondo
comma, della legge della Regione Campania n. 8 del 1981 e dell'art.
3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 sopraindicato.
Come innanzi si è esposto, infatti, quest'ultimo articolo
statuisce che l'indennità di occupazione sia commisurata ad una
percentuale dell'indennità di espropriazione, calcolata ai sensi
della legge n. 385 del 1980, proporzionale alla durata
dell'occupazione stessa.
Il riferimento, per la determinazione dell'indennità di
occupazione, alla misura di quella di espropriazione, non contrasta
in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennità posta
a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole
(cfr. sent. n. 216 del 1990).
Viceversa, l'impugnato art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del
1980 pone a base di computo, per l'occupazione, un'indennità di
espropriazione determinata secondo criteri che furono dichiarati
illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, in quanto inidonei a garantire la
congruità del ristoro. Ne deriva che il su detto articolo 3, col
criterio di riferimento adottato, non assicura tale congruità e si
pone in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Parimenti, l'art. 5, secondo comma, della legge della Regione
Campania 21 febbraio 1981, n. 8, fa riferimento per le occupazioni
all'art. 3 ora indicato. La legge regionale riproduce la normativa,
dichiarata illegittima, che ha per contenuto una disposizione
caratterizzata dallo stesso criterio di calcolo delle indennità,
contrastante con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a)
dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, quale
risultante dalla legge di conversione, con modificazioni, 22 dicembre
1980, n. 874, nella parte in cui stabilisce che le indennità di
occupazione vanno determinate secondo le norme previste dalla l. 29
luglio 1980, n. 385; b) dell'art. 5, secondo comma, della legge della
Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, nella parte in cui, per la
determinazione dell'indennità di occupazione delle aree, fa
riferimento all'art. 3, quinto comma, del su detto D.L. n. 776 del
1980, quale risultante dalla legge di conversione.
3. - Le suddette declaratorie d'illegittimità costituzionale
comportano l'assorbimento del profilo, riferito all'art. 3 Cost.
relativamente alla questione fin qui esaminata, nonché della seconda
questione, sollevata dal giudice a quo, condizionatamente alla
infondatezza della prima questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quinto
comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980),
quale risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980), nella parte in cui stabilisce che le
indennità di occupazione vanno determinate secondo le norme previste
dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di
occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere
corrisposta, ai sensi della predetta legge n. 385 del 1980, per
l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o
frazione di mese, un dodicesimo dell'indennità annua;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8
(Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità
pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o
rurali), nella parte in cui, per la determinazione dell'indennità di
occupazione delle aree, fa riferimento all'art. 3, quinto comma, del
D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), quale
risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte