Sentenza n. 621/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1985 dalla Corte
di cassazione sul ricorso proposto da Fiore Antonio contro Guidone
Annamaria ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° serie
speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Guidone Annamaria;
Udito nelludienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 14 ottobre
1985 (R.O. n. 368/1986) nel ricorso proposto da Fiore Antonio nei
confronti di Guidone Annamaria avverso decreto della Corte d'appello
di Napoli che dichiarava ammissibile l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 30
e 2 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 274
cod. civ., come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, in
quanto la norma impugnata, imponendo un giudizio preliminare di
ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità naturale, limita il diritto di colui che vuole ottenere
detta dichiarazione, senza che tale limite sia giustificato dalla
tutela dei diritti fondamentali della persona del convenuto a fronte
di azioni persecutorie e temerarie, e lede i diritti inviolabili
della persona del convenuto.
In ordine alla rilevanza, osserva l'ordinanza che, dovendosi, per
decidere il ricorso, fare applicazione dell'art. 274 cod. civ., la
cui violazione è stata dedotta nei motivi di censura, è di tutta
evidenza come la eliminazione dall'ordinamento di tale norma, a
seguito di un eventuale intervento demolitorio della Corte
costituzionale, incida sulla sorte del ricorso stesso.
Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza
dell'eccezione di illegittimità costituzionale, rileva l'ordinanza
che tale giudizio può essere formulato partendo dalle stesse
premesse della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare, con la
sentenza n. 70 del 1965, la parziale illegittimità costituzionale
dell'art. 274 c.c., nel testo originario, per contrasto con l'art.
24, comma secondo, Cost., ha, sulla base dell'art. 30 Cost.,
testualmente rilevato: "è chiaro che la ricerca della paternità
viene così considerata come una forma fondamentale di tutela
giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e, come tale, è fatta
oggetto di garanzia costituzionale" ed ha poi aggiunto: "la stessa
norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria pone i
limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla
esigenza, affermata nel terzo comma, di far sì che la tutela dei
figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della
famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto
delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anche essi
dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio
temeraria e vessatoria".
Dai suesposti rilievi appare quindi evidente che il diritto
costituzionalmente garantito ad ottenere la dichiarazione della
paternità o maternità naturale in tanto può essere compresso, in
quanto le norme limitative siano poste per la incompatibilità di
tale diritto con quelli della famiglia legittima o nella misura in
cui le stesse tutelino la persona, nei cui confronti la paternità o
la maternità vuole essere conseguita, dai pericoli di una
persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.
Da ciò deriva, quindi, che ove si accerti l'esistenza di una
norma limitativa del diritto costituzionalmente garantito alla
dichiarazione giudiziale di filiazione, tale norma in tanto è
conforme al precetto costituzionale, in quanto la stessa miri a
tutelare gli anzidetti contrapposti diritti anch'essi di livello
costituzionale.
Osserva ancora l'ordinanza che l'affermazione che l'art. 274 cod.
civ. limita il libero e pieno esercizio del diritto di colui il quale
vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
naturale è ormai frequente nella giurisprudenza (Cass. 5 marzo 1982
n. 1379, Cass. 14 aprile 1983 n. 2600; Cass. 2 giugno 1983 n. 3777),
la quale, proprio per ridurre la portata di tale limitazione, ha
sostenuto che l'ammissibilità dell'azione deve essere negata
soltanto qualora, in mancanza di qualunque serio, concreto elemento
che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento
del figlio naturale, essa si mostri, prima facie, palesemente
infondata, avventata o temeraria, con la conseguenza che l'azione
deve essere ammessa qualora sussistano elementi di fatto che, pur
potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio
accertamento della paternità o della maternità, siano suscettibili
di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo
giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e
da giustificare il ricorso all'azione giudiziaria, per accertare, in
pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza
dell'asserito rapporto parentale.
Seppure tale tesi è criticata da altra giurisprudenza la quale
ritiene che oggetto del giudizio di ammissibilità non sia la non
manifesta infondatezza dell'azione, ma la fondatezza della stessa
(Cass. 3 marzo 1983 n. 1571), quello che rileva non è tanto la
portata dell'espressione "specifiche circostanze", quanto piuttosto
l'interpretazione della disposizione in esame - come diritto vivente
- quale norma limitativa del diritto ad ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale.
Tale disposizione, di contenuto eminentemente processuale, non
disciplina situazioni di compatibilità fra il diritto del figlio
naturale e quello dei membri della famiglia legittima, ma risponde -
per costante affermazione dottrinale e giurisprudenziale (Cass. 14
aprile 1983 n. 2600; Cass. 7 maggio 1983 n. 3112) - alla ratio di
evitare la proposizione di azioni temerarie o infondate con intenti
meramente ricattatori o vessatori nei confronti del preteso genitore.
Siffatta affermazione - ormai tralaticiamente ripetuta, sulla
scorta soprattutto del dato testuale costituito dall'originaria
formulazione dell'art. 274 cod. civ., prima dell'intervento della
Corte costituzionale, con la sentenza in precedenza richiamata - ha
perduto molto del suo valore a seguito non solo del predetto
intervento demolitorio del giudice delle leggi - dopo il quale era
stato acutamente rilevato in dottrina che, imposto l'obbligo della
motivazione del decreto ed esclusa parzialmente la segretezza
dell'inchiesta, il procedimento di ammissibilità non soddisfaceva
pienamente l'esigenza della tutela della persona - ma soprattutto
dopo la legge 23 novembre 1971 n. 1047, che ha modificato la norma in
conformità delle indicazioni della Corte e dopo la riforma del
diritto di famiglia che, oltre ad affermare l'imprescrittibilità
dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 270,
primo comma, cod. civ.), ha radicalmente innovato la disciplina di
tale dichiarazione escludendo le ipotesi tassative in precedenza
esistenti (cfr. art. 269 nuovo testo in relazione all'art. 269 cod.
civ. del 1942), senza che si possa tacere il costante indirizzo
giurisprudenziale per il quale dal carattere contenzioso del
procedimento ex art. 274 e dalla conseguente natura decisoria e
definitiva del decreto emesso dalla corte d'appello in sede di
reclamo avverso il decreto del tribunale sull'ammissibilità
dell'azione è stata fatta giustamente derivare la ricorribilità per
cassazione della stessa, salvo il contrasto, privo di sostanziale
rilievo, se il ricorso sia proponibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
(Cass. 28 settembre 1977, n. 4130) o, invece, a norma dell'art. 111
Cost. (Cass. 20 aprile 1985, n. 2642); nonché l'ulteriore
affermazione per la quale la decisorietà e definitività del decreto
ritualmente pronunziato non esclude comunque che si tratta pur sempre
di una pronuncia emessa allo stato degli atti, con l'ulteriore
conseguenza che il giudicato, formatosi sulla pronuncia di
inammissibilità, non impedisce la riproposizione di una nuova
istanza sulla base della deduzione di circostanze ed elementi
probatori nuovi (Cass. 16 febbraio 1981 n. 933).
Sulla base di questo quadro normativo - prosegue l'ordinanza -
appare evidente che già in fase di giudizio preliminare di
ammissibilità - potendo la prova della paternità o della maternità
essere data con ogni mezzo - la parte è libera di dedurre ogni
elemento utile per il giudizio e quindi anche la prova ematologica,
la quale dovrà essere esperita ove sulla stessa si possa fondare il
giudizio di ammissibilità.
A ciò bisogna poi aggiungere che la segretezza dell'indagine,
già parzialmente venuta meno per la tutela del diritto alla difesa
nei rapporti fra le parti (Corte cost. n. 70 del 1965), scompare del
tutto una volta che si ammetta - come deve ammettersi - la
ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della corte
d'appello, sicché il rispetto di quei diritti inviolabili della
persona, che l'inchiesta sommaria dovrebbe tutelare, scompare del
tutto, per la pubblicità dell'udienza innanzi alla Corte di
cassazione, la quale porta a conoscenza della generalità dei
cittadini proprio quegli elementi di fatto che l'art. 274 cod. civ.
vorrebbe concretamente sottrarre alla conoscenza pubblica.
La riproponibilità, infine, sulla base di nuovi elementi, della
stessa domanda di ammissibilità respinta, finisce con il sottoporre
la persona - il cui diritto a non subire giudizi vessatori e temerari
si vorrebbe tutelare - senza alcun limite temporale (attesa
l'imprescrittibilità dell'azione nei confronti del figlio) ad una
serie di indagini e di accertamenti particolarmente penetranti (si
pensi alle prove ematologiche), laddove, invece, il rigetto della
domanda, nel giudizio di merito, dà al convenuto la possibilità di
opporre il giudicato contro ulteriori pretese, attesa l'identità
dell'azione successivamente proposta con quella già disattesa, in
quanto, in tema di azioni di stato, petitum e causa petendi finiscono
con il sovrapporsi e con l'impedire che un nuovo fatto costitutivo
qualifichi la successiva domanda come diversa da quella in precedenza
respinta (Cass. primo febbraio 1983, n. 8559).
Tutti questi rilievi hanno spinto la più recente dottrina ad
insistere per la eliminazione dell'art. 274 cod. civ.
dall'ordinamento in quanto, venute meno le motivazioni di ordine
sociale che determinarono la sua nascita, lo stesso rappresenta solo
un ostacolo per il figlio naturale che vuole sentire dichiarare
giudizialmente il proprio status, e tale abrogazione è stata
proposta anche dalla Commissione ministeriale per lo studio dei
problemi interpretativi ed integrativi della legge 19 maggio 1975, n.
151, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con d.m. 25
marzo 1983.
Osserva peraltro il giudice a quo che la questione non si pone
solo in termini di mera opportunità di una scelta, demandata al
legislatore ordinario, ma che la permanente vigenza dell'art. 274
cod. civ. faccia sorgere consistenti sospetti di illegittimità
costituzionale di tale norma non manifestamente infondati in
riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., in quanto la disposizione limita
il diritto costituzionalmente garantito di colui che vuole ottenere
la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale,
senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali
diritti della persona dai pericoli di una persecuzione in giudizio
temeraria e vessatoria e lede - per il modo con il quale la norma
opera nel nostro ordinamento - i diritti inviolabili della persona.
Né al fine di sostenere la legittimità costituzionale della
disposizione sembra sufficiente invocare quella giurisprudenza per la
quale la norma denunciata attuerebbe la previsione costituzionale dei
limiti alla ricerca della paternità (Cass. 23 aprile 1983, n. 2805),
dal momento che, come è stato osservato con altra pronunzia, i
limiti posti dall'art. 30, ultimo comma, Cost., non possono essere
posti al giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ma in relazione al
successivo giudizio per l'accertamento della paternità, costituendo
- o almeno dovendo costituire - il primo giudizio una cautela
predisposta dal legislatore in favore del convenuto, al fine di
impedire l'esercizio temerario dell'azione (Cass. 14 aprile 1983, n.
2600) e che, comunque, l'ultimo comma dell'art. 30 Cost. va
coordinato con il precedente comma dello stesso articolo, circa la
piena tutela dei figli nati fuori del matrimonio, sia pure
compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e non impone
alcun limite probatorio alla dichiarazione giudiziale di paternità,
né è riferibile a limitazioni dei mezzi di prova, che
introdurrebbero ostacolo alla dichiarazione di paternità (Cass. 10
gennaio 1981, n. 218; Cass. 26 marzo 1981, n. 1752; Cass. 26 novembre
1981, n. 6289), ma impone solo l'esigenza di garantire la
riservatezza dell'indagine (Cass. 26 novembre 1981, n. 6289).
2. - Davanti a questa Corte si è costituita Guidone Anna Maria
rimettendosi alla decisione della Corte. Considerato in diritto
1. - È impugnato davanti a questa Corte l'art. 274 cod. civ.,
recante la disciplina del giudizio preliminare di ammissibilità
dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
naturale.
Ad avviso del giudice a quo la suddetta disciplina sarebbe in
contrasto con gli artt. 30 e 2 Cost., poiché limita il diritto di
colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che il limite sia
giustificato dalla tutela del convenuto a fronte di azioni
persecutorie e temerarie, tutela che, anzi, rimane compromessa per il
modo in cui opera il limite in parola.
Ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha perduto le
sue originarie caratteristiche di segretezza; che in esso può
dedursi ogni mezzo di accertamento; che la domanda, se respinta, è
riproponibile senza alcun limite temporale.
2. - Le censure avanzate dal giudice a quo non si rivolgono contro
la previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità della
domanda giudiziale di cui si tratta, previsione che costituisce
applicazione di un istituto largamente diffuso nel nostro diritto
positivo, e che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1965, non ha
ritenuto contrastante con la garanzia costituzionale dei diritti
azionati.
Le censure si appuntano, a ben vedere, contro il modo in cui il
giudizio preliminare è stato normativamente ristrutturato (con le
leggi 23 novembre 1971, n. 1047; 19 maggio 1975, n. 151, di riforma
del diritto di famiglia) e concretamente funziona ad opera della
giurisprudenza.
Il giudice a quo non disconosce peraltro che la censurata
disciplina è stata introdotta per adeguare la normativa, in
relazione a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 70 del
1965, al precetto posto dall'art. 24 Cost.
Ma se così è, le censure si risolvono in una critica, se non del
dosaggio dei valori costituzionali operato da questa Corte, della
scelta adottata dal legislatore, scelta costituente espressione della
insindacabile discrezionalità del legislatore medesimo.
Ciò importa la inammissibilità della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost.,
sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:621 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte