Corte costituzionale

Sentenza n. 621/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1985 dalla Corte

di cassazione sul ricorso proposto da Fiore Antonio contro Guidone

Annamaria ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° serie

speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Guidone Annamaria;

Udito nelludienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 14 ottobre

1985 (R.O. n. 368/1986) nel ricorso proposto da Fiore Antonio nei

confronti di Guidone Annamaria avverso decreto della Corte d'appello

di Napoli che dichiarava ammissibile l'azione per la dichiarazione

giudiziale di paternità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 30

e 2 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 274

cod. civ., come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, in

quanto la norma impugnata, imponendo un giudizio preliminare di

ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità

o maternità naturale, limita il diritto di colui che vuole ottenere

detta dichiarazione, senza che tale limite sia giustificato dalla

tutela dei diritti fondamentali della persona del convenuto a fronte

di azioni persecutorie e temerarie, e lede i diritti inviolabili

della persona del convenuto.

In ordine alla rilevanza, osserva l'ordinanza che, dovendosi, per

decidere il ricorso, fare applicazione dell'art. 274 cod. civ., la

cui violazione è stata dedotta nei motivi di censura, è di tutta

evidenza come la eliminazione dall'ordinamento di tale norma, a

seguito di un eventuale intervento demolitorio della Corte

costituzionale, incida sulla sorte del ricorso stesso.

Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza

dell'eccezione di illegittimità costituzionale, rileva l'ordinanza

che tale giudizio può essere formulato partendo dalle stesse

premesse della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare, con la

sentenza n. 70 del 1965, la parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 274 c.c., nel testo originario, per contrasto con l'art.

24, comma secondo, Cost., ha, sulla base dell'art. 30 Cost.,

testualmente rilevato: "è chiaro che la ricerca della paternità

viene così considerata come una forma fondamentale di tutela

giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e, come tale, è fatta

oggetto di garanzia costituzionale" ed ha poi aggiunto: "la stessa

norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria pone i

limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla

esigenza, affermata nel terzo comma, di far sì che la tutela dei

figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della

famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto

delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anche essi

dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio

temeraria e vessatoria".

Dai suesposti rilievi appare quindi evidente che il diritto

costituzionalmente garantito ad ottenere la dichiarazione della

paternità o maternità naturale in tanto può essere compresso, in

quanto le norme limitative siano poste per la incompatibilità di

tale diritto con quelli della famiglia legittima o nella misura in

cui le stesse tutelino la persona, nei cui confronti la paternità o

la maternità vuole essere conseguita, dai pericoli di una

persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Da ciò deriva, quindi, che ove si accerti l'esistenza di una

norma limitativa del diritto costituzionalmente garantito alla

dichiarazione giudiziale di filiazione, tale norma in tanto è

conforme al precetto costituzionale, in quanto la stessa miri a

tutelare gli anzidetti contrapposti diritti anch'essi di livello

costituzionale.

Osserva ancora l'ordinanza che l'affermazione che l'art. 274 cod.

civ. limita il libero e pieno esercizio del diritto di colui il quale

vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

naturale è ormai frequente nella giurisprudenza (Cass. 5 marzo 1982

n. 1379, Cass. 14 aprile 1983 n. 2600; Cass. 2 giugno 1983 n. 3777),

la quale, proprio per ridurre la portata di tale limitazione, ha

sostenuto che l'ammissibilità dell'azione deve essere negata

soltanto qualora, in mancanza di qualunque serio, concreto elemento

che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento

del figlio naturale, essa si mostri, prima facie, palesemente

infondata, avventata o temeraria, con la conseguenza che l'azione

deve essere ammessa qualora sussistano elementi di fatto che, pur

potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio

accertamento della paternità o della maternità, siano suscettibili

di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo

giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e

da giustificare il ricorso all'azione giudiziaria, per accertare, in

pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza

dell'asserito rapporto parentale.

Seppure tale tesi è criticata da altra giurisprudenza la quale

ritiene che oggetto del giudizio di ammissibilità non sia la non

manifesta infondatezza dell'azione, ma la fondatezza della stessa

(Cass. 3 marzo 1983 n. 1571), quello che rileva non è tanto la

portata dell'espressione "specifiche circostanze", quanto piuttosto

l'interpretazione della disposizione in esame - come diritto vivente

- quale norma limitativa del diritto ad ottenere la dichiarazione

giudiziale di paternità o di maternità naturale.

Tale disposizione, di contenuto eminentemente processuale, non

disciplina situazioni di compatibilità fra il diritto del figlio

naturale e quello dei membri della famiglia legittima, ma risponde -

per costante affermazione dottrinale e giurisprudenziale (Cass. 14

aprile 1983 n. 2600; Cass. 7 maggio 1983 n. 3112) - alla ratio di

evitare la proposizione di azioni temerarie o infondate con intenti

meramente ricattatori o vessatori nei confronti del preteso genitore.

Siffatta affermazione - ormai tralaticiamente ripetuta, sulla

scorta soprattutto del dato testuale costituito dall'originaria

formulazione dell'art. 274 cod. civ., prima dell'intervento della

Corte costituzionale, con la sentenza in precedenza richiamata - ha

perduto molto del suo valore a seguito non solo del predetto

intervento demolitorio del giudice delle leggi - dopo il quale era

stato acutamente rilevato in dottrina che, imposto l'obbligo della

motivazione del decreto ed esclusa parzialmente la segretezza

dell'inchiesta, il procedimento di ammissibilità non soddisfaceva

pienamente l'esigenza della tutela della persona - ma soprattutto

dopo la legge 23 novembre 1971 n. 1047, che ha modificato la norma in

conformità delle indicazioni della Corte e dopo la riforma del

diritto di famiglia che, oltre ad affermare l'imprescrittibilità

dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 270,

primo comma, cod. civ.), ha radicalmente innovato la disciplina di

tale dichiarazione escludendo le ipotesi tassative in precedenza

esistenti (cfr. art. 269 nuovo testo in relazione all'art. 269 cod.

civ. del 1942), senza che si possa tacere il costante indirizzo

giurisprudenziale per il quale dal carattere contenzioso del

procedimento ex art. 274 e dalla conseguente natura decisoria e

definitiva del decreto emesso dalla corte d'appello in sede di

reclamo avverso il decreto del tribunale sull'ammissibilità

dell'azione è stata fatta giustamente derivare la ricorribilità per

cassazione della stessa, salvo il contrasto, privo di sostanziale

rilievo, se il ricorso sia proponibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

(Cass. 28 settembre 1977, n. 4130) o, invece, a norma dell'art. 111

Cost. (Cass. 20 aprile 1985, n. 2642); nonché l'ulteriore

affermazione per la quale la decisorietà e definitività del decreto

ritualmente pronunziato non esclude comunque che si tratta pur sempre

di una pronuncia emessa allo stato degli atti, con l'ulteriore

conseguenza che il giudicato, formatosi sulla pronuncia di

inammissibilità, non impedisce la riproposizione di una nuova

istanza sulla base della deduzione di circostanze ed elementi

probatori nuovi (Cass. 16 febbraio 1981 n. 933).

Sulla base di questo quadro normativo - prosegue l'ordinanza -

appare evidente che già in fase di giudizio preliminare di

ammissibilità - potendo la prova della paternità o della maternità

essere data con ogni mezzo - la parte è libera di dedurre ogni

elemento utile per il giudizio e quindi anche la prova ematologica,

la quale dovrà essere esperita ove sulla stessa si possa fondare il

giudizio di ammissibilità.

A ciò bisogna poi aggiungere che la segretezza dell'indagine,

già parzialmente venuta meno per la tutela del diritto alla difesa

nei rapporti fra le parti (Corte cost. n. 70 del 1965), scompare del

tutto una volta che si ammetta - come deve ammettersi - la

ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della corte

d'appello, sicché il rispetto di quei diritti inviolabili della

persona, che l'inchiesta sommaria dovrebbe tutelare, scompare del

tutto, per la pubblicità dell'udienza innanzi alla Corte di

cassazione, la quale porta a conoscenza della generalità dei

cittadini proprio quegli elementi di fatto che l'art. 274 cod. civ.

vorrebbe concretamente sottrarre alla conoscenza pubblica.

La riproponibilità, infine, sulla base di nuovi elementi, della

stessa domanda di ammissibilità respinta, finisce con il sottoporre

la persona - il cui diritto a non subire giudizi vessatori e temerari

si vorrebbe tutelare - senza alcun limite temporale (attesa

l'imprescrittibilità dell'azione nei confronti del figlio) ad una

serie di indagini e di accertamenti particolarmente penetranti (si

pensi alle prove ematologiche), laddove, invece, il rigetto della

domanda, nel giudizio di merito, dà al convenuto la possibilità di

opporre il giudicato contro ulteriori pretese, attesa l'identità

dell'azione successivamente proposta con quella già disattesa, in

quanto, in tema di azioni di stato, petitum e causa petendi finiscono

con il sovrapporsi e con l'impedire che un nuovo fatto costitutivo

qualifichi la successiva domanda come diversa da quella in precedenza

respinta (Cass. primo febbraio 1983, n. 8559).

Tutti questi rilievi hanno spinto la più recente dottrina ad

insistere per la eliminazione dell'art. 274 cod. civ.

dall'ordinamento in quanto, venute meno le motivazioni di ordine

sociale che determinarono la sua nascita, lo stesso rappresenta solo

un ostacolo per il figlio naturale che vuole sentire dichiarare

giudizialmente il proprio status, e tale abrogazione è stata

proposta anche dalla Commissione ministeriale per lo studio dei

problemi interpretativi ed integrativi della legge 19 maggio 1975, n.

151, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia con d.m. 25

marzo 1983.

Osserva peraltro il giudice a quo che la questione non si pone

solo in termini di mera opportunità di una scelta, demandata al

legislatore ordinario, ma che la permanente vigenza dell'art. 274

cod. civ. faccia sorgere consistenti sospetti di illegittimità

costituzionale di tale norma non manifestamente infondati in

riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., in quanto la disposizione limita

il diritto costituzionalmente garantito di colui che vuole ottenere

la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale,

senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali

diritti della persona dai pericoli di una persecuzione in giudizio

temeraria e vessatoria e lede - per il modo con il quale la norma

opera nel nostro ordinamento - i diritti inviolabili della persona.

Né al fine di sostenere la legittimità costituzionale della

disposizione sembra sufficiente invocare quella giurisprudenza per la

quale la norma denunciata attuerebbe la previsione costituzionale dei

limiti alla ricerca della paternità (Cass. 23 aprile 1983, n. 2805),

dal momento che, come è stato osservato con altra pronunzia, i

limiti posti dall'art. 30, ultimo comma, Cost., non possono essere

posti al giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la

dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ma in relazione al

successivo giudizio per l'accertamento della paternità, costituendo

- o almeno dovendo costituire - il primo giudizio una cautela

predisposta dal legislatore in favore del convenuto, al fine di

impedire l'esercizio temerario dell'azione (Cass. 14 aprile 1983, n.

2600) e che, comunque, l'ultimo comma dell'art. 30 Cost. va

coordinato con il precedente comma dello stesso articolo, circa la

piena tutela dei figli nati fuori del matrimonio, sia pure

compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e non impone

alcun limite probatorio alla dichiarazione giudiziale di paternità,

né è riferibile a limitazioni dei mezzi di prova, che

introdurrebbero ostacolo alla dichiarazione di paternità (Cass. 10

gennaio 1981, n. 218; Cass. 26 marzo 1981, n. 1752; Cass. 26 novembre

1981, n. 6289), ma impone solo l'esigenza di garantire la

riservatezza dell'indagine (Cass. 26 novembre 1981, n. 6289).

2. - Davanti a questa Corte si è costituita Guidone Anna Maria

rimettendosi alla decisione della Corte. Considerato in diritto

1. - È impugnato davanti a questa Corte l'art. 274 cod. civ.,

recante la disciplina del giudizio preliminare di ammissibilità

dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

naturale.

Ad avviso del giudice a quo la suddetta disciplina sarebbe in

contrasto con gli artt. 30 e 2 Cost., poiché limita il diritto di

colui che vuole ottenere tale dichiarazione, senza che il limite sia

giustificato dalla tutela del convenuto a fronte di azioni

persecutorie e temerarie, tutela che, anzi, rimane compromessa per il

modo in cui opera il limite in parola.

Ciò in base al rilievo che il giudizio preliminare ha perduto le

sue originarie caratteristiche di segretezza; che in esso può

dedursi ogni mezzo di accertamento; che la domanda, se respinta, è

riproponibile senza alcun limite temporale.

2. - Le censure avanzate dal giudice a quo non si rivolgono contro

la previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità della

domanda giudiziale di cui si tratta, previsione che costituisce

applicazione di un istituto largamente diffuso nel nostro diritto

positivo, e che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1965, non ha

ritenuto contrastante con la garanzia costituzionale dei diritti

azionati.

Le censure si appuntano, a ben vedere, contro il modo in cui il

giudizio preliminare è stato normativamente ristrutturato (con le

leggi 23 novembre 1971, n. 1047; 19 maggio 1975, n. 151, di riforma

del diritto di famiglia) e concretamente funziona ad opera della

giurisprudenza.

Il giudice a quo non disconosce peraltro che la censurata

disciplina è stata introdotta per adeguare la normativa, in

relazione a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 70 del

1965, al precetto posto dall'art. 24 Cost.

Ma se così è, le censure si risolvono in una critica, se non del

dosaggio dei valori costituzionali operato da questa Corte, della

scelta adottata dal legislatore, scelta costituente espressione della

insindacabile discrezionalità del legislatore medesimo.

Ciò importa la inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost.,

sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:621 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte